Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
W.W. e Wu.Wu. ricorrono avverso la sentenza 20.9.10 della Corte di appello di Milano che ha confermato quella in data 16.5.06 del locale tribunale con la quale sono stati condannati ciascuno, per il reato di cui agli artt. 110 e 473 c.p., in concorso di attenuanti generiche, alla pena – condizionalmente sospesa per entrambi – di mesi nove di reclusione ed Euro 800,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili.
Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per avere i giudici di appello errato nel valutare il contenuto informativo delle prove assunte, segnatamente con riferimento alle testimonianze degli operanti, appartenenti alla Polizia Municipale di Milano, M. e P., alle informazioni de relato assunte dai condomini di (OMISSIS) in relazione ai rumori provenienti dall’appartamento in cui erano stati sequestrati i beni di cui all’imputazione, nonchè a quanto poi verificato durante la perquisizione dell’immobile de quo.
I giudici avevano qualificato la condotta tenuta dagli imputati come contraffazione – e non solo come detenzione di materiale contraffatto – ritenendo certo che l’appartamento in questione fosse adibito a laboratorio di fabbricazione di oggetti di pelletteria, laddove invece non poteva dirsi certo che l’immobile fosse adibito a laboratorio sia a causa delle discrepanze nelle dichiarazioni testimoniali degli operanti, nessuno dei quali aveva peraltro osservato persone che stessero lavorando all’interno dei locali.
Inoltre, sebbene i condomini avessero riferito di rumori notturni, non ne era stata individuata la tipologia, per cui non era stata raggiunta la prova certa che l’immobile in questione fosse operativo nella contraffazione di prodotti di pelletteria, e quindi – si deduce con il secondo motivo – doveva essere ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 474 c.p., ma non quella originariamente contestata ex art. 517 c.p..
Osserva la Corte che le censure prospettate tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati sia dal tribunale che dalla Corte di appello.
Nel caso in esame, infatti, entrambe le pronunce hanno ineccepibilmente osservato che la prova del fatto ascritto agli imputati riposa sui pacifici risultati delle indagini svolte dagli operanti i quali, grazie ai servizi di osservazione, sono giunti ad individuare proprio il laboratorio dove veniva fabbricata la merce contraffatta e le persone che in esso svolgevano tale illecita attività. All’interno del laboratorio di (OMISSIS) – hanno evidenziato i giudici territoriali – venivano materialmente fabbricate borse di famose case (Vuitton, Mandarina Duck e Dior), i cui marchi venivano contraffatti, con l’utilizzo di macchinari da pelletteria, secondo le chiare indicazioni dei testi operanti, ed erano stati rinvenuti scampoli di pellame utilizzato per la fabbricazione, laddove la percezione di rumori molesti uditi per l’intera notte dagli abitanti del palazzo, e la scoperta, in seguito alla perquisizione, dei soppalchi utilizzati per far dormire gli operai, oltre alle stoffe per foderare le borse, non consentivano dubbi – hanno perspicuamente concluso i giudici del merito -sulla configurabilità del reato di cui all’art. 473 c.p..
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in Euro 1.000,00, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile, che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonchè, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.