Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso notificato il 07/09/2010 e depositato l’01/10/2010 il ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, vinte le spese.
Premette in punto di fatto di aver presentato innanzi al Comune di Licata (in data 30/12/2009) una D.I.A. per l’esecuzione di opere di ampliamento e sopraelevazione di un immobile in proprietà, allegando alla stessa D.I.A. lo schema del conteggio degli oneri di urbanizzazione connessi ai realizzando lavori. Oneri che, così come quantificati dall’istante, erano corrisposti in data 21/01/2010. Con delibera n.7 del 28/04/2010 il Commissario Straordinario del Comune di Licata ha approvato le nuove tariffe sugli oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria). Con i provvedimenti qui impugnati, il Comune di Licata ha ritenuto che le nuove tariffe vadano applicate a tutte le DD.II.AA. che hanno acquisito efficacia prima dell’entrata in vigore della deliberazione in parola: dal ché la rideterminazione degli oneri asseritamente dovuti dal ricorrente e la richiesta da parte del Comune del versamento del relativo conguaglio nel termine di trenta giorni.
Il ricorso e affidato alle seguenti censure:
1) eccesso di potere e violazione del principio della irretroattività;
2) violazione di legge ex art.24 L.R.25/1997 e violazione del principio di ragionevolezza;
3) violazione dell’art. 107 comma 3 lett.h D.Lgs.267/2000 per difetto di competenza, difetto di istruttorie e mancata comunicazione di avvio e di preavviso di rigetto.
Resiste il Comune di Licata articolando difese.
Con ordinanza n.1056 del 26/11/2010 la domanda cautelare è stata rigettata.
Ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso non è meritorio di accoglimento per le ragioni che seguono.
Occorre in primo luogo premettere che nel caso di specie manca una effettiva quantificazione degli oneri di urbanizzazione da parte dell’Ente pubblico, siccome è incontroverso che la questione rileva in ordine alla autonoma quantificazione degli oneri compiuta dallo stesso ricorrente all’atto della presentazione della D.I.A..
Ed invero, secondo la giurisprudenza ormai prevalente, la dichiarazione d’inizio attività non ha natura provvedimentale, trattandosi piuttosto di un atto privato che vale a determinare un necessario contatto con la pubblica amministrazione la quale mantiene il potere di verificare la sussistenza di tutti i requisiti e presupposti per l’esercizio dell’attività intrapresa dal privato, anche in relazione -come nel caso di specie- alla unilaterale quantificazione degli oneri di urbanizzazione apprestata autonomamente dal privato. Ciò induce a ritenere che in presenza di una D.I.A. e del consolidarsi della stessa relativamente all’attività edificatoria, l’Amministrazione legittimamente può comunque addivenire alla corretta quantificazione degli oneri di urbanizzazione chiedendone il conguaglio in ragione della modifica nelle more intervenuta.
Questo Tribunale Amministrativo (sent. 1/2004) ha già affermato che l’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione disposto con atto successivo e con effetto retroattivo risulta legittimo solo nelle fattispecie nelle quali nella concessione edilizia fosse stata inserita una espressa clausola "salvo conguaglio". Ai sensi di legge, nelle more dell’aggiornamento delle gli oneri, le concessioni edilizie sono comunque rilasciate con la clausola del "salvo conguaglio", come prescrive adesso il comma 2 dell’art.14 L.R.19/1994 (come sostituito dall’art.24 L.R.25/1997 a sua volta in ultimo sostituito dall’art.17 comma 12 L.R.4/2003). Il principio giurisprudenziale prima richiamato, e qui condiviso, può trovare applicazione anche nei casi in cui la clausola di "salvo conguaglio" debba ritenersi connaturata alla specifica fattispecie in cui la determinazione degli oneri di urbanizzazione non promana dalla P.A. ma sia stata determinata unilateralmente dal privato all’atto di presentazione della D.I.A., poi consolidatasi.
Anche in tali evenienze, ad avviso del Collegio, non può infatti parlarsi di una violazione del principio irretroattività degli atti amministrativi. Vieppiù che l’aggiornamento degli oneri, seppur adottata con la delibera 7/2010 dopo il termine previsto dalla norma, copre l’anno di competenza in cui si è consolidata (sul piano relativo all’attività edificatoria) la Dichiarazione di Inizio Attività presentata in data 30/12/2009.
Ritiene questo decidente di non potere aderire alla opposta prospettazione del ricorrente che, diversamente, lamenta che la P.A., nei termini di consolidamento della D.I.A., avrebbe almeno dovuto esprimersi ai soli fini della apposizione della predetta clausola di "salvo conguaglio" sulla autonoma quantificazione degli oneri operata dalla parte privata.
Le prime due doglianze vanno quindi disattese in quanto infondate.
Anche la terza censura è prova di pregio.
Può aderirsi alla giurisprudenza amministrativa invocata dal Comune resistente in ordine alla mancanza di un obbligo per l’Amministrazione di dover previamente comunicare l’avvio del procedimento volto alla determinazione ultima degli oneri di urbanizzazione, già unilateralmente determinati (in pendenza dell’adeguamento per l’anno di riferimento) direttamente dall’ijnteressato. Secondo quanto stabilito dal T.A.R. Milano, con sentenza della Sez. II n.495/2002, l’art.7 della L.241/1990 non è applicabile, in virtù di quanto previsto dall’art.13 della medesima legge, ai procedimenti aventi ad oggetto la determinazione di oneri pecuniari di natura sostanzialmente tributaria: pertanto, è legittimo non dare avviso dell’avvio del procedimento finalizzato alla rideterminazione del contributo dovuto per oneri di urbanizzazione secondaria.
In ordine all’ulteriore profilo di doglianza articolato con la stessa censura, osserva il Collegio che il provvedimento impugnato costituisce una nota di diffida emessa dal responsabile del procedimento al fine di sollecitare il ricorrente al pagamento del conguaglio: nota che -non essendo destinato a divenire ex se titolo esecutivo- non richiede la competenza dirigenziale, necessaria per la differente e prospettata fase di avvio della riscossione coatta. Quanto al contestato difetto di istruttoria si osserva, in conformità alla giurisprudenza amministrativa, che I conteggi degli oneri concessori edilizi sono la risultante di un’operazione di calcolo matematico, effettuata sulla base di taluni parametri fissati da norme legislative e sub- legislative, che, pertanto, non richiede una specifica motivazione, per cui l’omesso richiamo di disposizioni regionali non può costituire un vizio di legittimità del provvedimento (T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 06 luglio 2010, n. 351). Nel caso di specie la nota impugnata chiaramente indica l’atto regolamentare in base al quale, tenuto conto di quanto già autonomamente quantificato e già versato dal ricorrente, è stato determinata la misura del conguaglio dovuto.
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso va respinto in quanto infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in quanto infondato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Licata resistente, che liquida in Euro.1000,00 (Euro mille e zero centesimi) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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