Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
che, con il decreto impugnato la corte di merito ha provveduto sulla domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, proposta da D.L.M. condannando il ministero della giustizia al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 3.500, con integrale compensazione delle spese processuali, in considerazione del ridimensionamento della domanda e del comportamento processuale del Ministero resistente che, sostanzialmente, non si era opposto all’accoglimento delle pretese avanzate sulla base dei criteri elaborati dalla giurisprudenza;
che, con l’unico motivo parte ricorrente denuncia violazione di legge e un vizio di motivazione in punto statuizione di compensazione delle spese di lite;
che l’amministrazione intimata resiste con controricorso. In via preliminare eccepisce l’inammissibilità del ricorso perchè notificato presso l’avvocatura distrettuale.
Motivi della decisione
che la presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio;
che l’eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata poichè la nullità della notificazione, in quanto eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, resta sanata dalla costituzione in giudizio dell’Amministrazione medesima rappresentata dall’Avvocatura generale, rendendo superflua la rinnovazione della notificazione (vedi per tutte Sez. 1, Sentenza n. 11715 del 1/08/2003);
che "la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 cod. proc. civ., comma 2), sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo" (Sez. 3, Ordinanza n. 22381 del 21/10/2009; Sez. 1, Sentenza n. 1906 del 26/05/1976);
che, peraltro, appare fondata la censura dal punto di vista motivazionale in relazione all’avvenuta integrale compensazione delle spese in quanto se la mancata opposizione da parte dell’Amministrazione che ha dato causa all’azione non può giustificare detta regolazione non è neppure sufficiente a supportare la pronuncia la mera riduzione della domanda, permanendo comunque una sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta anche sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (v., per tutte, Sez. 1, ordinanza n. 5598 del 2010);
che non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto e ritenuto che il rilevante scarto tra l’importo richiesto e quello riconosciuto giustifichi la compensazione in ragione di un terzo delle spese del giudizio, l’Amministrazione resistente deve essere condannata al pagamento di un terzo delle spese del giudizio di merito;
che l’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione per un mezzo delle spese di questa fase;
che le spese vanno distratte in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione di due terzi delle spese del giudizio di merito, che per l’intero liquida in Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, dichiarando compensato il residuo, nonchè della metà delle spese del giudizio di legittimità, che per l’intero liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, dichiarando compensato il residuo. Spese distratte in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – Prima, il 7 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2012
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