Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il presente appello viene proposto dalla Regione Molise e si dirige avverso le sentenze indicate in epigrafe, la prima non definitiva, la seconda definitiva, con le quali il Tribunale amministrativo regionale del Molise ha accolto un ricorso presentato in quella sede dalla società controinteressata ed ha condannato la Regione al pagamento delle somme in compensazione tariffaria.
Questi i motivi dell’appello:
Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; in quanto nella specie si tratta di adeguamento del canone di concessione, mentre la motivazione del primo giudice è che si rientrava nella fattispecie negli accordi sostitutivi di procedimento;
Inapplicabilità della normativa comunitaria, essendo invece applicabile nella materia la normativa nazionale;
Inammissibilità della domanda, per non aver mai presentato la società appellata una specifica istanza di soppressione dell’obbligo di adeguarsi ad un prezzo politico.
L’appellata si costituisce in giudizio e resiste all’appello, domandandone la reiezione e rilevando come nella specie non vi è stata impugnazione in ordine al capo della sentenza che ha stabilito l’"an debeatur", mentre la riserva di appello, proposta dall’Avvocatura distrettuale di Campobasso, è irrituale.
La medesima appellata propone, altresì, appello incidentale, in quanto il giudice di primo ha erroneamente non ammesso a rimborso alcuni specifici oneri.
La stessa presenta una successiva memoria illustrativa, con la quale, ulteriormente argomentando, insiste per il rigetto dell’appello principale e per l’accoglimento dell’appello incidentale.
La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 21 giugno 2011.
Motivi della decisione
Va esaminato, in via prioritaria, l’appello principale, in quanto concernente il difetto o meno di giurisdizione del giudice amministrativo.
Le eccezioni di inammissibilità dell’appello principale sono infondate.
La non definitività della sentenza, da cui dipende la possibilità di differirne l’impugnazione mediante riserva di appello, consiste nel fatto che essa definisce soltanto alcune delle questioni controverse.
Nella specie, la sentenza impugnata era per l’appunto non definitiva, in quanto definiva la questione dell’an debeatur ma non quella del quantum.
Era dunque possibile la riserva di appello.
Quanto al fatto che tale riserva sia stata formulata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso anziché dall’Avvocatura generale dello Stato, è assorbente il rilievo che: "In tema d’impugnazioni, la tempestiva formulazione della riserva di cui all’art. 340 c.p.c., che consente alla parte di differire la proposizione del gravame avverso la sentenza non definitiva senza incorrere nella decadenza per l’inosservanza del termine perentorio previsto per l’impugnazione, non costituisce manifestazione della volontà della parte d’impugnare, che pertanto dovrà essere formulata in modo espresso e specifico con il gravame proposto contro la sentenza non definitiva, non essendo al riguardo sufficiente la sola impugnazione avverso quella definitiva (Cass., 6 maggio 2005, n. 9397).
La manifestazione della volontà di impugnare si è avuta quindi soltanto con l’appello, ritualmente proposto dall’Avvocatura generale dello Stato, mentre la riserva di appello, atto del giudizio di primo grado, è stata ritualmente compiuta dall’Avvocatura distrettuale dello Stato.
Nel merito, il "petitum" avanzato dalla società ricorrente in primo grado riguarda la compensazione economica da parte della Regione del canone per la concessione di linee di trasporto regionale, derivante dal fatto dell’imposizione di una particolare tariffa, non remunerativa dei costi relativi.
E’ chiaro, perciò, contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice, che si è in presenza non di un accordo sostitutivo di procedimento di cui all’art. 11 della legge n. 241 del 1990, bensì invece di una concessione di trasporti pubblici, ma che la controversia ha ad oggetto esclusivamente il canone e il suo adeguamento, materia che pacificamente rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Corte cost., sent. n. 204 del 2004).
Conclusivamente, l’appello principale va accolto, con dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, mentre l’appello incidentale, assorbito dall’accoglimento dell’appello principale, va dichiarato in questa sede improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della definizione in rito della vicenda, possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,
Accoglie l "appello principale e, per l’effetto, in riforma delle sentenze appellate, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’appello incidentale..
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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