Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 27.7.06 la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in riforma della pronuncia emessa in prime cure dal Tribunale di Sassari, accoglieva in parte l’opposizione proposta da D.A. contro due decreti ingiuntivi emessi nei suoi confronti ad istanza dell’INPS ed aventi ad oggetto il pagamento di contributi omessi, sgravi indebiti e una tantum L. n. 662 del 1996, ex art. 1, comma 217, lett. b), condannando la D. medesima a pagare all’INPS le somme di cui ai nn. 1, 2 e 3 del verbale di accertamento elevato a suo carico.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre la D. affidandosi a quattro motivi.
L’INPS ha depositato procura in calce alla copia notificata del ricorso e ha discusso la causa in udienza.
Motivi della decisione
1- Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., avendo la Corte territoriale erroneamente condannato l’opponente a pagare all’INPS anche le somme di cui al n. 3 del verbale di accertamento elevato a suo carico, nonostante che per esse il Tribunale abbia accolto l’opposizione, senza che a riguardo l’INPS abbia interposto gravame.
Il motivo è fondato, come riconosciuto all’odierna discussione anche dalla difesa dell’istituto previdenziale.
Infatti, una volta accolta l’opposizione della D. sul punto, in assenza di appello la Corte territoriale non poteva riformare la sentenza, pena violazione del principio devolutivo e dell’ormai formatosi giudicato progressivo.
Ciò assorbe l’esame del motivo che segue in relazione alle somme di cui al n. 3 del cit. verbale.
2- Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 324 c.p.c., e vizio di motivazione laddove l’impugnata sentenza ha condannato la D. a pagare le somme di cui ai nn. 1, 2 e 3 del cit. verbale di accertamento nonostante che l’INPS non abbia adempiuto il proprio onere probatorio e pur avendo la stessa Corte d’appello rilevato:
– che l’infrazione di cui al punto n. 3 del verbale è stata annullata dal Tribunale;
– che per i dipendenti M. e L. vi è il diritto di usufruire degli sgravi contributivi;
– che è inesistente l’infrazione di cui al punto 2 del verbale summenzionato, giacchè la D. ha corrisposto retribuzioni superiori a quelle stabilite.
Riguardo al punto 1 di detto verbale, prosegue la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto respingere la pretesa dell’INPS alla stregua delle risultanze del libro paga attestanti l’avvenuto pagamento di importi superiori alle tariffe contrattuali, anche perchè neppure l’istituto previdenziale ha dedotto la corresponsione di retribuzioni inferiori a quelle annotate.
Osserva questa S.C. che il motivo, per un verso, si colloca all’esterno dell’area dell’art. 360 c.p.c., perchè in esso sostanzialmente si muovono mere censure sulla ricostruzione in punto di fatto svolta dall’impugnata sentenza, che richiederebbero un esame delle risultanze istruttorie ovviamente non consentito in sede di legittimità; per altro verso, deve aggiungersi che la Corte territoriale non ha in linea di principio negato la veridicità delle risultanze del libro paga, ma ha semplicemente ricostruito il debito contributivo della D. alla stregua di una c.t.u. contabile e del rilievo – giuridicamente corretto – per cui la contribuzione si calcola sul minimale contributivo e non sul numero di ore in concreto lavorate e/o sulle relative retribuzioni per esse spettanti, di guisa che la doglianza risulta infondata.
3- Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e vizio di motivazione per avere i giudici d’appello trascurato che era onere dell’INPS dimostrare la decadenza della D. dal diritto agli sgravi contributivi, ovvero provare che il dipendente S.G. era stato assunto in data diversa da quella dallo stesso riferita.
Il motivo e il relativo quesito sono incongrui rispetto alle argomentazioni svolte dall’impugnata sentenza, che ha risolto la questione concernente gli sgravi non già in base al criterio di ripartizione dell’onere probatorio, bensì sull’accertata alterazione – sul libro paga – della data di assunzione del S., eseguita per poterla rendere compatibile con gli sgravi secondo quanto previsto dal D.L. n. 383 del 1992.
Tali risultanze la Corte territoriale ha ritenuto prevalenti e più affidabili delle contrarie dichiarazioni del teste, il che costituisce accertamento in punto di fatto adeguatamente e correttamente motivato e, quindi, non censurabile in questa sede neppure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
Dunque, anche la doglianza di cui al terzo motivo di ricorso va disattesa.
4- Con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, lett. b), e vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale non avrebbe potuto condannare la D. al pagamento della una tantum di cui alla citata disposizione normativa perchè la ricorrente aveva spontaneamente e tempestivamente effettuato la denuncia dei contributi dovuti e perchè detta una tantum non era applicabile alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della cit. L. n. 662 del 1996, violazioni – per altro – in gran parte escluse dagli stessi giudici del merito.
Il motivo è inammissibile perchè avente ad oggetto un motivo di opposizione a decreto ingiuntivo fatto valere solo in primo grado, con l’atto introduttivo del giudizio ex art. 645 c.p.c., ma non più coltivata in appello come, invece, prescritto dall’art. 346 c.p.c..
5- In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso e – rigettati gli altri – cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Cagliari.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il primo motivo, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Cagliari.
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