Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-01-2012, n. 565 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Pistoia, N.G. chiedeva fosse dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro con cui era stata assunta da Poste Italiane s.p.a. per i periodi 18.07-29.09.01, 2-30.09.02 e 31.01-31.03.03. 2.- Accolta la domanda con riferimento al terzo contratto, stipulato "ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001 per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’area operativa e addetto al servizio di recapito/smistamento presso il Polo corrispondenza Toscana, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro nel periodo 31.01-31.03.03", proponeva appello Poste Italiane.

3.- La Corte di appello di Firenze con sentenza del 9.01.07 rigettava l’impugnazione. Per la Corte di merito la deroga che il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 (attuativo della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dai sindacati europei) non introduce uno strumento di ulteriore flessibilità per soddisfare le esigenze del mercato e delle imprese, ma ha solo l’obiettivo di impedire che l’apposizione dia luogo ad abusi. L’obbligo di indicare la specifica ragione di apposizione del termine, pertanto, ha lo scopo di garantire il lavoratore e consiste non nella mera indicazione di quella ragione, ma nella descrizione delle circostanze che sorreggono la temporaneità della prestazione.

Tale obbligo non era adempiuto nel caso di specie, atteso che l’esposizione contenuta nell’atto scritto aveva contenuto tautologico e che la prova offerta dal datore di lavoro aveva un contenuto ininfluente.

4.- Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, cui N. rispondeva con controricorso. Poste Italiane ha depositato memoria. Il Collegio ha disposto la stesura di motivazione semplificata.

Motivi della decisione

5.- Poste Italiane s.p.a. sottopone alla Corte due mezzi di impugnazione, che possono essere sintetizzati come segue.

5.1.- Con il primo motivo ed il secondo motivo è denunziata violazione di legge in quanto il giudice di merito avrebbe disapplicato la legge nazionale (il D.Lgs. n. 368 del 2001), ritenuta non conforme alla disciplina europea, senza peraltro applicare direttamente i principi enunziati dalla direttiva che regola il rapporto di lavoro a termine; nel caso di specie il giudice avrebbe ignorato i numerosi accordi sindacali con cui, dal 1 gennaio in poi, Poste Italiane e le organizzazioni sindacali hanno regolato la mobilità del personale, limitandosi ad un mero esame estrinseco del contratto individuale stipulato nel caso di specie, pretendendo di trovare solo in esso le ragioni dell’assunzione.

5.2.- con il terzo ed il quarto motivo si contesta l’omesso espletamento della prova per testi dedotta da Poste Italiane e la successiva contraddittoria affermazione che l’apposizione del termine non era stata motivata;

5.3.- con i motivi quinto e sesto viene, invece, contestato il risarcimento del danno disposto dal giudice di merito.

6.- Deve premettersi che il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, recante l’attuazione della direttiva 1999/70 CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEP e dal CES, costituisce fonte regolatrice del contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione della L. 18 aprile 1962, n. 230 e della successiva legislazione integrativa.

Il legislatore nazionale, nell’adempiere al suo obbligo comunitario, ha emanato il D.Lgs. n. 368, il quale nel testo originario, vigente all’epoca del contratto ora in questione, all’art. 1 prevede che "è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" (comma 1) e che "l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1" (comma 2).

Contestualmente al recepimento dell’accordo-quadro il D.Lgs. n. 368, ha disposto dalla data della propria entrata in vigore (24.10.01) l’abrogazione della L. 18 aprile 1962, n. 230, della L. 25 marzo 1983, n. 79, art. 8 bis, della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e di tutte le disposizioni di legge incompatibili (art. 11, comma 1).

Il quadro normativo che emerge è, dunque, caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 – che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti, peraltro già ripensato dalla successiva normazione della L. n. 79 del 1983 e della L. n. 56 del 1987, art. 23 – e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole generali, in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte "di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo". Tale sistema impone al datore di lavoro di adottare l’atto scritto e di "specificare" in esso le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate.

7.- I primi quattro motivi di impugnazione, da trattare in unico contesto, impongono di stabilire come debba essere configurato sul piano giuridico il concetto di "specificazione" nella prospettiva del soddisfacimento delle esigenze sostitutive del datore di lavoro.

Secondo quanto rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte con le sentenze 26.01.10 nn. 1576 e 1577 e numerose altre che a queste si sono adeguate, l’onere di "specificazione" nell’atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta all’imprenditore di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie predeterminate. Tale onere ha l’evidente scopo di evitare l’uso indiscriminato dell’istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge, imponendo la riconoscibilità della motivazione addotta già nel momento della stipula del contratto. D’altro canto, tuttavia, proprio il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato. Il concetto di specificità in questione risente, dunque, di un certo grado di elasticità che in sede di controllo giudiziale deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza.

Con riferimento specifico alle ragioni di "carattere sostitutivo", pertanto, il contratto a termine se in una situazione aziendale elementare è configurabile come strumento idoneo a consentire la sostituzione di un singolo lavoratore addetto a specifica e ben determinata mansione, allo stesso modo in una situazione aziendale complessa è configurabile come strumento di inserimento del lavoratore assunto in un processo in cui la sostituzione sia riferita non ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta. In quest’ultimo caso, il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell’assunzione.

8.- Il giudice di merito non si è attenuto a tali principi, in quanto ha verificato il requisito della specificità sulla base del mero esame esteriore del contratto, ignorando i mezzi istruttori offerti dal datore di lavoro, mentre avrebbe dovuto riscontrare se l’assunzione in questione obbedisse a quel criterio di elasticità che la nuova formulazione della norma di legge impone, con riferimento all’ambito territoriale di destinazione, al luogo della prestazione lavorativa, alle mansioni del lavoratore (o dei lavoratori) da sostituire e, ove necessario in relazione alla situazione aziendale descritta, al diritto del lavoratore sostituito di conservare il posto.

Sono fondati, dunque, il primi quattro motivi e, assorbiti il quinto ed il sesto, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale procederà a nuovo esame facendo applicazione dei principi appena enunziati.

Allo stesso giudice va rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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