Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, sul riesame proposto da C.P., confermava il provvedimento del Giudice per indagini preliminari del medesimo Tribunale, che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 1) e di concorso nella commercializzazione di un ingente quantitativo di cocaina (capo 5-bis).
Esponeva il Tribunale che le indagini avevano rivelato l’esistenza di una potente associazione dedita a partire dal 2008 al narcotraffico, operante nel cetrarese, ma con propaggini operative in altre parti d’Italia e all’estero, della quale venivano accusati di far parte esponenti della ‘ngrangheta Muto di Cetraro, della ‘ndrina Chinilo di Paternò Calabro e brokers di stupefacente del vibonese e di San Luca. Tale associazione operava in particolare nel settore delle importazioni dal Sud America, gestite da P.B. in diretto contatto con i narcos colombiani e venezuelani per l’acquisto di ingenti quantitativi di stupefacente; e nell’offerta di stupefacente nell’alto tirreno cosentino, in (OMISSIS) e comuni vicini ed in (OMISSIS).
In tale contesto, le emergenze processuali – costituite prevalentemente dagli esiti di intercettazioni ambientali e telefoniche, dall’attività di videoregistrazione, dall’acquisizione di tabulati telefonici, da servizi di p.g., da sequestri di stupefacente, da arresti in flagranza e dalle dichiarazioni del collaborante P.G. – avevano evidenziato lo svolgimento di una complessa operazione di importazione di stupefacente dal Sud America, conclusasi con l’arresto del corriere all’aeroporto di (OMISSIS) ed il sequestro di 56 chilogrammi di cocaina.
In particolare, emergeva che S.A. stava pianificando la raccolta di finanziamenti, ritirando il 5 dicembre 2008 in Cetraro la somma di Euro 25.000 dai fratelli S., mentre il padre F. e lo zio P.B. incontravano C.L. E. per discutere dell’importazione di cocaina. Nei giorni successivi si svolgevano vari contatti ed incontri tra i coindagati, tra i quali anche un colonnello dell’Arma, che doveva occuparsi dell’arrivo dello stupefacente a (OMISSIS), ed il C..
Quest’ultimo, in particolare, avvisava il militare del rinvio della consegna di droga, che a suo dire, non sarebbe partita senza il via libera dall’Italia, e si accordava con gli altri coindagati sulle modalità dell’arrivo della droga in Italia.
Il Tribunale riteneva fondata la prognosi di penale responsabilità del C. per entrambi i reati di concorso nella commercializzazione dello stupefacente sequestrato e di partecipazione all’associazione criminale. Quanto a quest’ultima provvisoria incolpazione, il Tribunale evidenziava che il C. aveva fornito un contributo determinante al perfezionamento dell’importazione di droga, escogitando un sistema per eludere i controlli allo scalo di (OMISSIS) e far giungere lo stupefacente prima a (OMISSIS) e poi in (OMISSIS).
Quanto alle esigenze cautelari, l’ordinanza impugnata riteneva sussistente e perdurante il pericolo di recidiva specifica, sia in considerazione delle modalità e delle circostanze dei fatti che della personalità dell’indagato, desunta dai comportamenti e dagli atti concreti dallo stesso realizzati rivelatori della sua capacità delinquenziale. Le suddette evidenze dimostravano, secondo il Tribunale, la palese inadeguatezza delle invocate forme più tenui di coercizione personale.
2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre per cassazione il difensore dell’indagato, per i seguenti motivi:
– le violazioni di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione alla dedotta incompetenza territoriale del Tribunale di Catanzaro. Il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla dedotta incompetenza per il reato associativo. Il ricorrente rileva che la competenza per tale reato era da individuarsi nel Tribunale di Roma, in quanto, in assenza di continuazione con il reato-fine, doveva prendersi in considerazione il luogo in cui era avvenuta parte dell’azione – ovvero il sequestro del carico di cocaina in (OMISSIS) -, non emergendo dagli atti con certezza il luogo in cui era iniziata la consumazione del reato, da identificarsi non nella stipula dell’accordo, ma nel concreto inizio della vita dell’associazione. Quanto alla competenza per il reato di cui al capo 5-bis, secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe ritenuto dirimente la consegna di danaro, avvenuta in (OMISSIS) quattro mesi prima del sequestro del carico e destinata all’acquisto della droga proveniente dall’estero, basandosi tuttavia su deduzioni illogiche, arbitrarie e sfornite di riscontri indiziari. Pertanto, essendo incerto il luogo del finanziamento, la competenza andava determinata, tenendo conto del luogo dove era stato effettuato il sequestro della cocaina (nella specie, (OMISSIS)).
Secondo il ricorrente, anche a voler considerare i reati contestati connessi tra loro, il reato associativo non determinerebbe lo spostamento della competenza dell’altro reato, in quanto la vis attractiva per i reati di cui all’art. 51 c.p.p., comma 3 bis è limitata ai reati consumati all’interno del medesimo distretto, ed in ogni caso, anche applicando il criterio della gravità del reato, la competenza andrebbe assegnata al Tribunale di Roma.
