Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-01-2012, n. 696 Licenziamento disciplinare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso alla Corte d’appello di Napoli, B.G., dipendente della Unilever Italia s.r.l., impugnava, sotto vari profili, la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città in data 22/09/2004, che aveva respinto la domanda intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità e annullabilità del licenziamento intimatogli dalla società, per essersi egli in due occasioni, sottraendosi alla sua prestazione lavorativa, appropriato senza autorizzazione alcuna, nello stabilimento della società, di materiale (frutta e verdura), di proprietà della ditta Pellegrini Centro Sud – cui era stato affidato in appalto il servizio mensa – introducendosi "nella mensa Pellegrini" attraverso la porta di servizio della stessa, violando la procedura che vietava la presenza di personale SAGIT (poi Univeler Italia) non autorizzato in tali locali.

La società appellata resisteva al gravame chiedendone il rigetto.

Con sentenza depositata il 25 febbraio 2008, l’adita Corte, ritenuto provati gli addebiti, idonei a giustificare la massima sanzione espulsiva, rigettava l’appello. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre B.G. con due motivi.

Resiste la Unilever Italia s.r.l. con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il B., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1334, 2106 e 2119 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente circoscritto la verifica applicativa del criterio di valutazione comparativa della proporzionalità di una sanzione disciplinare alla sola irrogazione del provvedimento iniziale, escludendo invece il controllo rispetto alla successiva, più blanda, sanzione inflitta in sostituzione della prima ad alcuni lavoratori autori dei medesimi illeciti. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5) in ordine a condotte che esprimevano una volontà collaborativa, ammissiva della colpevolezza da parte di alcuni dipendenti e che avrebbero legittimato l’adozione di provvedimenti disciplinari differenziati.

Il ricorso, pur valutato nelle su esposte articolazioni, è infondato, avendo il Giudice a qua dato riscontro, in maniera corretta ed esauriente, alle osservazioni proposte in sede di appello e reiterate in questa sede, nei termini, sia pur sinteticamente, appena esposti.

Invero, la Corte territoriale, dopo avere segnalato l’astratta condivisibilità della tesi secondo cui "la consistenza del tasso di illiceità endoaziendale di una determinata condotta possa attingersi al trattamento disciplinare accordato a comportamenti analoghi tenuti da altri dipendenti – in applicazione del principio della buona fede", si è preoccupata di ricostruire le due fasi "nelle quali si è articolata l’adozione e la successiva gestione delle plurime sanzioni" al personale coinvolto nei furti aziendali: una prima fase, contrassegnata da una puntuale identità di iniziative nei confronti di tutti i soggetti coinvolti ed articolatasi nella contestazione a tutti e nove i dipendenti identificati, alla quale era conseguita la adozione di provvedimenti espulsivi; una seconda fase, in cui i lavoratori espulsi sono stati riascoltati – su iniziativa con l’assistenza dei sindacati – ed alcuni di essi avendo ammesso i fatti e concorso alla ricostruzione dell’illecito traffico sono stati reintegrati previa conversione della misura in una sanzione conservativa.

Ha quindi coerentemente sostenuto che l’apprezzamento comparativo di proporzionalità andava riferito al provvedimento iniziale, con la sola eccezione della dimostrazione di un disegno discriminatorio.

Il ragionamento della Corte, però, non si è fermato a tale rilievo, ma (a dimostrazione della legittimità della ricordata inversione di tendenza) ha aggiunto il carattere decisivo dei fatti sopravvenuti, anche laddove si dia consistenza ad una applicazione retroattiva del criterio.

Nel pervenire alle contestate conclusioni, la Corte di merito si è avvalsa delle prerogative di attingere il proprio convincimento dalle prove giudicate più attendibili e di disattendere quelle incompatibili con la decisione, essendo legittima la valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un’esplicita confutazione di quelli non menzionati e non accolti, anche se allegati, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, a quelli utilizzati (ex plurimis, Cass., n. 15805 del 2005; n. 11936 del 2003; n. 11918 del 2003).

Sul punto la Corte partenopea ha adeguatamente motivato, quando, dopo aver segnalato le risultanze istruttorie giudicate più persuasive, ha osservato che i fatti sopravvenuti (ammissioni, mancata successiva contestazione giudiziale dei recessi, collaborazione nella oggettiva ricostruzione dei fatti idonea a prevenire le reiterazioni di illeciti) rendessero plausibili il mutamento della strategia aziendale o quanto meno il ricorso ad un correttivo che non contraddicesse la sostanziale pregressa valutazione della gravità dei fatti, ma si limitasse a considerare nuovi e sopravvenuti fattori individuali: la ragionevolezza del nuovo orientamento (legata alla valutazione di una sorta di pentitismo aziendale), essendo fondata su una condotta datoriale, postuma, rispetto ai licenziamenti, e provocata da eventi sopravvenuti e da comportamenti successivi, privi di intenti discriminatori, risulta esente da fondata censura.

Non ravvisandosi nell’iter argomentativo del Giudice a qua le violazioni di legge ed i vizi denunciati, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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