Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-04-2011) 15-09-2011, n. 34099 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 8.10.2010 il Tribunale di Palermo, costituito ex art. 309 cod. proc. pen, confermava il provvedimento con il quale in data 20.9.2010 il Gip della stessa sede aveva applicato nei confronti di I.S. la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di partecipazione ad associazione mafiosa ex art. 416 bis cod. pen..

Il tribunale, richiamando l’ordinanza generica, rilevava come gravi indizi di colpevolezza emergevano dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia D.G.M., S.G. e C.F. – la cui affidabilità era stata già ampiamente verificata ed affermata in altri procedimenti – certamente a conoscenza delle vicende interne di Cosa Nostra nelle sue articolazioni della provincia agrigentina nella quale avevano rivestito cariche elevate.

Risultava così che l’ I., sindaco di Castrofilippo, era soggetto "avvicinato", definizione con la quale si intendeva organicamente inserito quale vero e proprio partecipe dell’associazione mafiosa, ancorchè non formalmente affiliato con i riti tipici. Secondo il complesso delle dichiarazioni dei predetti collaboratori, sostanzialmente convergenti, l’indagato aveva partecipato ad incontri con esponenti di vertice delle articolazioni mafiose della zona (anche latitanti come il F.) al fine di stabilire l’aggiudicazione di lavori pubblici ed era, comunque, disponibile a favorire pratiche, come il rilascio di concessioni, che interessavano l’associazione. Veniva, altresì, fatto riferimento alla riscossione di tangenti, tra cui quella di 75.000 Euro, che l’ I. aveva ricevuto quale corrispettivo per tale sua specifica attività. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’ I. deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’art. 273 cod. proc. pen.: a) per avere il tribunale omesso qualsiasi considerazione sul metodo di lettura unitaria e complessiva delle risultanze del procedimento, dovendo valutatine- i singoli indizi ciascuno per la propria valenza e poi unitariamente (cita S.U. n. 33748, 12/07/2005); b) per mancanza di riscontri esterni individualizzanti alle dichiarazioni, peraltro, generiche del D.G., posto che il ricorrente non ha mai fatto parte dell’associazione mafiosa, non ha partecipato ai presunti incontri con esponenti di vertice dell’associazione ed ai presunti favori in ordine ai lavori al mercato ortofrutticolo ed al centro commerciale "(OMISSIS)"; c) per mancata valutazione critica delle chiamate in correità de relato; d) per la illogicità dell’affermazione che aveva partecipato ad una riunione ad ottobre 2003, finalizzata all’assegnazione dei lavori del mercato ortofrutticolo, posto che l’aggiudicazione è avvenuta ad aprile- maggio 2003;

illogicità dell’affermazione che il sindaco assegnava gli appalti stante la competenza di altri organi; per la mancata valutazione degli elementi offerti dalla difesa in ordine al normale iter delle relative pratiche amministrative.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Il vaglio di legittimità demandato a questa Corte non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall’art. 273 cod. proc. pen. per l’emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.

La motivazione dell’ordinanza impugnata è completa ed articola ed è ancorata alle concrete circostanze acquisite al procedimento.

Il tribunale, invero, ha fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte secondo i quali – con riguardo, invero, alla valutazione della prova – i riscontri esterni alle chiamate in correità possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatone, le quali devono caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza – intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente – da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza; c) per la loro specificità, nel senso che la cd. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell’incolpato sia le imputazioni a lui ascritte. Con la necessaria precisazione che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d’accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l’aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. 2, n. 13473, 04/03/2008, Lucchese, rv. 239744).

Sul punto il tribunale ha sottolineato che il collaboratore D.G. M., nel delineare i connotati della qualità di "avvicinato" del ricorrente ha indicato: la presenza dell’ I. all’incontro tenutosi nel 2003 con il capo della famiglia mafiosa di Castrofilippo, B.A., l’imprenditore P., A.A. e A.G. per discutere dell’affidamento dei lavori dei capannoni del mercato ortofrutticolo di Castrofilippo;

il ruolo funzionale alla cura degli interessi della famiglia mafiosa di Castrofilippo assunto dal ricorrente; l’intervento del predetto anche nell’iter istruttorio per il rilascio della concessione edilizia del centro commerciale Le Vigne; la funzione di intermediazione nell’aggiudicazione degli appalti ad imprese vicine al sodalizio a far data dal 1999, in specie per quelli che potevano essere affidati senza gare pubbliche; la riscossione di compensi per l’attività svolta.

Ha, quindi, rilevato il tribunale che dette circostanze traevano conferma dalle dichiarazioni di S.G. e di C. F., il primo uomo di fiducia del capo mafia F. G., il secondo prestanome dei fratelli D.G..

Precisato che l’autonomia richiesta ai fini della valutazione della cd. convergenza del molteplice – di cui si è detto Innanzi – si riferisce alla valutazione di eventuali interferenze reciproche tra le dichiarazioni, cosa che non viene dedotta dal ricorrente, deve rilevarsi che le dichiarazioni del S. solo in parte sono de relato , avendo il predetto riferito circostanze a sua diretta conoscenza.

Lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato, quindi, a differenza di quanto dedotto dal ricorrente, su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità dell’ I. in ordine al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa.

A fronte di ciò, del tutto aspecifiche sono le doglianze relative alla omessa valutazione delle deduzioni difensive; il ricorrente si limita a negare quanto affermato dal tribunale ed a censurare la logicità della motivazione senza indicare alcun elemento idoneo a contraddirla. Il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere nella necessità di porre il giudice dell’impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto stesso di "motivo" di impugnazione l’individuazione di questi punti ai quali la censura si riferisce (Sez. 4, n. 25308, 06/04/2004, Maviglia, rv. 228926). Si tratta di un requisito espressione di un’esigenza di portata generale, che implica, a carico della parte, non solamente l’onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime e le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 4, n. 24054, 01/04/2004, Distante, rv.

228586).

Non è, peraltro, autosufficiente il ricorso laddove contesta la compatibilità delle circostanze riferite dal D.G. con l’epoca in cui si erano verificati i fatti ed In particolare in cui erano stati aggiudicati gli appalti dei lavori del mercato ortofrutticolo.

E’ inammissibile, infatti, il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Sez. 5, n. 11910, 22/01/2010 Casucci, rv.

246552, Sez. 1, n. 6112, 22/01/2009, Bouyahia, rv. 243225).

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ai versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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