Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L’Amministrazione resistente ha indetto una procedura per l’affidamento dell’appalto dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati, nonché di quelli in forma differenziata.
Con il presente ricorso si lamenta la mancata esclusione della controinteressata, per aver omesso di indicare, nelle schede allegate all’offerta, gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti organici e indifferenziati, ciò che renderebbe l’offerta parziale (primo motivo), e quindi in aumento rispetto alla base d’asta (secondo motivo).
Il Comune e la società aggiudicataria si sono costituiti in giudizio, resistendo all’introdotta impugnativa.
Nel corso della discussione orale il difensore della controinteressata ha preannunciato l’intenzione di proporre ricorso incidentale.
Osserva, al riguardo, il Collegio che da detta richiesta e dal conseguente rinvio ad altra camera di consiglio per il congiunto esame dei due ricorsi può prescindersi, in quanto il ricorso principale è infondato nel merito.
L’art. 28 del capitolato speciale, debitamente sottoscritto per accettazione da tutti i concorrenti, non lascia, infatti, adito a dubbi in ordine al carico dei detti costi in capo all’appaltatore.
Parimenti, il punto 7 del disciplinare di gara evidenziava a sua volta che l’offerta economica, compilata utilizzando un modello predisposto dalla stessa stazione appaltante, doveva contenere "l’indicazione del ribasso in percentuale unica" e, pertanto, comprensiva di tutte le prestazioni richieste dal c.s.a.
Alla luce di quanto precede è di tutta evidenza che le omissioni della controinteressata potrebbero eventualmente rilevare ad altri fini, ad esempio nell’ambito di una valutazione di congruità dell’offerta, con riferimento al dettaglio della sua composizione, ma non certo ai fini dell’esclusione, come invece sostenuto dalla ricorrente.
In contrario non rileva il contraddittorio comportamento tenuto dalla stazione appaltante, la quale, a seguito di richieste di chiarimenti, per il tramite del responsabile del procedimento, ha affermato che "gli smaltimenti relativi all’indifferenziata sono da intendersi anticipati dall’appaltatore e conguagliati a consuntivo sulla base dell’effettivo costo di smaltimento".
A prescindere dal fatto che la stessa stazione appaltante nel prosieguo del procedimento ha rettificato tale affermazione, confermando che i detti costi "sono a carico dell’impresa", una semplice nota di chiarimenti non avrebbe in ogni caso potuto modificare la lex specialis, che sul punto non presentava alcun margine di interpretazione o necessità di integrazione, come riconosciuto dalla stessa ricorrente (v. pag. 7 del ricorso).
Il ricorso va pertanto respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in relazione alla condotta della stazione appaltante.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
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