Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. notificato il 24-3-2005 M.G. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Roma il Comune di Roma ed il Monte dei Paschi di Siena chiedendo dichiararsi la nullità della cartella esattoriale notificata all’esponente, conseguente alla violazione di norme del Codice della Strada, deducendo l’illegittimità della pretesa delta P.A. che aveva iscritto a ruolo un credito inesistente.
Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti eccependo in via preliminare l’incompetenza per materia del giudice adito.
Il Giudice di Pace adito con sentenza del 22-9-2005 ha dichiarato la propria incompetenza per materia in quanto, trattandosi di opposizione ad esecuzione forzata, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto davanti al Tribunale di Roma.
Per la cassazione di tale sentenza il M. ha proposto un ricorso basato su di un unico motivo cui il Comune di Roma ha resistito con controricorso; il Monte dei Paschi di Siena non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione
Preliminarmente si osserva che il Giudice di Pace adito ha qualificato il ricorso proposto dal M. come una opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 22-9-2005; occorre quindi rilevare che alle sentenze che hanno deciso opposizioni all’esecuzione pubblicate prima del 1-3-2006 il regime d’impugnazione applicabile è quello dell’appello, mentre a quelle pubblicate successivamente si applica la nuova regola della non impugnabilità ai sensi del nuovo testo dell’art. 616 c.p.c. introdotto dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell’esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. 21-1-2011 n. 1402); pertanto la menzionata sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Roma era impugnabile mediante appello, e non tramite ricorso per cassazione.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 500,00 per onorari di avvocato.
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