T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-10-2011, n. 7727 Ammissione al concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il ricorrente impugna (oltre alle pregresse determinazioni della Sanità militare del 6 luglio 1993 e del 16 maggio 1995, specificate in epigrafe) il provvedimento DGPM/I/I/3/399 del 18 febbraio 2000, recante il rigetto della domanda di riammissione alla partecipazione al concorso per l’ammissione al 175^ corso a.u.c. dell’Esercito ed emesso perché il ricorrente, sottoposto ad accertamenti sanitari, è stato giudicato "permanentemente non idoneo al servizio militare a mente dell’articolo 1 E.I.I." perché affetto da eccesso ponderate (IMC = 36,59).

L’Amministrazione si è costituita.

Il ricorrente ha depositato documenti e, in data 13/04/11, una memoria.

Con ordinanza n. 1167/2000 sono stati ordinati incombenti istruttori, che l’Amministrazione ha eseguito.

Con ordinanza n. 1500/2002 è stata respinta l’ordinanza cautelare.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 28 giugno 2011.

2. – Il ricorso non è fondato.

Il ricorrente, dopo aver illustrato vicende pregresse concernenti la sua esclusione da precedenti concorsi a.u.c. (parte delle quali attinenti a giudizi di non idoneità per altra causa di inidoneità fisica, estranea a quella oggetto del presente ricorso), lamenta una errata misurazione del proprio indice di massa corporea (IMC), asserendo che quella misurazione non è aderente alle proprie caratteristiche fisiche.

Il rilievo però è infondato.

In proposito risultano esaustive le considerazioni già formulate dal T.a.r. con l’ordinanza – di reiezione d’istanza cautelare – numero 1500/2002, la quale ha avuto modo di precisare l’assenza di fumus boni iuris del ricorso "in relazione alle risultanze della verifica istruttoria a suo tempo disposta dal T.a.r. in stretto rapporto di prossimità temporale rispetto al momento di introduzione del giudizio".

In effetti poco tempo dopo la instaurazione del presente giudizio l’istruttoria disposta dal T.a.r. ha consentito di appurare che l’IMC del ricorrente era – in prossimità temporale adeguata rispetto al contestato giudizio di non idoneità – pari a 36,64 (v. il verbale visita medica di appello 1707/00 del 26 ottobre 2001: allegato 1 al deposito istruttorio del 15 gennaio 2002, non impugnato), dunque superiore all’IMC massimo (pari a 30) previsto dalla normativa vigente alla data di riferimento (art. 1 della "Direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare. (Edizione 2000)").

3. – Il ricorso va dunque respinto.

Le spese, che il Collegio liquida in Euro 2.000,00 seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 2.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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