Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-01-2012, n. 680 Liquidazione e valutazione equitativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione ritualmente notificata Z.G., premesso di essere conduttore di un locale in Trieste ove esercitava attività di ristorazione all’insegna "(OMISSIS)", conveniva in giudizio il proprietario dell’immobile, C.F., al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del crollo della volta di mattoni posta sul soffitto del locale, verificatosi il (OMISSIS), a causa dell’omessa manutenzione delle travi portanti del solaio. In esito al giudizio il Tribunale di Trieste condannava il convenuto, con manleva a suo favore a carico della terza chiamata Unipol Assicurazioni Spa, al risarcimento dei danni subiti dall’attore. Avverso tale decisione proponeva appello lo Z. ed in esito al giudizio la Corte di Appello di Trieste con sentenza depositata in data 7 novembre 2008, in parziale accoglimento dell’impugnazione, condannava il C. a pagare allo Z. la maggior somma di Euro 6.535,95, liquidandosi la relativa posta di danno in complessivi Euro 9.159,95 oltre rivalutazione ed interessi;

condannava l’Unipol a tenere indenne il C.; provvedeva quindi al governo delle spese processuali.

Avverso la detta sentenza lo Z. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, illustrato da memoria. Resiste con controricorso la UGF Assicurazioni.

Motivi della decisione

La prima doglianza, svolta dal ricorrente, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si fonda sulla considerazione che la sentenza di secondo grado meriti di essere censurata laddove ricorre all’applicazione del sussidiario criterio equitativo di cui alla norma citata, senza dare ingresso alla richiesta CTU. In tal modo, la Corte territoriale avrebbe trascurato che gli elementi necessari alla precisa quantificazione del danno costituito dalla perdita dei beni aziendali risultavano dalla documentazione fotografica e dalla relazione di sopralluogo del tecnico della compagnia assicuratrice, che conteneva la descrizione analitica dei singoli arredi e suppellettili presenti all’interno dell’immobile al momento del crollo.

Inoltre – ed in tali rilievi si sostanziano la seconda e la terza doglianza, articolate, entrambe, sotto il profilo della motivazione omessa e/o insufficiente – la Corte territoriale avrebbe motivato in maniera assolutamente inadeguata, sia in ordine alla scelta del criterio equitativo sia in ordine ai criteri di determinazione equitativa del danno adottati, omettendo di spiegare le ragioni per cui aveva fatto ricorso al criterio equitativo, benchè non ce ne fossero i presupposti, posto che dalle risultanze processuali erano emersi gli elementi necessari perchè un perito d’ufficio procedesse alla corretta quantificazione dei danni.

I motivi in questione, che vanno trattati congiuntamente, proponendo profili di censura intimamente connessi tra loro nella misura in cui ciascuno di essi, censurando strumentalmente la scelta di ricorrere al criterio equitativo di cui all’art. 1226 c.c., si rivolge nella sostanza delle cose contro la valutazione delle risultanze processuali e contro la determinazione della misura del risarcimento così come effettuata dalla Corte di merito, sono inammissibili per un duplice ordine di considerazioni. Ed invero, in primo luogo, anche volendo trascurare che il giudice del merito non è tenuto, pur a fronte di un’esplicita richiesta di parte, a disporre una consulenza d’ufficio, rientrando nei suoi poteri discrezionali la decisione di farsi aiutare o meno nella valutazione degli elementi acquisiti, deve rilevarsi che la valutazione discrezionale del giudice di accogliere o meno l’istanza di ammissione della consulenza, se adeguatamente motivata come è avvenuto nel caso di specie (cfr pag. 9 della sentenza impugnata), non può essere sindacata in sede di legittimità. Inoltre, mette conto di evidenziare l’intrinseca contraddizione, contenuta nelle ragioni di doglianza avanzate dal ricorrente, giacchè, se fossero stati effettivamente insussistenti i presupposti giustificativi dell’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., ciò avrebbe significato, per converso, che non sarebbe stato obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare. Da ciò, le ovvie conseguenze che ne sarebbero derivate, non essendo consentito al giudice del merito di colmare le lacune istruttorie sopperendo all’inerzia della parte di provare l’ammontare preciso del danno ricevuto mediante l’espletamento di una perizia d’ufficio. Ciò, senza considerare – tale considerazione riguarda essenzialmente l’ultima doglianza – che, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria (Cass. n. 1529/2010).

Ma v’è di più. Ed invero, le censure sono inammissibili anche per un’altra ragione, in quanto, pur deducendo formalmente i vizi di violazione di legge e di omessa e/o insufficiente motivazione, il ricorrente muove censure che sono esclusivamente di merito mirando, nella sostanza delle cose, ad un riesame delle risultanze processuali che è precluso in sede di legittimità in quanto la valutazione degli elementi di prova e l’apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice di merito. Ed invero, premesso che la valutazione degli elementi di prova e l’apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice di merito, deve ritenersi preclusa ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa.

Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, il ricorso per cassazione in esame deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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