Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso proposto ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 22 bis il sig. B.M., quale legale rappresentante della ditta Emmevi di Busso Mario, formulava opposizione dinanzi al Tribunale di Pinerolo, avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 57 del 1999, con la quale l’Azienda Sanitaria locale di Bergamo le aveva irrogato la sanzione amministrativa di L. 30.000.000, in ordine alla violazione prevista dal D.Lgs. n. 118 del 1992, art. 4, comma 3, per aver immesso sul mercato un bovino al quale erano state somministrate sostanze ad effetto anabolizzante. Nella costituzione dell’ente opposto (che eccepiva, tra l’altro, anche l’incompetenza territoriale dei giudice adito), il Tribunale adito, con sentenza n. 298 del 2000, previa affermazione delle propria competenza territoriale, annullava l’ordinanza-ingiunzione impugnata.
Con ricorso ordinario notificato il 6 ottobre 2000, l’anzidetta Azienda sanitaria impugnava per cassazione la suddetta sentenza e questa Corte, con sentenza n. 12827 del 2003 (depositata il 3 settembre 2003), accoglieva il ricorso stesso e, per l’effetto, cassava la decisione impugnata e dichiarava la competenza del Tribunale di Bergamo (a cui rimaneva demandata la statuizione sui motivi dell’opposizione avanzata dal B.). Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., notificato il 25 marzo 2004, B.M., nella indicata qualità, riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo, dichiarato competente, reiterando i motivi già dedotti con l’originaria opposizione, relativi all’incompetenza dell’autorità amministrativa che aveva ingiunto la sanzione e agli altri vizi del procedimento prospettati, instando, in subordine, per la riduzione della sanzione applicata nel minimo edittale.
Nella costituzione della convenuta in riassunzione, il menzionato Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 291 del 2005 (depositata il 20 agosto 2005), dichiarava l’estinzione del giudizio, compensando le spese processuali. A sostegno dell’adottata statuizione, il Tribunale Lombardo rilevava che, nella specie, la riassunzione del giudizio era stata eseguita tardivamente in relazione al disposto dell’art. 50 c.p.c., non avendo il B. tenuto conto che la sentenza emessa dalla Corte di cassazione aveva pronunciato solo sulla competenza e che, pertanto, non avrebbe potuto trovare applicazione il termine annuale previsto dall’art. 392 c.p.c., comma 1, ("ratione temporis" applicabile). Avverso detta sentenza del Tribunale bergamasco ha proposto ricorso per cassazione il B.M., nella specificata qualità, basato su due motivi avverso il quale l’intimata Azienda sanitaria non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione o falsa applicazione dell’art. 50 c.p.c., comma 2, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2 e art. 392 c.p.c., comma 1, sul presupposto che la richiamata sentenza di questa Corte n. 12827 del 2003 non avrebbe potuto essere qualificata alla stregua di una sentenza di regolamento di competenza se non attraverso un’estensione analogica e "contra legem" del suddetto art. 50 del codice di rito civile. In particolare, la difesa del ricorrente ha dedotto che, sebbene la menzionata sentenza di questa Corte aveva riguardato esclusivamente la competenza, da tanto non era legittimo farne discendere l’applicabilità del termine semestrale previsto per la riassunzione, a nulla valendo la considerazione che la sentenza avesse statuito solo sulla competenza, perchè il ricordato art. 50 c.p.c. si applica comunque e solo alle sentenze che decidono sulla competenza a seguito di istanza di regolamento di competenza, vale a dire dopo aver instaurato l’apposito procedimento conseguente alla proposizione dello specifico mezzo. Con la formulata doglianza il ricorrente ha inteso, inoltre, allegare che, nel caso di specie, non poteva essere trascurata la circostanza che l’atto introduttivo del giudizio di cassazione definito con la citata sentenza n. 12827 del 2003 era stato non il ricorso per regolamento di competenza bensì il ricorso ordinario, con la conseguenza che non poteva pretendersi che la parte onerata della riassunzione dovesse, altresì, compiere un’interpretazione, non suffragata da alcuna disposizione di legge, al fine di individuare un mezzo di riassunzione della causa ulteriore e diverso da quello che il codice di procedura civile prevede per l’ipotesi di riassunzione della causa a seguito di ricorso per cassazione con i mezzi di impugnazione ordinari.
1.1. Il motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Come correttamente rilevato dal Tribunale di Bergamo con l’impugnata sentenza la questione da risolvere nel caso di specie riguardava l’ambito di applicabilità dell’art. 50 c.p.c. e, specificamente, la problematica della estensibilità della sua disciplina (con particolare riguardo al termine da osservare per la conseguente riassunzione) anche alle ipotesi in cui la Corte di cassazione, pur decidendo a seguito della proposizione di un ricorso ordinano, abbia statuito esclusivamente sulla competenza, come verificatosi propriamente nella fattispecie.
In proposito, deve considerarsi che, con la ricordata sentenza n. 12827 del 2003, questa Corte si era limitata a decidere sulla sola doglianza inerente il dedotto motivo di incompetenza territoriale in ordine alla cognizione dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione irrogata con riferimento all’anzidetto illecito amministrativo, limitandosi, perciò, ad accogliere il ricorso proposto nella forma ordinaria per quanto di ragione, con la cassazione della sentenza impugnata del Tribunale di Pinerolo del 25 maggio 2000, con la quale, invece, quest’ultimo giudice aveva affermato la sussistenza della sua competenza. In virtù dell’annullamento di questa sentenza per l’evidenziato motivo attinente esclusivamente alla competenza, questa Corte aveva rimesso la statuizione sugli altri motivi formulati con l’opposizione, ivi incluso quello riguardante la competenza dell’autorità amministrativa che aveva emesso il provvedimento sanzionatone al Tribunale di Bergamo, quale giudice dichiarato competente.
