Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-06-2011) 15-09-2011, n. 34108

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. B.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Brescia, in riforma della assoluzione pronunciata in primo grado nei suoi confronti per il reato di ragion fattasi commesso in (OMISSIS) ai danni di C.A., lo ha condannato per tale reato alla pena di un mese di reclusione, con entrambi i benefici di legge e con risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile e rifusione delle spese da lei sostenute, liquidati come da dispositivo.

Nel ricorso si deduce la violazione dell’art. 649 c.p.p., sostenendo che per il medesimo fatto (strattonamento alla spalla da parte di esso B. ai danni di C.A.) esso ricorrente era già stato condannato con sentenza non ancora passata in giudicato per percosse dalla Corte di Appello di Brescia in altro procedimento.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 607 c.p.p., comma 2, in quanto la condanna al risarcimento della parte civile ed alla rifusione della spese da lei sostenute sarebbe già stata decisa nel cennato procedimento (duplicato) per percosse.

Con il terzo motivo di ricorso si chiede la sospensione della condanna civile ex art. 612 c.p.p., comma 1.

In prossimità della odierna pubblica udienza il difensore della parte civile, C.A., ha depositato una memoria, con la quale chiede il rigetto del ricorso del B..

2 .-. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Correttamente la Corte d’Appello ha rilevato che il perimetro coperto dall’art. 393 c.p., è più ampio di quello di cui all’art. 581 c.p., comprendendo anche il particolare elemento soggettivo qualificante la condotta di esercizio arbitrario. Conseguentemente la condanna già intervenuta per un frammento della fattispecie non precludeva la successiva imputazione e la successiva condanna per il reato che copriva la fattispecie stessa nel suo complesso. Nessuna violazione del principio del ne bis in idem si era pertanto verificata, nonostante la intervenuta condanna (per altro non passata in giudicato) per percosse.

Anche il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento, posto che nella sentenza impugnata si è espressamente tenuto conto del fatto che il B. nel procedimento per percosse era già stato condannato al risarcimento del danno nella misura di Euro mille e si è preso in considerazione esclusivamente il danno non coperto dalla precedente liquidazione.

Ne deriva altresì la palese infondatezza della richiesta di sospensione della condanna civili ex art. 612 c.p.p., in riferimento alla quale, per altro, l’imputato non ha in alcun modo fatto cenno a difficoltà di reperimento della somma liquidata o a sue precarie condizioni economiche.

3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende (che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare un Euro 500,00, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità), nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, C.A., spese che liquida in Euro 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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