Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-06-2011) 16-09-2011, n. 34286 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Ancona, con ordinanza 15/3/2011, decidendo in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura cautelare della custodia in carcere adottata, il precedente 31 gennaio, dal Gip dello stesso Tribunale nei confronti di G. N., indagato in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (plurime ipotesi) e art. 74. 2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’indagato, deducendo la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa il reato associativo e delle esigenze cautelari.

3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Ed invero, come si evince dalla comunicazione scritta e relativo allegato, pervenuti a questa Corte in data 13/6/2011, dell’avv. Angela Aliani, difensore del ricorrente, il provvedimento coercitivo di cui si discute è stato revocato dal Gip del Tribunale di Ancona in data 10/6/2011 e l’indagato è stato posto in libertà.

Poichè il venire meno dell’interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione, alla declaratoria d’inammissibilità non seguono nè la condanna alle spese processuali nè quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un’ipotesi di soccombenza (Sez. U n. 20 del 9/10/1996, Vitale).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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