Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-01-2011, n. 1140

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 14 settembre 2005, M. L. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva rigettato la domanda con cui impugnava il licenziamento irrogatogli dalla Società Cooperativa Nuova Impresa Sociale ONLUS a r.l., per fatti accaduti il 9 marzo 2002, chiedendo che se ne dichiarasse l’illegittimità.

Lamentava l’appellante la contraddittorietà e la carenza della motivazione della decisione con riferimento alla non ritenuta nullità del licenziamento per la violazione dell’accordo interconfederale del 18.4.1996, ritenuto operante solo a tutela dei componenti interni delle commissioni e dei delegati di impresa e non per il componente della RSA; la sentenza era erronea anche perchè aveva male interpretato le dichiarazioni dei testi escussi, sicchè era infondata l’ipotesi dell’addebitata aggressione ad altro lavoratore, sulla cui base era stato intimato il licenziamento.

Concludeva, pertanto, per l’annullamento dell’intimato licenziamento con tutte le conseguenze richiesta con il ricorso introduttivo.

La resistente si costituiva, contestando gli assunti di controparte e concludendo per il rigetto dell’appello.

Con sentenza dell’1 giugno-22 agosto 2006, l’adita Corte di Appello di L’Aquila, ritenuto che la garanzia procedimentale di cui all’invocato art. 14 dell’Accordo Intercofederale del 18.4.1966, non operava a favore dei rappresentanti sindacali aziendali – qualifica propria del M. – e che nel merito erano risultati provati i fatti contestati, rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre M.L. con due motivi. Resiste la Società Cooperativa Nuova Impresa Sociale ONLUS a r.l., con controricorso.

Motivi della decisione

Va preliminarmente osservato che il ricorso, così come proposto, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto esso risulta carente della esposizione, sia pur sommaria, dei fatti di causa, che hanno caratterizzato la vicenda processuale. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, chiarito che, il disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato; tale prescrizione può pertanto ritenersi osservata quando nel ricorso sia stata integralmente riportata l’esposizione dei fatti di causa contenuta nella sentenza impugnata, particolarmente se mediante tale trascrizione si forniscano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione della vicenda processuale (cfr. Cass. S.U. 20 febbraio 2003 n. 2602; Cass. 9 luglio 2004 n. 12761); ciò che non è avvenuto, nel caso in esame.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, in base al principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 13,00, oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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