Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-07-2011) 15-09-2011, n. 34131

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La difesa di S.S. propone ricorso avverso l’ordinanza del 9 marzo 2011 con la quale il Tribunale di Roma ha respinto il riesame proposto avverso la custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti.

Si rileva con il primo motivo carenza di motivazione ed insussistenza della gravità indiziaria, osservando che l’individuazione di S., avvenuta tramite l’interpretazione delle conversazioni telefoniche intercettate, non è riscontrabile, e risulta affetta da una serie di errori e contraddittorietà. In particolare, in alcuni atti l’identificazione di S. si collega ad una determinata utenza, che non risulta in alcun modo nel possesso di S., circostanza che si ritiene di desumere dall’unica telefonata fatta direttamente dall’indagato S., ove risulta che questi abbia utilizzato un’altra linea. Per di più il contenuto di tale conversazione è generico e non offre alcun supporto all’ipotesi investigativa.

Si rileva inoltre che l’accertamento delegato ai carabinieri, relativo all’effettiva titolarità di un’autovettura, risulta svolto circa un anno dopo, sì che il tempo trascorso non da conto della significatività ed univocità del dato acquisito.

Inoltre nel corso di tali indagini non è stata raccolta alcuna fotografia che consentisse di operare una corretta riconduzione dei fatti alla persona sottoposta ad indagini.

L’ulteriore materiale indiziario valutato a carico di S. viene tratto da conversazioni intercorse tra terzi affette quindi da genericità quanto ai riferimenti ed attribuibilità dell’azione all’odierno ricorrente.

In relazione alla contestazione relativa al capo B 50 il richiamo a S., e quindi all’odierno ricorrente, è desunto delle conversazioni intercorrenti tra due diverse persone, con l’incertezza che ne consegue.

Si opera quindi una valutazione di totale frammentarietà incompletezza del quadro indiziaria, ritenuto inidoneo sorreggere provvedimento restrittivo emesso.

Si rileva inoltre genericità della motivazione non solo sui singoli episodi, ma anche su un ritenuto reato associativo in relazione al quale la necessaria stabilità doveva essere esclusa con riferimento alla persona identificata in S. dalla presenza di soli tre contatti, oltre che dalla circostanza che a questi è stato attribuito esclusivamente il ruolo di acquirente.

Il provvedimento presenta analoga laconicità riguardo l’esigenza cautelare, non essendo stata verificata l’incidenza della natura di incensurato del S., della qualità episodica dell’azione, compiuta in un lasso temporale estremamente contenuto, nella risalenza nel tempo dei fatti contestati, elementi tutti che escludono il pericolo di reiterazione del reato.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

L’esame del provvedimento impugnato consente di accertare che nel medesimo si opera un chiaro riferimento al coinvolgimento di tale S., che viene identificato anche con il nomignolo "(OMISSIS)" senza specificare, pur in presenza della contestazione sul punto operata dalla difesa, le modalità sulla base delle quali tale persona debba identificarsi con l’odierno ricorrente, avendo questi contestato l’uso del numero telefonico sul quale si assume che potenziale acquirente, identificabile in S., operava le sue comunicazioni.

Le argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato riguardano tutte il ruolo avuto da S., al quale per la verità fanno sempre riferimento i terzi tra loro in collegamento, e risulta mancante dalla motivazione qualsiasi addentellato di fatto che permetta di rapportare in maniera non equivoca il S. di cui si parla all’odierno ricorrente.

Negli stessi termini deve registrarsi la mancata motivazione riguardo la conferma della partecipazione del S. all’attività associativa, posto che gli indizi relativi a tale coinvolgimento sono desunti dalla conclusione di accordi su singole cessioni, che non sono in grado in via autonoma di fornire elementi di conferma della consapevolezza dell’esistenza di una stabile organizzazione illecita, e della permanenza del collegamento con essa, in qualità di acquirente costante dei quantitativi di sostanza trattati.

Sulla base di tali elementi deve giungersi all’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame sui punti indicati al Tribunale di Roma.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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