Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-01-2012, n. 806 Garanzia per i vizi della cosa venduta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che la s.r.l. Catena Building Industry convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona la s.r.l. Laminati Plastici e Rivestimenti nonchè la s.p.a. Ifitalia International Factors Italia, al fine di sentire dichiarare la risoluzione del contratto di acquisto di 6.000 mq. di laminato plastico perchè il materiale era inutilizzabile e, comunque, affetto da vizi, e di ottenere la condanna della convenuta al risarcimento del danno;

che le convenute si costituirono, resistendo e la s.p.a Ifitalia proponendo, in via riconvenzionale, domanda di pagamento del corrispettivo ancora dovuto;

che il Tribunale adito, con sentenza in data 23 maggio 2005, respinse le domande dell’attrice per intervenuta decadenza e perchè, comunque, infondate in fatto ed in diritto, mentre accolse la riconvenzionale, condannando la società Catena Building Industry al pagamento in favore della s.p.a. Ifitalia dell’importo richiesto;

che la Corte d’appello di Ancona, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 22 aprile 2006, ha rigettato il gravame principale della società Catena Building Industry e quello incidentale della s.p.a. Liri Industriale, incorporante per fusione la s.r.l. Laminati Plastici e Rivestimenti;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso la s.p.a. C.B.I. Europe (già s.r.l. Catena Building Industry), sulla base di tre motivi;

che la s.p.a. Ifitalia ha resistito con controricorso, mentre l’altra intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell’udienza.

Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che il primo motivo (errata interpretazione e violazione dell’art. 1453 c.c. e segg. e nello specifico della vendita di aliud pro alio;

errata interpretazione dell’art. 1490 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) si chiude con il quesito se "sussiste ipotesi di aliud pro alio in presenza di res tradita, completamente diversa da quella pattuita (come ritenuto dalla Corte d’appello di Ancona), oppure anche quando abbia difetti che la rendano inservibile all’uso cui è destinata";

che il secondo mezzo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, errata interpretazione ed applicazione degli artt. 1490 e 1453 cod. civ., e pone i seguenti quesiti: (a) "Le norme sulla garanzia in materia di compravendita ( art. 1490 cod. civ.) ed i relativi termini decadenziali e prescrizionali ( art. 1495 cod. civ.) si applicano a vizi posteriori alla conclusione del contratto?"; (b) "Nell’ipotesi di vendita di cosa da produrre, si applicano la normativa sulla garanzia ( art. 1490 c.c. e segg.) oppure quella generale in materia di adempimento ( art. 1453 c.c. e segg.) svincolata da termini di denunzia ex art. 1495 cod. civ.?";

che i primi due motivi sono inammissibili, per inidoneità dei quesiti;

che questa Corte ha in più occasioni chiarito che i quesiti di diritto imposti dall’art. 366-bis cod. proc. civ. – introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità – rispondono all’esigenza di soddisfare non solo l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione; i quesiti costituiscono, pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti, inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità (tra le tante, Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2863; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22640);

che per questo – la funzione nomofilattica demandata al giudice di legittimità travalicando la risoluzione della singola controversia – il legislatore ha inteso porre a carico del ricorrente l’onere imprescindibile di collaborare ad essa mediante l’individuazione del detto punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del più generale principio giuridico, alla quale il quesito è funzionale, diversamente risultando carente in uno dei suoi elementi costitutivi la stessa devoluzione della controversia ad un giudice di legittimità: donde la comminata inammissibilità del motivo di ricorso che non si concluda con il quesito di diritto o che questo formuli in difformità dai criteri informatori della norma;

che nella specie i quesiti sono astratti e generici , perchè non tengono conto del fatto che la Corte d’appello – con logico e motivato apprezzamento delle risultanze di causa – ha accertato che "un semplice cambiamento di colorazione del materiale non può comportare un’assoluta inidoneità all’uso che, comunque, di certo, non configura l’appartenenza della merce consegnata ad un genere completamente diverso da quello oggetto del contratto di fornitura";

che pertanto l’asserita – dalla ricorrente – l’inservibilità all’uso della merce compravenduta è un postulato che non trova riscontro nelle motivate conclusioni del giudice del merito;

che il terzo motivo (errata interpretazione ed applicazione dell’art. 1495 cod. civ., anche in relazione agli artt. 2966 e 2968 cod. civ.) pone la questione "se la mancata eccezione in sede stragiudiziale in ordine alla asserita tardività di una denuncia ex art. 1495 cod. civ., legittima il venditore a far valere per la prima volta l’eccezione in sede giudiziale";

che il motivo è inammissibile perchè con esso viene veicolata, per la prima volta in cassazione, una questione nuova, senza che consti dalla sentenza impugnata che il tema della sede della proposizione della eccezione di decadenza sia stato dibattuto nelle fasi di merito;

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara, il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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