Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza 17 gennaio-15 febbraio 2006 la Core di appello di Napoli dichiarava la improcedibilità dell’appello proposto da C. C. avverso la decisione del locale Tribunale, per avere l’appellante depositato tardivamente l’originale dell’appello avendo iscritto a ruolo la causa con la sola copia dell’atto.
Avverso tale decisione il C. ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo.
Resiste con controricorso la compagnia di assicurazione Assicurazioni Generali.
Motivi della decisione
Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 347, 348 e 165 c.p.c..
Ad avviso del ricorrente i giudici di appello avevano fatto applicazione di una norma (quella di cui all’art. 348 c.p.c.) modificata dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 54, entrata in vigore dal 30 aprile 1995.
Poichè il giudizio di primo grado era stato instaurato in data anteriore all’aprile 1995, doveva trovare applicazione la precedente formulazione dell’art. 348 c.p.c. che prevedeva la costituzione dell’appellante fino alla prima udienza di comparizione.
In ogni caso, anche secondo la norma modificata, il deposito al momento della costituzione in giudizio dell’appellante di una copia (velina) dell’atto di appello non comporta la sanzione di improcedibilità del gravame, ma una semplice irregolarità che non determina la nullità della costituzione stessa. L’appellante aveva provveduto a depositare l’originale dell’atto notificato alla prima udienza.
Il ricorso è fondato sotto il secondo profilo, alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte.
Per quanto riguarda l’applicabilità della nuova normativa ai giudizi di appello instaurati in data successiva al 30 aprile 1995, deve premettersi che la nuova formulazione dell’art. 348 c.p.c. in quanto norma di natura processuale trova immediata applicazione ai giudizi di appello iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge, alla quale non e1 dato incidere, peraltro, sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti restano regolati, secondo il fondamentale principio del "tempus regit actum", dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale in difetto di esplicite previsioni contrarie, il principio dell’immediata applicazione della legge processuale sopravvenuta ha riguardo soltanto agli atti processuali successivi all’entrata in vigore della legge stessa (Cass. 12 maggio 2000 n. 6099; cfr., anche Cass. 11 ottobre 2000 n. 13539).
Secondo la nuova formulazione dell’art. 348 c.p.c., applicabile al caso di specie, il deposito, al momento della costituzione in giudizio dell’appellante, di una copia dell’atto di appello notificato – e non dell’originale (depositato dopo la scadenza del termine prescritto per la costituzione) – non comporta la sanzione dell’improcedibilità del gravame, in quanto non determina la nullità della costituzione stessa, ma integra una mera irregolarità rispetto alle modalità stabilite dalla legge, non conseguendo a tale violazione alcuna lesione dei diritti della controparte e stabilendosi il contraddittorio con la notifica della citazione, onde tale fattispecie non è riconducibile all’ipotesi di mancata – tempestiva costituzione dell’appellante, prevista tra quelle tassative – che determinano l’improcedibilità a norma dell’art. 348 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990 (Cass. 29 luglio 2009 n. 17666, 9 dicembre 2004 n. 23027, 13 agosto 2004 n, 15777).
La sentenza impugnata, che non ha fatto applicazione di tali principi, deve pertanto essere cassata, con rinvio ad altro giudice che procederà ad esaminare i motivi dell’appello proposto dal C..
Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli anche per le spese.
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