Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-06-2011) 16-09-2011, n. 34222 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.G. chiede la rimessione in termini ai sensi dell’articolo 175 del codice di procedura penale in quanto la sentenza del 10 dicembre 2007 della Corte d’appello di Firenze, che ha confermato la pena di anni due di reclusione irrogata nei suoi confronti in primo grado, non le è mai stata notificata e pertanto ella non è stata messa in condizione di proporre formale ricorso per cassazione. Più precisamente, secondo l’allegazione difensiva, la notifica della sentenza veniva inoltrata per posta nel febbraio 2008, ma non perveniva mai all’interessata per come emerge dalla relata dell’ufficio postale, allegata, che ha attestato una mancata consegna per irreperibilità del destinatario. In seguito a ciò, la Corte d’appello di Firenze, senza dichiarare la irreperibilità dell’odierna ricorrente, ha disposto la notifica dell’avviso di deposito della sentenza presso il difensore, che però ha rifiutato la consegna ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis.

La ricorrente ha inoltre dichiarato di essere venuta a conoscenza della sentenza al momento di richiedere un certificato del casellario giudiziale, in data 30 ottobre 2008 (allegato in copia al ricorso).

Il procuratore generale ha depositato memoria scritta con la quale chiede che venga dichiarata inammissibile la richiesta, in quanto la remissione in termini è possibile solo ove il termine sia legittimamente decorso e non invece qualora la notifica necessaria a far decorrere il termine di decadenza non sia mai stata effettuata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell’art. 175, comma 2 (così come modificato dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, art. 1 convertito, con modifiche, in L. 22 aprile 2005, n. 60), del codice di procedura penale, se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione.

Se è vero, come rilevato dal sig. Procuratore Generale, che è inammissibile l’istanza di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale della quale si assuma la nullità della notificazione, in quanto, proprio in ragione dell’asserita nullità, non può essersi verificata la decadenza dal termine, che sola ne legittimerebbe la restituzione (ex pluribus, Cassazione penale, sez. 6, 21 febbraio 2007, n, 145941, Sussiste, infatti, incompatibilità tra la deduzione della nullità della notifica dell’estratto contumaciale e la contestuale istanza di restituzione in termini, la quale presuppone la ritualità dell’atto cui è legato il termine scaduto mentre nel caso di sussistenza della nullità nessuna decadenza dal termine si è verificata, con la conseguenza che, in quest’ultimo caso, l’unico rimedio consentito è l’incidente di esecuzione con contestuale impugnazione tardiva (Cassazione penale, sez. 5, 09 dicembre 2008, n. 4223)), deve peraltro rilevarsi che la richiedente sembra fondare la propria richiesta, quantomeno in via subordinata, su un difetto di conoscenza dell’atto per via di problemi legati alla irreperibilità al suo indirizzo di residenza.

Decidendo in una fattispecie analoga, questa Corte ha affermato, di recente, che l’imputato, condannato in primo grado, che risulti irreperibile, deve essere rimesso nel termine per l’impugnazione della sentenza se risulta che non abbia avuto "effettiva conoscenza" del procedimento o del provvedimento (cfr. Cassazione penale sez. 2, 08 febbraio 2011 n. 11585).

La sig.ra P. è risultata non reperibile all’indirizzo di residenza, presso il quale era stata indirizzata la notifica a mezzo posta, e ciò è sufficiente per presumere che la stessa non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento.

Ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo, la richiesta è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. Nel caso di specie, la richiedente ha dichiarato di aver scoperto l’esistenza della sentenza di condanna all’atto di richiedere un certificato del casellario, estratto il 30 ottobre 2008 (e di ciò ha fornito prova mediante produzione di copia del certificato del Casellario).

La richiesta di rimessione in termini risulta depositata presso il tribunale di Pisa (che l’ha successivamente trasmessa a questa Corte, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 4) il 28 novembre 2008, perciò deve ritenersi tempestiva.

Quanto alla richiesta di cancellazione della sentenza dal casellario giudiziale, trattasi di provvedimento non di competenza di questa Corte, ma del giudice del merito.

P.Q.M.

la richiesta deve essere accolta. in accoglimento dell’istanza di P.G. dispone che la stessa sia rimessa in termini per impugnare la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 10.12.2007 Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *