Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-07-2011) 16-09-2011, n. 34294

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza 2/3/2011, decidendo in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del precedente 4 gennaio col quale il Gip dello stesso Tribunale aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di F.F., Ba.Em., B. G., S.G., S.S., C.F. e quella degli arresti domiciliari nei confronti di P.E. e V.A., tutti indagati in ordine al reato di cui all’art. 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, per avere, in concorso tra loro, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate nei locali della "Eurotess srl", nella cui gestione erano coinvolti il F., la P. e il Ba., raccolto ingenti quantitativi di indumenti dismessi, da considerarsi rifiuti, che facevano apparire falsamente come sottoposti a trattamento di cernita e di igienizzazione, e per avere dirottato tale materiale, servendosi della collaborazione dell’autrasportatore B., verso i centri di raccolta campani, facenti capo ai due S., al C. e al V., che, a loro volta, lo cedevano a rivenditori finali, che operavano nei ed "mercati americani" di Ercolano e Resina (con l’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 per F., Ba., B., C. e i due S.).

Il Giudice del riesame, dopo avere premesso, a confutazione della corrispondente eccezione sollevata dalla difesa, che i DVD relativi alle intercettazioni telefoniche erano stati regolarmente trasmessi presso la propria cancelleria e che la difesa degli indagati ben avrebbe potuto ascoltarli, sottolineava che, in ogni caso, il residuo materiale d’indagine era più che sufficiente per una compiuta valutazione dei fatti, pur a prescindere dagli esiti delle intercettazioni. Riteneva, quindi, che il quadro di gravità indiziaria a carico degli indagati era integrato dalle "delicate e minuziose indagini svolte dalla p.g. e dall’Aurorità giudiziaria competente, dalle quali si evince la palese violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260" e che anche l’ipotizzata aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 non appariva "del tutto infondata, trattandosi di attività che in massima parte ebbe ad esplicarsi in zone dominate dalla criminalità organizzata napoletana…e dati anche i rapporti, quanto meno di conoscenza, tra alcuni degli imputati…ed appartenenti a clan camorristici". Quanto alle esigenze cautelari, la loro sussistenza, secondo il Tribunale, era "in re ipsa", con particolare riferimento ai pericoli di inquinamento delle prove e di reiterazione di reati della stessa tipologia.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, gli indagati. Le censure, pur non comuni a tutti gli imputati, denunciano: a) violazione della legge processuale, con riferimento all’art. 268, art. 293, comma 3, art. 309, comma 8 in relazione all’art. 178 c.p.p., lett. c), per non essere stata la difesa posta nella condizione di ottenere copia delle registrazioni delle conversazioni intercettate e utilizzate ai fini dell’adozione della misura coercitiva (ricorsi Ba., C., B.); b) erronea applicazione della legge penale, con riferimento al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 e art. 273 cod. proc. pen., mancanza e illogicità della motivazione circa la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (ricorsi Ba., dei due S., C., B., V.); c) violazione della legge penale e mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (ricorsi di tutti i ricorrenti ai quali è stata contestata); d) violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alle ritenute esigenze cautelari (ricorsi F., P., V. e dei due S.).

3. La difesa del B., munita di procura speciale, con atto in data 27/6/2011, ha rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo stato il proprio assistito – nelle more – rimesso in libertà. 4. Il ricorso del B. va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo stato il predetto rimesso in libertà, come risulta dall’atto di rinuncia all’impugnazione prodotto dal suo difensore.

Poichè il venire meno dell’interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione, alla declaratoria d’inammissibilità non seguono nè la condanna alle spese processuali nè quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un’ipotesi di soccombenza (Sez. U il 20 del 9/10/1996, Vitale).

5. Gli altri ricorsi sono fondati, con riferimento alle doglianze così come rispettivamente articolate dai difensori dei vari indagati in relazione al mancato accesso alle registrazioni delle conversazioni intercettate e alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, dell’aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 e delle esigenze cautelari.

Osserva la Corte che l’ordinanza impugnata non fa buon governo della legge processuale e di quella penale in relazione ai temi citati e riposa su un iter argomentativo che non da adeguato conto delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene. Deve riassuntivamente rilevarsi:

1) la richiesta della difesa di alcuni indagati di accedere alle registrazioni di conversazioni intercettate e utilizzate ai fini dell’adozione della misura cautelare determina l’obbligo per il P.M. di consentire tale accesso, al fine di non comprimere il diritto di difesa nel procedimento incidentale de liberiate; l’eventuale rifiuto o l’ingiustificato ritardo del P.M. nel consentire al difensore tale accesso, per consentirgli l’eventuale duplicazione della registrazione, da luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, perchè determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova (Sez. U n. 20300 del 22/4/2010, Lasala); sul punto, il Tribunale del riesame disattende in maniera superficiale e sbrigativa la doglianza difensiva, senza chiarire come e quando la richiesta del difensore sia stata proposta e la compatibilità della stessa con le cadenze temporali indicate dalle norme processuali in materia;

2) la motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del quadro di gravità indiziaria a carico di quegli indagati che ne contestano la valenza è assolutamente assente, in quanto affidata alla mera affermazione che detto quadro sarebbe delineato dalle "delicate e minuziose indagini svolte dalla p.g. e dall’Autorità giudiziaria competente, dalle quali si evince la palese violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260", senza alcuna specificazione e illustrazione degli elementi concreti acquisiti nel corso delle indagini e senza prendere in considerazione la posizione individuale di ciascun indagato;

3) assente è la motivazione anche in relazione all’ipotizzata aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, che non può essere ravvisata, in maniera – peraltro – perplessa, nel fatto che l’attività oggetto di contestazione si sarebbe svolta "in zone dominate dalla criminalità organizzata napoletana" o nella circostanza che alcuni degli indagati avrebbero avuto rapporti di conoscenza con appartenenti a clan camorristici;

3) autoreferenziale e basata su affermazioni astratte è la motivazione circa le esigenze cautelari.

6. L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata nei confronti degli altri ricorrenti con rinvio al Tribunale di Firenze, che, in piena libertà di giudizio, dovrà procedere a nuovo esame della posizione de liberiate dei predetti, sulla base di congrua e adeguata motivazione.

7. La cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di tutti i ricorrenti, ad eccezione di B.G., e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Dichiara inammissibile il ricorso del B. per sopravvenuta carenza di interesse.

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