Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Z.G. ricorre contro la sentenza specificata in epigrafe, che lo ha dichiarato colpevole dei delitti previsti dagli artt. 337 e 582 c.p. nonchè della contravvenzione prevista dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, commi 1 e 2, denunciando violazione di legge per l’omessa pronuncia di proscioglimento in ordine alla citata contravvenzione, che si era prescritta il 3.7.2009, prima dell’emissione della sentenza impugnata.
2. Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
In effetti la contravvenzione prevista dalla citata Legge, art. 4, dovendosi applicare i termini di prescrizione anteriori alla L. 5 dicembre 2005, n. 25, si è estinta prima della pronuncia della sentenza d’appello.
Perciò, dichiarata l’estinzione del reato, va eliminata la relativa pena di giorni cinque di reclusione.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B della rubrica, perchè estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni cinque di reclusione.
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