Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 14 gennaio 2010, la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza in data 29 marzo 2007 del Tribunale di Palmi, appellata da P.M., condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile P. G., in quanto responsabile del reato di cui all’art. 378 cod. pen., perchè, sentito dai Carabinieri di Gioia Tauro, negava, contrariamente al vero, di avere aiutato il G. a scaricare la merce spedita dalla ditta Sesti alla ditta SMEC di (OMISSIS) (in particolare, un kit per la navigazione satellitare, e ciò allo scopo di aiutare i responsabili della sottrazione di detta merce a eludere le investigazioni dell’autorità (in Gioia Tauro, il 23 giugno 2003 e il 24 luglio 2004).
2. Osservava la Corte di appello che la responsabilità dell’imputato doveva considerarsi provata sia dalle dichiarazioni del G., che aveva riferito che era stato tale M. ad aiutarlo a scaricare la merce presso la ditta SMEC; sia dal fatto che nessun altro soggetto a nome M. operava in tale ditta; sia dal fatto indiscusso che la merce era effettivamente pervenuta alla ditta.
3. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore avv. Angelo Sorace, il quale espone i seguenti motivi.
3.1. Difetto, contraddittorietà e illogicità della motivazione, in primo luogo, in punto di identificabilità nell’imputato della persona che avrebbe aiutato il G. a scaricare la merce presso la ditta SMEC di (OMISSIS), tenuto conto delle contraddizioni sulle caratteristiche somatiche e sull’età di tale soggetto rinvenibili nelle dichiarazioni del P.; in secondo luogo, in punto di configurabilità del reato di favoreggiamento, non essendovi alcun elemento per ritenere provato che la merce spedita dalla ditta Sesti fosse stata effettivamente recapitata alla SMEC. 3.2. Erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 49 cod. pen., comma 2 e art. 378 cod. pen., comma 1, non essendo stata comunque la condotta contestata idonea a favorire gli autori del supposto furto della merce, in mancanza di un accertamento circa l’arrivo della merce presso la ditta SMEC. Ha presentato memoria la parte civile, che, premessa la irritualità della notificazione dell’atto di appello, sollecita la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso, rilevando in particolare che la prova della ricezione della merce da parte della ditta SMEC deriva dalle bolle di consegna e che i motivi dedotti nel ricorso sono o inammissibili, in quanto vertenti su aspetti di fatto, o manifestamente infondati.
Motivi della decisione
1. Osserva la Corte che, come puntualmente rilevato dalla parte civile nella sua memoria, il ricorso non evidenzia alcuna lacuna o illogicità della motivazione ma sottopone inammissibilmente alla sede di legittimità questioni di apprezzamento del fatto e della portata e del significato degli elementi di prova che risultano essere stati compiutamente e logicamente trattate nella sentenza impugnata.
2. Il fatto che la merce spedita dalla ditta Sesti alla ditta SMEC sia puntualmente giunta a destinazione è stato ineccepibilmente ritenuto provato sulla base delle bolle di consegna, acquisite al processo.
Quanto alla ricezione della merce da parte dell’imputato, è stato rilevato che la persona che provvide allo scarico rispondeva al nome di M., come risultante dalla testimonianza del corriere G., e che nessun altro soggetto operante presso la SMEC è risultato avere un simile nome, come del resto ammesso dallo stesso P..
Nessuna rilevante discrasia sulle caratteristiche fisiche di tale soggetto è rinvenibile nelle dichiarazioni del G.. Sul punto il ricorso non tiene in alcun conto le puntuali osservazioni svolte dalla Corte di appello.
3. Quanto alla idoneità della condotta contestata a eludere le investigazioni dell’autorità circa gli autori del furto della merce, la Corte di appello ha correttamente rilevato che la negativa dell’imputato circa l’arrivo della merce fu idonea a sviare le indagini verso altre ipotesi investigative, tra cui quella dello stesso coinvolgimento del corriere nella sottrazione della merce.
Tale condotta risponde dunque pienamente al paradigma dell’art. 378 cod. pen..
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
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