– la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in ordine al fumus del delitto associativo, non essendovi alcun riferimento diretto alla posizione dell’indagato all’interno del sodalizio criminoso, ma risolvendosi gli elementi indiziari di appartenenza nella dimostrazione della sola commissione del reato- fine. In particolare, non vi sarebbero elementi comprovanti la consapevolezza dell’indagato di partecipare e contribuire attivamente alla vita dell’associazione criminale. Aggiunge il ricorrente che, dal contenuto delle intercettazioni, poste a base del provvedimento custodiate, nulla emergerebbe circa la presunta associazione ed il programma da essa perseguito, rivelando piuttosto le risultanze investigative rapporti limitati e circoscritti nel tempo tra i coindagati, inquadrabili nella fattispecie concorsuale di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.
– la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in ordine alle esigenze cautelari, avendo il Tribunale motivato al riguardo con mere clausole di stile, prive di riferimenti al C. (il Tribunale indicherebbe una reiterazione criminosa in realtà inesistente), omettendo di valutare elementi prospettati dalla difesa per la concessione della misura più gradata. Le affermazioni del Tribunale in ordine al pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, la cui effettiva ed idonea prevenzione futura richiedeva la totale e drastica recisione di ogni legame con il giro dei trafficanti di droga nel quale il C. aveva mostrato di essere inserito, risulterebbero prive di fondamento e smentite dalla stessa Procura, laddove ha affermato nel provvedimento di fermo che costui non era più legato al sodalizio criminoso, oltre che da altre emergenze processuali (intercettazioni e dichiarazioni del collaboratore Pa.).
Motivi della decisione
1. Il ricorso deve essere rigettato, risultando privi di fondamento i motivi dedotti.
2. Con riferimento alla questione della competenza, deve ribadirsi che l’art. 51 c.p.p., comma 3 bis, prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva degli ordinari criteri determinativi della competenza per territorio (anche pertanto dei criteri di cui all’art. 16 c.p.p.), anche fuori dagli ambiti distrettuali, perchè stabilisce una vis attractiva del reato ricompreso nelle attribuzioni dell’ufficio inquirente nei confronti dei reati connessi anche se di maggiore gravità, con la conseguenza che, nel caso si proceda – come nella specie – per il delitto di associazione per delinquere di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e per reati ad essa connessi, ai fini della determinazione della competenza, occorre avere riguardo unicamente al luogo di consumazione del reato associativo e, data la sua natura di reato permanente, al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione (Sez. 2, n. 6783 del 13/11/2008, dep. 17/02/2009, El Abbouli, Rv. 243300).
Pertanto, deve ritenersi non corretta l’affermazione del Tribunale, secondo cui il connesso reato di cui al capo 5-bis, in quanto aggravato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, non era attratto, in virtù delle regole previste dall’art. 16 c.p.p., nella cognizione del giudice territorialmente competente per il reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.
Ciononostante, tale affermazione non ha avuto alcuna conseguenza sulla esatta individuazione del giudice territorialmente competente, nè ha determinato un vizio della motivazione, in relazione alle deduzioni difensive, in quanto è lo stesso Tribunale a dichiarare la coincidenza territoriale tra il luogo in cui veniva documentata la consegna dei Euro 25.000 per finanziare l’acquisto della partita di droga dal Sudamerica e quello in cui era sedente la consorteria criminale.
(OMISSIS) rappresentava invero il luogo in cui si erano concretizzati (cfr. in particolare l’ordinanza genetica, pagg. 56 e 57) i primi segni della operatività del sodalizio criminoso, ragionevolmente utilizzabili – in base alla pacifica giurisprudenza di legittimità – come "elementi sintomatici" della genesi dell’associazione nello spazio (tra le tante, Sez. F n. 26285 del 03/06/2009, Del Regno, Rv.
244666).
3. Infondato è anche il secondo motivo.
E’ principio più volte affermato che, pur sussistendo assoluta autonomia tra il delitto di associazione per delinquere e reati-fine commessi dagli associati, non può escludersi, sul piano probatorio, che gli elementi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati fine effettivamente realizzati possano essere influenti nel giudizio relativo all’esistenza del vincolo associativo ed all’inserimento dei soggetti nell’organizzazione, in specie quando tali condotte, per le loro connotazioni, dimostrino il tipo di criminalità, la struttura e le modalità operative, nonchè il ruolo specifico svolto al suo interno dalla persona, funzionale all’associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e quando le stesse condotte siano espressione non occasionale della adesione al sodalizio criminoso e alle sue sorti, con l’immanente coscienza e volontà dell’autore di farne parte e di contribuire al suo illecito sviluppo (Sez. 6, n. 06867 del 14/01/2008, Palamara, Rv. 239670; Sez. 6, n. 44102 del 21/10/2008, Cannizzo, Rv. 242397).
Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha adeguatamente soddisfatto tale obbligo motivazionale, in quanto non si è limitata – come asserisce il ricorrente – ad esporre esclusivamente gli elementi dimostrativi del coinvolgimento del C. nel singolo reato di commercializzazione della cocaina.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che le numerose conversazioni intercettate, dimostrative della fattiva partecipazione del C. all’importazione di cocaina di cui al capo 5-bis) e alla pianificazione di nuovi e ancor più importanti acquisti di droga proveniente dal Sudamerica, non lasciassero dubbi circa la prognosi di penale responsabilità del predetto anche con riferimento al reato associativo.
In particolare, era dimostrativo della intraneità alla associazione criminale il ruolo assunto dal C. (fattivamente presente in tutto l’iter organizzativo dell’importazione del carico e del suo successivo trasporto in Calabria) in una fase – quella dell’approvvigionamento dai paesi produttori di ingenti partite di stupefacente – particolarmente significativa per l’organizzazione e la cui delicatezza comportava la diretta gestione dell’affare da parte del livello "a monte" della consorteria (dai promotori e dirigenti P.B. e F.B. ai finanziatori S.).
L’importazione di un’importantissima partita di stupefacente si presentava invero come un’operazione la cui complessità implicava un adeguato grado di pianificazione, organizzazione e cooperazione plurisoggettiva, sia nelle fasi preliminari sia in quelle susseguenti, una volta che la consorteria fosse entrata materialmente in possesso della droga.
Rivelatore della stabilità del vincolo associativo e della persistente disponibilità a supportare le finalità illecite del gruppo criminale era, in particolare, per il Tribunale del riesame il numero impressionante di contatti e di incontri monitorati tra l’indagato C. e gli altri solidali nell’arco di un lasso di tempo consistente (ben quattro mesi) precedente l’arrivo dello stupefacente.
A fronte di queste coerenti conclusioni, il ricorrente sì è sostanzialmente limitato ad offrire una lettura alternativa delle risultanze delle indagini, quanto alla portata dimostrativa dei contatti telefonici e delle dichiarazioni del collaborante Pa., dilungandosi in considerazioni apodittiche (in quanto prive della necessaria "autosufficienza") ed in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
Il sindacato di questa Corte resta pur sempre di legittimità, con la conseguenza che non può esserle demandato un riesame critico delle risultanze istruttorie.
4. Infondato è anche l’ultimo motivo, riguardante la valutazione di adeguatezza della misura carceraria.
Deve innanzitutto considerarsi che, ai fini della configurabilità della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa, di cui all’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), gli elementi di cautela, al riguardo apprezzabili, possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, giacchè la valutazione negativa della personalità dell’indagato può desumersi dagli tutti elementi di cui all’art. 133 c.p. e la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell’agente.
Ciò posto, nella specie, il provvedimento impugnato ha ritenuto la sussistenza della predetta esigenza cautelare, evidenziando a tal riguardo: l’inserimento del C. nel contesto associativo, implicante di per sè la stabilità e la diuturnità del vincolo; la reiterazione di condotte realizzate in un contesto di tipo organizzato; la gravità dei fatti, in considerazione della considerevole quantità di droga movimentata e della ingente entità delle risorse finanziarie investite nel mercato illecito; la conoscenza dei canali di rifornimento e distribuzione degli stupefacenti.
Tale conclusione non appare illogica, quanto alla reiterazione di condotte criminose, posto che il Tribunale ha posto in evidenza (pagg. 32 e 34 dell’ordinanza) "la fattiva partecipazione dell’indagato alla pianificazione di nuovi ed ancor più importanti acquisti di droga proveniente dal Sudamerica".
Quanto poi alla motivazione sull’adeguatezza della misura carceraria, va ribadito, che, ai fini della scelta delle misure cautelari personali, l’art. 275 c.p.p. non pone a carico del giudice l’obbligo di offrire l’analitica dimostrazione della inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, essendo necessario solo che egli dimostri, sulla base di elementi "specifici", inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità del soggetto, che l’unica misura adeguata ad impedire la prosecuzione dell’attività criminosa sia la permanenza in carcere (Sez. 1 n. 45011 del 26/09/2003, Villani, Rv. 227304).
Nel caso in specie, il Giudice del riesame – andando al di là della mera presunzione di adeguatezza prevista per il titolo di reato – ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che quella della custodia in carcere fosse la misura cautelare più idonea a soddisfare le ravvisate esigenze cautelari e ciò ha fatto con motivazione incensurabile in questa sede – perchè adeguata, corretta e logicamente accettabile – fondata sulla valutazione non solo della natura ed entità dei fatti, ma anche della personalità dell’indagato. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che le illustrate doti criminali del prevenuto, l’inserimento dello stesso in una rete organizzata di narcotrafficanti ed il carattere "professionale" dell’attività illecita svolta precludessero l’attenuazione del regime coercitivo, non risultando altresì acquisiti elementi dimostrativi della rescissione dei suoi legami con l’organizzazione criminosa (la difesa aveva infatti soltanto dedotto al riguardo l’assenza di precedenti specifici).
A fronte di queste conclusioni, il ricorrente ha anche in tal caso offerto una lettura alternativa delle risultanze delle indagini, con considerazioni prive della necessaria "autosufficienza" ed in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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