Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-04-2011) 15-09-2011, n. 34093 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 6.7.2010 il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva il reclamo proposto da G.L. avverso il decreto ministeriale del 4.11.2009 con il quale veniva prorogato il regime di cui all’art. 41 bis Ord. Pen..

Il tribunale premetteva che il G. è elemento di spicco della famiglia mafiosa di Brancaccio, legato ai fratelli G. e, tenuto conto delle modifiche introdotte dalla novella del 2009 n. 94 nella disciplina della sospensione delle regole del trattamento penitenziario, nonchè, dei criteri di vantazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità, riteneva legittimo il decreto impugnato, avendo l’autorità amministrativa adeguatamente motivato in ordine alla attuale pericolosità del G. ed all’assenza di elementi idonei a dimostrare l’Interruzione di collegamenti con l’organizzazione, essendo fondato su elementi concreti e significativi sotto il profilo della sintomaticità del pericolo di contatti con i sodali in libertà. 2. Ricorre l’interessato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione sotto diversi profili.

Il ricorrente lamenta la incongruità della deliberazione compiuta dal tribunale di sorveglianza in ordine alla sussistenza dei presupposti della proroga del regime detentivo differenziato. Afferma che nessun controllo in ordine al provvedimento reclamato è stato concretamente effettuato dal tribunale che avrebbe dovuto valutare gli elementi indicati nel decreto ministeriale e sottoporli a vaglio critico, accertandosi che le informazioni delle autorità competenti contenessero dati recenti realmente significativi in ordine all’attuale pericolo che il condannato mantenga collegamenti con la criminalità organizzata.

Di contro, il tribunale ha argomentato con affermazioni di stile, richiamando le informazioni fornite dagli organi inquirenti, senza verificare la loro reale conducenza. Difetta, in particolare, la prova una concreta ed attuale pericolosità posto che i reati per i quali il ricorrente è stato condannato sono risalenti ad almeno di 17 anni e successivamente al 1994 alcuna contestazione, in particolare in ordine alla partecipazione associativa, è stata mossa al G.. In realtà, tutte le circostanze che, ad avviso del tribunale, costituiscono elementi concreti, idonei a far presumere una solida capacità del soggetto di mantenere i legami con l’esterno, potrebbero assumere rilevanza se il tribunale avesse effettuato una valutazione concreta e non meramente astratta sull’effettività del collegamento attuale con il sodalizio criminale.

Il ricorrente si duole, quindi, del fatto che l’ordinanza impugnata ha omesso di motivare in ordine alle censure che erano state dedotte con il reclamo.

Motivi della decisione

I motivi del ricorso – in parte aspecifici – sono manifestamente infondati.

Il provvedimento impugnato, nell’esaminare la motivazione del decreto di proroga ministeriale, si è attenuto ai criteri indicanti dalla vigente formulazione della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41 bis, comma 2 bis, laddove prevede che la proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvivenza di incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto; il mero decorso del tempo non costituisce, di per sè, l’elemento sufficiente ad escludere la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione o dimostrare il venir meno dell’operatività della stessa.

Il tribunale, quindi, in ossequio a detta disposizione era tenuto a porre in risalto il duplice dato della biografia delinquenziale del detenuto e dell’attuale operatività del sodalizio di appartenenza, accompagnando l’indicazione di indici fattuali, anche non coesistenti, sintomatici dell’attuale pericolo di collegamenti con l’esterno.

A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione dell’ordinanza impugnata è immune dal vizi denunciati, atteso che il controllo del tribunale sul provvedimento di proroga, tutt’altro che generico ed astratto, è stato effettuato attraverso una verifica della pericolosità criminale del detenuto, desunta dai gravi precedenti dello stesso oltre che dagli elementi fattuali indicati nel decreto ministeriale. Il tribunale ha proceduto ad una corretta verifica ordine alla possibile persistenza di collegamenti con il gruppo criminale di appartenenza, anche con riguardo all’epoca alla quale si riferiscono i dati rappresentati nel decreto, uniformandosi ai criteri ermeneutici più volte ribaditi da questa Corte che ha anche precisato come, ai fini della proroga, non è necessario l’accertamento della permanenza dell’attività della cosca di appartenenza e la mancanza di sintomi rilevanti, effettivi e concreti di una dissociazione del condannato dalla stessa, essendo sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l’ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario (Sez. 1, n. 47521, 02/12/2008, Rogoli, rv. 242071).

Nell’ordinanza impugnata si richiama il contenuto delle note informative in atti delle quali spicca il ruolo di rilievo rivestito dal ricorrente all’interno della famiglia mafiosa di Brancaccio, tuttora operante e facente capo ai fratelli G., organizzazione tra le più spietate nel panorama mafioso; nonchè, la circostanza che dalle più recenti indagini è emersa "la ripresa del territorio da parte di uomini vicini alla fazione cui era legato il ricorrente" e dal provvedimento di fermo di ben 37 persone legate alla famiglia di Brancaccio, effettuato nel maggio 2009. Inoltre, il tribunale ha evidenziato, quanto al comportamento del ricorrente nel periodo di detenzione, che lo stesso mantiene contatti epistolari con soggetti appartenenti alla famiglia di Brancaccio con missive che vengono bloccate perchè contenenti messaggi criptici.

Conseguentemente, è stata adeguatamente motivata la permanenza pericolo concreto di contatti con la criminalità organizzata, con conseguente inidoneità del regime detentivo ordinario, pur in considerazione del decorso del tempo. A fronte di ciò, invero, il ricorrente non ha introdotto elementi idonei ad una diversa vantazione, limitandosi quindi a formulare enunciazioni di carattere negativo. Così che, le doglianze devono ritenersi infondate ed in parte aspecifiche e relative ad apprezzamenti di merito sottratti al controllo di legittimità.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro mille, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille in favore della cassa della ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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