Orbene, alla stregua dei rappresentanti elementi, del concreto contenuto della sentenza n. 12827 del 2003 di questa Corte e della specifica, oltre che limitata, statuizione con la medesima adottata, non può esservi dubbio che con detta decisione la Corte di legittimità si sia pronunciata solo sulla competenza, avendo provveduto a cassare senza rinvio la errata sentenza dichiarativa della sussistenza di competenza, provvedendo ad individuare il giudice legittimamente competente. Ciò posto, non è revocabile in dubbio che, nel caso di cassazione per motivi attinenti alla competenza, la riassunzione debba avvenire ai sensi del citato art. 50 c.p.c., atteso che questa norma ha carattere generale ed è applicabile in tutti i casi in cui ad una pronuncia sulla competenza debba seguire la riassunzione della causa. In tal senso, la condivisibile giurisprudenza (anche recente) di questa Corte (v.
Cass. n. 4065 del 2009 e Cass. n. 8949 del 2009), che si riconferma in questa sede, ha statuito che, qualora, pronunciando su ricorso ordinario, la Corte di cassazione statuisca esclusivamente in ordine alla questione relativa alla competenza del giudice adito in sede di gravame, indicando il giudice competente, la riassunzione del giudizio va effettuata nel termine di cui all’art. 50 c.p.c. e non in quello previsto dall’art. 392 c.p.c., poichè in tal caso la sentenza della Corte di legittimità non introduce la fase rescissoria del giudizio di rinvio, bensì determina, in ipotesi di tempestiva riassunzione, la prosecuzione del giudizio nello stato in cui esso si trovava prima della dichiarazione di incompetenza (cfr. Cass. n. 19030 del 2008). Pertanto, con riguardo al caso di specie, la riassunzione andava effettuata nel termine di sei mesi ("ratione temporis" applicabile) previsto dal primo comma del menzionato art. 50 c.p.c. (nella sua versione anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 6, lett. a) e b), con la quale tale termine è stato ridotto a tre mesi) e non – come invocato dal ricorrente – nel diverso termine di un anno (anch’esso "ratione temporis" applicabile) previsto dall’art. 392 c.p.c., comma 1, da ritenersi, invero, applicabile alle sole altre ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5), destinate a sfociare, in un giudizio di rinvio, nel qual caso il rinvio è preordinato all’emanazione di una nuova sentenza di merito sulla base dei principi e dei criteri dettati dalla Corte di legittimità (nei casi di cui ai nn. 3 e 5), ovvero al completamento di un percorso processuale interrottosi per effetto del vizio oggetto di annullamento comportante la cassazione (nell’ipotesi di cui al n. 4).
2. Con il secondo motivo lo stesso ricorrente ha prospettato il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia inerente l’individuazione del termine di decorrenza per dar luogo, nella specie, alla conseguente riassunzione del giudizio. In particolare la difesa del ricorrente censura il ragionamento (qualificato di tipo presuntivo) svolto dal Tribunale bergamasco con riferimento alla data della comunicazione della sentenza della Corte di cassazione n. 12827 del 2003, sostenendo che l’onere probatorio di dimostrare l’avvenuta comunicazione di detta sentenza incombeva sulla controparte, ovvero sull’Azienda Sanitaria della Provincia di Bergamo.
2.1. Anche quest’ultima censura è destituita di fondamento deve, quindi, essere respinta. Il Tribunale di Bergamo, in difetto di una diversa allegazione che avrebbe dovuto fornire il ricorrente quale parte riassumente, nell’individuare il momento di decorrenza del termine semestrale per la riassunzione dinanzi a sè, quale giudice dichiarato competente, ha legittimamente posto riferimento al decorso del tempo ordinariamente stabilito dall’art. 133 c.p.c., comma 2, per procedere alla comunicazione alle parti della sentenza n. 12827 del 2003 di questa Corte (depositata in cancelleria il 3 settembre 2003) e, alla stregua di detta presunzione, ha rilevato la tardività della riassunzione intervenuta con la notificazione del relativo atto solo il 25 marzo 2004, e, quindi, evidentemente eseguita oltre il suddetto termine, avendo, invero, il ricorrente, alla stregua delle stesse deduzioni formulate a sostegno del primo motivo, inteso aver riguardo al più lungo termine annuale contemplato dal citato art. 392 c.p.c., comma 1, ("ratione temporis" vigente), da ritenersi, invece (come evidenziato), inapplicabile nella fattispecie. Nel respingere anche questa seconda doglianza si deve, perciò, affermare (con riferimento al testo normativo degli artt. 50 e 307 c.p.c. nella versione antecedente all’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69) il principio di diritto alla stregua del quale "l’onere di provare la data di decorrenza del termine di sei mesi dalla comunicazione del dispositivo della sentenza alla parte, previsto dall’art. 50 c.p.c, grava non sulla parte che eccepisce la tardività della riassunzione, essendo ad essa del tutto estranea la circostanza della comunicazione alla "controparte eseguita dalla cancelleria della Corte di cassazione, ma sulla stessa parte riassumente che, in quanto destinataria di tale comunicazione rilevante sul piano processuale, è tenuta a fornire la prova della data effettiva della ricezione della stessa al fine di avvalorare la tempestività dell’effettuata riassunzione per non incorrere nella dichiarazione di estinzione del giudizio, idoneamente eccepita dalla parte avversa". 3. In definitiva, per le complessive ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato. In virtù della mancata costituzione in questa fase della parte intimata, non bisogna adottare alcuna pronuncia sulla relative spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.