Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-01-2012, n. 635 Redditi diversi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La sig.ra H.R. ha impugnato un avviso di accertamento, con il quale il competente ufficio finanziario ha recuperato a tassazione (nella categoria dei "redditi diversi", ai sensi dell’art. 81 TUIR vigente ratione temporis), la somma di lire 1.250.000.000 che, nell’anno 1996, risultava versata alla contribuente dalla società Agricola Aspa s.r.l. a titolo di transazione, per il rilascio di una villa di proprietà della società, abitata dalla stessa sig.ra H..

La contribuente ha sostenuto la tesi che la transazione non le aveva comportato alcun incremento di ricchezza perchè aveva perduto la disponibilità della villa, che certamente aveva un valore maggiore della somma percepita e che comunque l’ufficio non aveva tenuto conto delle spese deducibili.

La CTP ha accolto il ricorso, ritenendo che la somma percepita dalla contribuente avesse natura meramente risarcitoria, per la perdita della villa, e che, quindi, non fosse suscettibile di prelievo fiscale.

L’Ufficio ha appellato la sentenza di primo grado, eccependo che la contribuente non avrebbe fornito la prova della natura risarcitoria della somma da lei incassata e che l’onere di tale prova grava ovviamente sulla contribuente che ne beneficia.

La CTR, dopo un lungo e spesso inutile percorso narrativo, ha confermato la decisione di primo grado, sul rilievo che effettivamente la contribuente ha dovuto rinunciare al godimento della villa e che quindi per questa sola ragione "Pare a codesta (sic) Commissione che la somma traslata abbia – conseguentemente ed inequivocabilmente la natura risarcitoria".

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR per vizio di motivazione (insufficienza).

La contribuente resiste con controricorso, e con ricorso incidentale sulla compensazione delle spese.

Motivi della decisione

Preliminarmente, i due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Nel merito, il ricorso principale appare fondato.

E’ evidente che la motivazione della sentenza impugnata, tutta racchiusa nella proposizione riportata testualmente, è assolutamente insufficiente a rendere comprensibili le ragioni per le quali i giudici di appello hanno ritenuto che la somma, di oltre un miliardo della vecchia valuta, sia stata corrisposta a titolo di risarcimento e non ad altro titolo, come corrispettivo di obblighi di fare, non fare, permettere, così come contestato dall’ufficio. La prova della natura risarcitoria di tutta la somma in questione, che la sottrae al prelievo fiscale, deve essere fornita dalla contribuente e la CTR non spiega in alcun modo come questa prova sarebbe stata raggiunta. Tanto più che la stessa CTR, nella lunga narrazione dei fatti, ha evidenziato circostanze che se adeguatamente valutate e collocate nel quadro dell’intera vicenda, dovrebbero fornire al giudice del merito gli elementi necessari e sufficienti per giungere ad una motivata conclusione.

In definitiva, la motivazione è assolutamente inconsistente.

L’estensore affida la credibilità della sua conclusione al fatto che anche la CTP è giunta alla stessa conclusione (come dire che il giudizio di appello è inutile) e alla affermazione, tutta da dimostrare. Della inequivocabile natura risarcitoria del pagamento.

Con la stessa disinvoltura, la CTR avrebbe potuto affermare il contrario, in assenza di un concreto ancoraggio a specifiche ed argomentate ragioni in fatto ed in diritto.

Conseguentemente, il ricorso principale deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla stessa CTR, per la rinnovazione del giudizio di merito.

La cassazione della intera sentenza assorbe il ricorso incidentale che lamentava che erroneamente i giudici di merito avessero compensato le spese del giudizio, nonostante l’esito totalmente favorevole alla ricorrente.

Le spese del giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata, assorbito il ricorso incidentale, e rinvia la causa alla CTR del Veneto, altra sezione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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