Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-06-2011) 15-09-2011, n. 34128

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 .-. Il difensore di P.V. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale, in data 11-2-2011, il Tribunale di Salerno, adito ex art. 309 c.p., qualificato il reato di tentato omicidio di cui al capo A) come violazione dell’art. 611 c.p. e L. n. 152 del 1991, art. 7, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti del predetto dal GIP di Salerno in data 27-1-2011.

Il ricorrente deduce in primo luogo vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, sostenendo che le dichiarazioni di Pa.Gi.

(su cui è fondata l’accusa) sarebbero prive di riscontri (non potendosi qualificare come tali i riferimenti de relato dei genitori di quest’ultimo) e "tutt’altro che chiare e precise". Alle medesime conclusioni dovrebbe pervenirsi in riferimento alla tentata estorsione contestata al P.V. al capo b), in quanto dalle risultanze delle indagini sarebbe emerso che il predetto si sarebbe del tutto disinteressato dei comportamenti posti in essere dal D. M., che avrebbe semplicemente accompagnato nella sala-scommesse gestita dal D.L.. Inoltre non sussisterebbero in alcun modo le esigenze cautelari per la eterogeneità, episodicità e limitata gravità degli episodi contestati.

In secondo luogo il ricorrente denuncia lo stesso vizio in riferimento alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui alla L. n. 263 del 1991, art. 7, in quanto le frasi minacciose asseritamente pronunciate non sarebbero sintomatiche di alcun potenziale intimidativo mafioso.

2 .-. Il ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza.

Il Tribunale di Salerno ha espressamente preso in esame tutte le doglianze oggi riproposte, osservando che le risultanze delle indagini avevano dimostrato la sussistenza di una grave piattaforma indiziaria a carico del prevenuto in ordine ai reati a lui ascritti (riqualificato nei termini sopra illustrati il fatto di cui al capo A)). In particolare il Tribunale si è ampiamente soffermato sulla attendibilità di Pa. e sui riscontri alle sue dichiarazioni, spiegando come la condotta del P. si inquadrava perfettamente nella fattispecie concorsuale ex art. 110 c.p..

Il Tribunale ha poi attentamente vagliato la contestata aggravante di cui alla L. n. 263 del 1991, art. 7, ritenendola nel caso particolarmente attinta alla criminalità organizzata, il potenziale intimidativo mafioso, desunto quanto al capo a) dalle modalità della minaccia prospettata a quanto al capo b) dal riferimento alle somme di denaro necessarie per aiutare i sodali in carcere e le loro famiglie.

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale non solo ha ritenuto operativa la presunzione di cui all’art. 275 cpv. c.p.p., ma ha ritenuto in concreto sussistente il pericolo di reiterazione di fatti della stessa specie ( art. 274 c.p.p., lett. c).

A fronte di queste coerenti conclusioni, il ricorrente, come si è visto, si è sostanzialmente limitato a prospettare rilievi del tutto generici ed apodittici e a contestare in modo del tutto assertivo la sussistenza del quadro indiziario a suo carico e la attualità delle esigenze cautelari. In definitiva, il tessuto motivazionale dell’ordinanza censurata non presenta affatto quella carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e), nel quale si risolvono le censure proposte con il ricorso.

3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 606 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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