Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione nei confronti della Pyramid s.r.l. (che resiste con controricorso successivamente illustrato da memoria) e avverso la sentenza con la quale – in controversia concernente impugnazione di avviso di rettifica Iva relativo all’anno di imposta 1995 e fondato su p.v.c. conseguente a verifiche bancarie – la C.T.R. Lazio confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente. In particolare, per quel che in questa sede ancora rileva, i giudici d’appello affermavano che l’Ufficio aveva operato la ripresa fiscale sulla base di presunzioni semplici, non potendo considerarsi presunzioni gravi, precise e concordanti i meri "elementi numerari" corrispondenti agli addebiti e/o accrediti bancari.
2. Preliminarmente, con riguardo alle eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla controricorrente in relazione all’art. 366 c.p.c., è opportuno precisare: 1) che, prescindendo da ogni altra possibile considerazione, la mancanza dell’elezione di domicilio in Roma da parte del ricorrente per cassazione non è causa di inammissibilità del ricorso stesso, poichè l’art. 366 c.p.c. prevede solo che, in tale ipotesi, la notificazione del controricorso e dell’eventuale ricorso incidentale sia fatta presso la cancelleria della Corte di Cassazione – v. tra numerose altre cass. n. 8972 del 1997 e n. 10041 del 2001 -; 2) che l’aver riportato in ricorso solo parte dei contenuti della sentenza impugnata (e/o aver male interpretato la suddetta sentenza) non rileva di per sè ai fini della ammissibilità del ricorso, ma solo ai fini della ammissibilità delle singole censure ove comporti un difetto di interesse alle medesime; 3) che la sommaria esposizione dei fatti di causa deve essere funzionale alla comprensione e decisione delle censure proposte, pertanto la relativa carenza rileva solo se essa sia tale da non consentire alla Corte di cassazione di comprendere e decidere le censure proposte senza ricorrere ad atti esterni al ricorso medesimo, circostanza nella specie non verificatasi.
Con un unico motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge rilevando che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, nel prevedere che "i singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili" pone una chiara presunzione di inerenza dei movimenti risultanti dai conti ad operazioni imponibili, che può essere superata solo dalla prova contraria fornita dal contribuente. La ricorrente aggiunge che nella specie non è stata offerta alcuna prova documentale in senso contrario.
Giova innanzitutto evidenziare, con riguardo alle eccezioni sollevate in proposito nel controricorso, che la censura esposta è ammissibile. Invero, dopo aver escluso che i giudici di primo grado avessero violato l’art. 116 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 i giudici della C.T.R., "entrando nel merito dell’appello", alla luce di una serie di considerazioni, hanno concluso che l’Ufficio aveva operato la ripresa fiscale sulla base di presunzioni semplici, non potendo considerarsi presunzioni gravi, precise e concordanti i meri "elementi numerari" corrispondenti agli addebiti e/o accrediti bancari.
L’odierna ricorrente non ha ritenuto di censurare la prima parte della sentenza (riguardante la esclusione di violazione di norme processuali da parte dei primi giudici), ma il fatto che i giudici d’appello, confermando nel merito la sentenza di primo grado, abbiano ritenuto che la ripresa fiscale fosse basata su presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In tali termini, la sostanza della censura proposta dalla ricorrente in questa sede non è mutata rispetto a quanto dibattuto nel giudizio di merito, non rilevando in contrario il riferimento alla sussistenza di presunzione legale, posto che l’improponibilità, nel giudizio di cassazione, di questioni non dibattute nelle precedenti fasi opera con esclusivo riferimento alle questioni che implichino una modificazione dei termini in fatto della controversia, e non anche a quelle la cui novità concerna i soli profili di diritto (v. tra numerose altre cass. n. 9812 del 2002). E’ infine appena il caso di evidenziare che la affermazioni esposte nella parte della sentenza che i giudici della C.T.R. identificano come dedicata al "merito dell’appello" non costituiscono rationes decidendi autonome rispetto alla ratio decidendi conclusivamente espressa e ribadita nel terzultimo e penultimo periodo della sentenza (secondo la quale nella specie l’Ufficio aveva operato la ripresa fiscale sulla base di presunzioni semplici, non potendo considerarsi presunzioni gravi, precise e concordanti gli elementi desumibili dai conti correnti bancari), in quanto le suddette affermazioni, per come espresse, in parte costituiscono segmenti di un medesimo ragionamento decisorio (e quindi devono considerarsi implicitamente censurate laddove si censura la sintesi del suddetto ragionamento) ed in parte costituiscono mere argomentazioni, non idonee, singolarmente considerate, a sorreggere autonomamente la decisione.
Tanto premesso, la censura in esame, oltre che ammissibile, è fondata.
In proposito, è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questo giudice di legittimità secondo la quale è legittima l’utilizzazione da parte dell’amministrazione finanziaria (anche attraverso un puntuale richiamo, nell’avviso di accertamento, al verbale di ispezione redatto dalla guardia di finanza) dei dati relativi ai movimenti bancari del contribuente, che costituiscono valida prova presuntiva, restando a carico del contribuente l’onere della prova contraria (v. tra le altre cass. n. 7329 del 2003 e n. 15447 del 2001).
Giova inoltre rilevare che la prova contraria fornita dal contribuente deve essere specifica (v. cass. n. 14675 del 2006), non potendo contrapporsi alla presunzione legale in materia una affermazione generica (v. cass. n. 25365 del 2007), ed essendo in particolare da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità espressasi con specifico riguardo ad accertamento in materia di IVA, qualora l’amministrazione proceda utilizzando, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, i dati risultanti dai movimenti dei conti correnti bancari, la prova che il contribuente è tenuto a dare della non riferibilità ad operazioni imponibili deve essere specifica e riguardare analiticamente i singoli movimenti bancari, così da dimostrare che ciascuna delle operazioni effettuate è estranea a fatti imponibili (v. cass. n. 1739 del 2007).
3. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvedere a decidere la controversia facendo applicazione del principio di diritto sopra esposto, nonchè a liquidare altresì le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Lazio.
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