Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con il ricorso in epigrafe l’istante impugna, unitamente ad ogni atto prodromico, connesso e consequenziale, il provvedimento con il quale la commissione esaminatrice costituita presso la Corte d’appello di Perugia ha deliberato la sua non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – sessione 2006.
A tale determinazione la commissione è pervenuta in quanto è risultato che la busta piccola relativa al parere di diritto penale non è stata chiusa, atteggiandosi ciò, a suo avviso, come segno di riconoscimento della paternità dell’elaborato.
Vengono dedotti i seguenti motivi di gravame:
1) Incompetenza relativa della commissione istituita presso la Corte d’appello di Perugia. Violazione dell’art. 23 del r.d. n. 37 del 1934.
A norma delle modifiche apportate dalla l. n. 180 del 2003, recante conversione in legge del d.l. n. 112 del 2003, al r.d. n. 37 del 1934, la competenza ad escludere i candidati dalla prova orale per la ritenuta riconoscibilità dei loro elaborati pertiene alla commissione deputata a procederne alla valutazione. Illegittimamente, pertanto, nella specie l’esclusione è stata disposta dalla commissione costituita presso la Corte d’appello di Perugia, cui perteneva soltanto lo svolgimento della prova orale;
2) Eccesso di potere per contraddittorietà tra le varie parti del verbale impugnato.
Alla commissione costituita presso la Corte d’appello di Perugia era dato esclusivamente di provvedere all’abbinamento delle buste, al fine di individuare i nominativi dei candidati risultati ammessi, non anche di disporre loro eventuali esclusioni. Contraddittoriamente pertanto, pur evidenziando tale suo limitato ruolo, la commissione ha in verbale dichiarato l’esclusione dell’interessato per la ragione sopra detta;
3) Eccesso di potere per motivazione apodittica, illogica ed incongrua.
La mancata rilevazione da parte della commissione costituita presso la Corte d’appello di Campobasso della omessa chiusura della busta piccola è indice manifesto del suo convincimento circa l’irrilevanza della circostanza a costituire elemento di riconoscibilità della paternità dell’elaborato. Ciò tanto più ha valore in quanto la commissione predetta era l’unica reale competente a tale disamina;
4) Violazione dell’art. 23 del r.d. n. 37 del 1934.
Difetta nel caso alcuna prova non solo dell’intenzionalità del candidato nel non voler chiudere la busta, ma della stessa riferibilità dell’accaduto ad esso.
L’istante ha quindi concluso per l’annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensione della loro efficacia e sua ammissione con riserva alla prova orale. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla spese del giudizio.
Per il Ministero intimato si è costituita l’Avvocatura Generale dello Stato, dichiarando di resistere al ricorso.
Nella Camera di Consiglio del 30 agosto 2007, l’istanza cautelare è stata respinta.
Alla udienza del 13 luglio 2011 la causa è stata ritenuta in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere respinto.
Infondati si palesano il primo ed il secondo motivo dedotti, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente.
Come è invero noto, a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 21 maggio 2003, n. 112, conv. in l. 18 luglio 2003, n. 180, alla procedura di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, la fase immediatamente successiva all’espletamento delle prove scritte si compone di due diversi segmenti: il primo è di pertinenza della sottocommissione individuata ai sensi dell’art. 15, commi 4 e 5, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, aggiunti dal d.l. sopra cit., e consiste nella revisione degli elaborati stessi (art. 23, commi 3 e 4, del r.d. cit.); il secondo è di pertinenza, invece, della sottocommissione operante presso la sede di Corte d’appello di cui all’art. 9 del d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101 e successive modificazioni, la quale, una volta ricevuti i plichi contenenti le prove scritte, è chiamata a provvedere all’apertura delle buste piccole contenenti l’indicazione del nominativo del candidato nonché all’abbinamento di questo agli elaborati da lui redatti e già valutati dalla precedente sottocommissione.
Ora, la peculiarità del caso in esame sta nel fatto che la riconoscibilità dell’elaborato è derivata da un’anomalia riguardante la busta piccola (consegnata aperta) e, dunque, ad elemento rientrante nella competenza della seconda sottocommissione.
Legittimamente quest’ultima ne ha proceduto, quindi, alla rilevazione.
Difformemente da quanto sostenuto dall’istante, argomento contrario a tale conclusione non può trarsi dall’art. 23, ultimo comma, del r.d. cit., perché ivi il riferimento alla competenza della (sotto)commissione incaricata di valutare le prove scritte riguarda l’ipotesi della copiatura totale o parziale del lavoro da altro lavoro o da pubblicazione. Trattasi, del resto, di circostanza che in effetti può essere verificata soltanto dall’organo preposto alla materiale lettura ed alla valutazione degli elaborati.
Nella stessa norma la successiva comminatoria di annullamento della prova derivante dalla riconoscibilità del candidato è invece espressa in termini generici. E ciò – è da ritenere – proprio in quanto l’elemento da cui essa è rilevabile può inerire all’uno o all’altro segmento della fase in questione ed essere, conseguentemente, di pertinenza dell’una o dell’altra delle sottocommissioni rispettivamente preposte.
In dipendenza di quanto ora osservato, va disatteso anche il terzo motivo dedotto.
Invero la mancata rilevazione da parte della sottocommissione incaricata della valutazione degli elaborati circa l’erroneo confezionamento della busta piccola non appare in sé circostanza significativa del convincimento della sua irrilevanza ai fini della riconoscibilità della paternità dell’elaborato, atteso che, come si è detto, esulava dalla stretta competenza di detta sottocommissione compiere verifiche al riguardo.
Infondato, infine, è pure il quarto motivo dedotto.
Non ignora il collegio che in giurisprudenza è, di norma, richiesta la connotazione dell’intenzionalità perché la riconoscibilità dell’autore dell’elaborato conduca all’annullamento di questo.
Trattasi peraltro di elemento il quale non può trarsi da dichiarazioni o riconoscimenti espressi provenienti dall’interessato, ma va desunto, per via indiretta o presuntiva, dalla natura in sé dell’elemento stesso e dalla sua suscettività oggettiva di comportare la riferibilità dell’elaborato ad un determinato soggetto. Altrimenti opinando si darebbe ai candidati un ben agevole mezzo per eludere la cogenza della norma.
Ora, l’aver omesso di chiudere la busta piccola recante l’indicazione dell’autore dell’elaborato non può non far ritenere positivamente esistente detta connotazione di riconoscibilità, che si presenta, anzi, nella specie aggravata, perché si raccorda non, come per lo più accade, ad elementi indiretti bensì alla stessa diretta attingibilità del nominativo del candidato nel corso nelle operazioni di revisione..
Sussistono giustificate ragioni per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone l’integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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