T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 30-09-2011, n. 7643

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con determinazione n. 150 del 7.6.2010 la Provincia di Rieti ha disposto la chiusura del procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per il trasferimento dalla loc. Cupaello alla Via Molfatti – fraz. Vazia (Rieti) di un impianto di produzione di conglomerati bituminosi (con contestuale voltura della titolarità dell’atto autorizzativo dalla C. srl alla ditta P.- B. srl), con archiviazione dell’istanza rivolta dalla ditta P.- B. srl alla Provincia di Rieti in data 23.9.2009.

A fondamento della chiusura del procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera del detto impianto, la Provincia ha rilevato che la società richiedente P.- B. srl non ha fornito la documentazione richiesta dall’Amministrazione, attestante l’effettiva volontà sociale della società C. srl di procedere al trasferimento dell’impianto alla società istante.

Avverso tale provvedimento la soc. P.- B. srl ha proposto ricorso a questo Tribunale deducendo quale unico motivo di illegittimità Eccesso di potere per illogicità, perplessità, manifesta ingiustizia in relazione a quanto sussistente nel terreno di che trattasi, contraddittorietà in relazione all’intervenuto ripensamento, violazione di legge in relazione alla motivazione totalmente errata, disparità di trattamento, contestando che il passaggio da una società all’altra si sarebbe verificato in modo corretto (risultando ciò anche nell’ambito di analogo ricorso RG n. 5452/2010 all’esame dell’odierna udienza) e che la documentazione sarebbe stata trasmessa, mentre il comportamento dell’Amministrazione risulterebbe contraddittorio avendo sospeso e archiviato l’intero procedimento, con una motivazione formale e inesistente.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Rieti che ha contestato quanto sostenuto da parte ricorrente alla luce anche dei fatti intervenuti e del comportamento tenuto dalla parte e ha concluso per la reiezione del ricorso, in quanto infondato.

Anche il Comune di Rieti si è costituito in giudizio ed ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, attesa la propria estraneità, in quanto l’atto impugnato è stato adottato dalla Provincia di Rieti.

E’ intervenuto in giudizio il Comitato "L.R." chiedendo il rigetto del ricorso, attesa la legittimità dell’attività dell’ Amministrazione provinciale alla luce del contesto procedurale nell’ambito del quale è scaturito l’impugnato provvedimento. In particolare, sostiene il Comitato che l’Amministrazione provinciale, a fronte della mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini dell’accertamento di un presupposto essenziale del procedimento autorizzatorio, avrebbe legittimamente disposto la chiusura dello stesso, in considerazione anche dei gravi pregiudizi che potrebbero derivare alla collettività dal funzionamento di due impianti di bitume nell’ambito della stessa località.

Il Comune di Rieti e la Provincia di Rieti con successive memorie conclusionali hanno insistito sulle rispettive posizioni difensive, opponendosi entrambi al ricorso.

Alla pubblica udienza del 7 luglio 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

2. Preliminarmente, osserva il Collegio che non può essere condivisa l’istanza di estromissione proposta dal Comune di Rieti per difetto di legittimazione passiva, poiché anche se l’atto impugnato è stato adottato da soggetto diverso (Provincia di Rieti), tuttavia il Comune è intervenuto nell’articolato procedimento in questione mediante il rilascio del permesso di costruire e la successiva sospensione dello stesso, partecipando in seguito anche della Conferenza di servizi all’uopo istituita, con un ruolo con rilevanza all’interno comunque del procedimento, configurandosi la conseguente individuazione della legittimazione passiva nel presente giudizio.

2. Nel merito il ricorso presenta profili di infondatezza per le seguenti ragioni.

Parte ricorrente contesta il comportamento dell’Amministrazione provinciale e denuncia la contraddittorietà della stessa, avendo sospeso e archiviato l’intero procedimento con una motivazione formale e inesistente, contestando altresì che il passaggio da una società all’altra si sarebbe verificato in modo corretto.

Dette eccezioni non appaiono fondate alla luce di quanto emerge dagli atti di causa e non smentite da parte ricorrente.

La determinazione n. 150/2010 impugnata ha determinato la chiusura del procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell’impianto (impedendo il verificarsi dell’ulteriore condizione a cui era stata sottoposta l’efficacia del permesso di costruire) in quanto tra l’altro la società P.B. srl non ha fatto pervenire entro 15 giorni, come da nota della Provincia in data 7.5.2010, n. 21496, la richiesta documentale integrativa attestante la volontà sociale di trasferire l’autorizzazione e l’attività dalla C. alla P.B. srl.

La società ricorrente sostiene di aver effettuato il richiesto invio di documentazione e la sussistenza degli atti del corretto passaggio di attività tra società. Ciò però non trova adeguata conferma nella documentazione a supporto nonché dalla dichiarazionediffida del sig. S.Patacchiola, legale rappresentante della soc. C., nella quale ha dichiarato di non aver mai prestato consenso di trasferimento per l’autorizzazione e l’attività in favore della P.B. srl nonché della insussistenza di atti deliberativi in tal senso derivanti da idonei procedimenti assembleari.

Va aggiunto, inoltre che parte ricorrente non ha fornito adeguate e concrete prove giustificative della pretesa e le contestazioni avanzate non appaiono fondate anche con riferimento all’asserito difetto della motivazione dell’atto impugnato.

Al riguardo, deve rilevarsi che l’Amministrazione provinciale nella gravata deliberazione ha puntualmente rappresentato le circostanze di fatto e il susseguirsi delle vicende, evidenziando la mancanza di collaborazione procedimentale da parte del soggetto privato, attesa la sussistenza di un atto recettizio di richiesta di documentazione non riscontrato.

D’altra parte costituisce principio comune in materia di procedimento amministrativo quello secondo cui la partecipazione degli interessati alla fase istruttoria di un procedimento è riferibile alla normale attività di collaborazione tra privati e amministrazione. Ne consegue che in mancanza di un riscontro del privato della specifica richiesta di documentazione da parte dell’Amministrazione, se le risultanze istruttorie e le decisioni assunte in mancanza di specifiche risultanze non ottemperate siano diverse da quelle auspicate dal privato, deve ritenersi che la circostanza non configuri ipotesi di eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dei fatti (come nella specie denunciato), ma costituisca il risultato di obiettive valutazioni dell’Amministrazione derivanti anche dal comportamento omissivo del privato ad una collaborazione partecipativa alla fase istruttoria del procedimento.

In definitiva, dalla infondatezza delle contestazioni avanzate dalla parte ricorrente consegue la reiezione del ricorso.

L’andamento del giudizio e la questione trattata giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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