Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-07-2011) 16-09-2011, n. 34203

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza dell’8 maggio 2009 ha parzialmente confermato, riducendo la pena e il quantum del risarcimento danni a cagione della limitazione della responsabilità per il solo delitto di bancarotta documentale, la sentenza del Tribunale di Grosseto dell’11 giugno 2008 con la quale M.L. era stato condannato per bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando:

a) una mancanza di motivazione sul punto dell’affermazione della penale responsabilità per il delitto di cui all’art. 216 L. Fall.;

b) una mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio;

c) una omessa motivazione sul punto delle statuizioni civili.

Motivi della decisione

1. Deve, sicuramente, affermarsi l’inammissibilità del ricorso.

2. Invero, quanto al primo motivo, esso fa riferimento, peraltro in maniera del tutto generica, esclusivamente al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione dal quale l’imputato risulta essere stato assolto.

3. Del pari generico, nonchè improponibile avanti questa Corte di legittimità, è il motivo attinente la erroneità del trattamento sanzionatorio che, al contrario, risulta essere stato operato e motivato con pieno rispetto degli elementi di cui all’art. 133 c.p..

4. Infine, pretestuoso è l’ultimo motivo di doglianza in quanto si sostanzia nella pretesa omessa motivazione circa l’avvenuta riduzione del quantum delle statuizioni civili in considerazione dell’avvenuto proscioglimento dall’imputazione della bancarotta fraudolenta per distrazione.

Al contrario, il Giudice del merito ha motivato proprio sulla riduzione a cagione dell’avvenuto proscioglimento e non si vede nè è stato aliunde indicato su quale altra parte dell’imputazione avrebbe dovuto la Corte territoriale esprimere il proprio convincimento.

5. Dall’inammissibilità deriva, in conclusione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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