Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – La ricorrente impugna la propria esclusione, comunicata il 13.9.2010, dal concorso in epigrafe.
L’esclusione è stata disposta per deficit staturale, essendo stata riscontrata nella ricorrente, in esito alla misurazione effettuata ai sensi del bando di concorso, una altezza di centimetri 160, inferiore alla altezza minima di cm. 161 prevista dal bando.
La ricorrente sostiene invece di essere alta cm. 161, e dunque l’illegittimità della esclusione.
L’Amministrazione si è costituita.
Con ordinanza n. 1920/2010 il T.a.r. ha disposto per la ricorrente un rinnovato accertamento sanitario; incaricando di ciò il Comando generale della Guardia di finanza con sede in Roma, a mezzo di Commissione formata da tre suoi medici militari, opportunamente scelti in relazione agli accertamenti da eseguire; e consentendo a parte ricorrente di farsi assistere da consulente di propria fiducia e all’Amministrazione intimata di far presenziare alla verificazione un proprio dipendente o altro consulente.
La verificazione presso la Guardia di finanza, cui l’Amministrazione non ha presenziato, è stata depositata il 31 gennaio 2011, ed ha appurato nella ricorrente un’altezza di centimetri 161.
Visto l’esito della verificazione il T.a.r., con ordinanza n. 3429/2011, ha accolto l’istanza cautelare di sospensione dell’atto impugnato, disponendo l’ammissione con riserva della ricorrente al prosieguo della procedura di concorso e ordinando l’integrazione del contraddittorio, che parte ricorrente ha eseguito.
L’ordinanza ha fissato altresì per la definizione della causa l’udienza pubblica del 12 luglio 2011.
Entrambe le parti hanno depositato documenti.
L’Amministrazione ha altresì depositato una memoria in data 9 giugno 2011, corredata da una Relazione del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri.
La memoria ha chiesto una nuova verificazione, rilevando che quella disposta dal Tar si è svolta oltre quattro mesi dopo l’accertamento del Centro di reclutamento dell’Arma; e che in questo lasso di tempo sarebbe stato possibile ottenere con appositi esercizi una momentanea modifica della postura preesistente.
La memoria ha rilevato altresì, quanto all’attendibilità delle misurazioni effettuate, che lo statimetro utilizzato dalla Guardia di Finanza è stato tarato nel luglio 2008, mentre quello utilizzato presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri è stato tarato in data più recente (il 17 giugno 2010).
La allegata Relazione del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri ha altresì precisato che sulla ricorrente, in sede di verifica della idoneità, sono state effettuate due successive misurazioni (il 10 e il 13 dicembre 2010), con risultato univoco.
La causa è passata in decisione nella udienza pubblica del 12 luglio 2011.
2. – Il ricorso va accolto.
La misurazione effettuata in sede di verificazione giudiziale ha appurato nella ricorrente un’altezza di centimetri 161, compatibile con l’idoneità.
In proposito il Collegio ritiene di non poter accogliere la richiesta di nuova verificazione di parte resistente.
Ciò in base alle seguenti considerazioni:
– sebbene la legge non formuli una espressa previsione di preclusione in merito al rinnovo della disposta verificazione quest’ultima ha comunque concretato una specifica fase processuale, effettuata con le garanzie del contraddittorio (l’ordinanza istruttoria ha dato all’Amministrazione facoltà di presenziare con un proprio dipendente o consulente, ma l’Amministrazione, sebbene ritualmente informata, non si è avvalsa di questa facoltà, né risulta esser stata a ciò impedita) e priva di vizi (né la più recente taratura dello statimetro del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri rispetto alla taratura dello statimetro dell’organo verificatore, né la doppia misurazione che ha dato origine al giudizio di inidoneità dimostrano di per sé che la misurazione effettuata dall’ausiliario del giudice sia stata erronea); sicché un rinnovo della verificazione concreterebbe ingiustificata superfetazione processuale;
– è massima di esperienza – rilevata anche nella citata Relazione del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri – che il parametro statura è suscettibile di piccole variazioni in giorni diversi ed in periodi diversi della giornata; sicché, appurata alla data della verificazione un’altezza della ricorrente pari cm. 161 (e quindi utile all’ammissione), sia pure presumibilmente per effetto di specifica attività ginnica e/o di massaggi – l’altezza inferiore ai limiti d’ammissione, appurata dal giudizio di inidoneità, appare da ricomprendersi nelle suddette fisiologiche piccole variazioni di statura, tali da non pregiudicare, se a ulteriore misurazione la statura raggiunge comunque il limite previsto, l’idoneità.
3. – Il ricorso va dunque accolto.
Per l’effetto vanno annullati, in parte qua, gli impugnati provvedimenti.
La domanda risarcitoria va invece respinta perché, diversamente da quanto preannunciato in ricorso, essa nel corso del giudizio non è stata esposta nei contenuti.
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle del compenso spettante al soggetto verificatore, seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 91 del codice di procedura civile.
Quanto alla relativa liquidazione:
– le ordinarie spese di giudizio sono liquidate in Euro 2000,00;
– le spese relative al compenso spettante al soggetto verificatore sono liquidate nella somma complessiva di Euro 330,53, così come da nota del Centro di reclutamento della Guardia di finanza in Roma prot. n. 0125327/11 del 03/08/2011, pervenuta al T.a.r. dopo il passaggio in decisione della causa ma, alla data della presente decisione, già nota nei suoi contenuti al Collegio e da esso condivisa.
La presente sentenza sarà comunicata a cura della Segreteria al citato Centro di reclutamento della Guardia di Finanza in Roma.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe.
Per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di giudizio, e dispone in proposito quanto indicato in motivazione.
Incarica la Segreteria di comunicare il presente provvedimento al Centro di reclutamento della Guardia di finanza in Roma.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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