Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La ricorrente ha impugnato innanzi il TAR per la Campania il provvedimento indicato in epigrafe con il quale è stata annullata l’autorizzazione paesistica già concessa dal Sindaco del Comune di Capri in relazione alla richiesta di modifica del prospetto dell’edificio sito in Capri alla via Castello, n. 10 a/b.
In particolare la Soprintendenza ha escluso la possibilità di realizzare le richieste modifiche (realizzazione di due terrazzini a sbalzo con modifica dell’aggetto del balcone a primo piano e trasformazione di una finestra in balcone al secondo piano) con riferimento all’art. 9, lettera a), del vigente P.T.P. dell’isola di Capri che prescriverebbe, per i fabbricati costruiti prima del 1945, quale quello in oggetto, solo interventi di restauro (art. 7.4 ed art. 6.10).
Il giudice di primo grado ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso con il quale si censurava il provvedimento impugnato per omessa comunicazione di avvio di procedimento.
Nel caso di specie, il decreto di annullamento era stato emanato in data 15 settembre 2004, quindi nella piena vigenza del D.M. n. 165 del 2002, con conseguente applicazione del disposto del comma 1 bis dell’art.4 del D.M. 495/1994, escludente l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.
Anche il secondo motivo di ricorso è stato ritenuto infondato perché, pur non potendosi contestare l’irrilevanza dell’intervento sul piano dell’aumento di volumetria, non è dubbio che, riguardando un prospetto, lo stesso incida, significativamente, sulla facciata dell’edificio stesso e, come tale, non può non qualificarsi, così come ha correttamente fatto la Soprintendenza, come intervento di ristrutturazione edilizia a termini degli artt.3, c. 1, lett. d) e 10, c.1, lett. c) del T.U. 6 giugno 2001, n. 380 (quest’ultimo con specifico riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino "modifiche… dei prospetti"), come tale non ammissibile a termini della vigenti norme di P.T.P. richiamate nell’atto impugnato.
Infine è stato ritenuto infondato l’ultimo motivo di ricorso, posto che il preciso riferimento normativo operato dalla Soprintendenza esclude la possibilità di qualsiasi discrezionalità sul punto e, conseguentemente, la possibilità di far valere l’eccesso di potere per disparità di trattamento.
Il ricorrente ha prodotto appello riproponendo le censure formulate in primo grado.
All’udienza del 15 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
In ordine al primo motivo di ricorso la sezione non può che confermare quanto di recente riaffermato.
A seguito dell’entrata in vigore del regolamento approvato col d.m. 19 giugno 2002 n. 165 (il quale ha aggiunto il comma 1 bis dell’art. 4 del regolamento approvato con d.m. 13 giugno 1994 n. 495), il provvedimento ministeriale che annulla il nulla osta paesaggistico per la realizzazione di una costruzione edilizia in zona protetta non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. Tale scelta normativa (dapprima operata in via regolamentare e successivamente – con l’art. 159 d.lg. 42 del 2004 – confermata anche in via primaria) si giustifica in ragione della considerazione che, una volta rilasciato il nulla osta da parte della regione (o dell’ente locale subdelegato), la successiva fase di riesame del nulla osta da parte del Ministero per i beni e le attività culturali si configura come una fase necessaria e non autonoma di un unitario e complesso procedimento (volto al riscontro della possibilità giuridica di mutare lo stato dei luoghi) avviato ad istanza di parte con la richiesta di autorizzazione paesaggistica (Cons. Stato, sez. VI, 27 agosto 2010, n. 5980).
D’altro canto il giudice adito non ritiene vi siano gli estremi per sollevare, così come richiesto dalla ricorrente, questione di costituzionalità, per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, del d.m. 19 giugno 2002, atteso che tale garanzia procedimentale, pur arricchendo il contraddittorio, non ne costituisce un elemento determinante e indispensabile, come appena chiarito.
È infondato il secondo motivo di ricorso.
La Sezione non può che confermare quanto deciso dal TAR Campania. La trasformazione di una finestra in balcone costituisce, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c) del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, modifica del prospetto e non opera di manutenzione.
La ricorrente sostiene inoltre che la valutazione compiuta dalla Soprintendenza costituirebbe un riesame nel merito del provvedimento adottato dall’autorità delegata.
Nemmeno tale censura merita accoglimento allorquando l’autorità deputata al controllo richiami, sia pure implicitamente, definizioni degli interventi edilizi contenute in norme di rango legislativo.
Infine la ricorrente deduce l’eccesso di potere per disparità di trattamento perché l’amministrazione (statale: decreto della Soprintenda n. 27577/2000) avrebbe concesso l’autorizzazione in fattispecie similare.
La censura è infondata in punto di fatto.
Il provvedimento di annullamento impugnato è stato adottato perché l’immobile per il quale era stata richiesta l’autorizzazione era stato costruito prima dell’anno 1945.
La Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio e per il patrimonio storico artistico e demoantropologico di Napoli e Provincia del Ministero BB.AA.CC., con nota del 24 gennaio 2005, prot. n. 35200, indirizzata all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, e depositata in questo giudizio in data 24 dicembre 2010, ha chiarito, senza che la ricorrente abbia successivamente nulla dedotto al riguardo, che il provvedimento autorizzatorio concesso al vicino riguardava immobile costruito dopo l’anno 1945. La diversa epoca di costruzione degli immobili giustificava pertanto il diverso esito delle richieste.
Il ricorso va pertanto respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Coraggio, Presidente
Roberto Garofoli, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere, Estensore
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