Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Decidendo su contrapposte domande, l’ima di accertamento negativo, l’altra di condanna, il Tribunale di Lodi revocava il decreto ingiuntivo emesso su ricorso dell’arch. G.R. nei confronti della società Meridiana s.a.s., che tuttavia condannava al pagamento in favore del predetto professionista della somma di Euro 19.698,79, quale residuo corrispettivo di un contratto di prestazione d’opera professionale consistente nella redazione di un progetto di ristrutturazione edilizia di un fabbricato.
Sull’appello principale proposto dalla predetta società (e anche dalla sua amministratrice, D.M., in proprio), e incidentale dell’arch. G., la Corte d’appello di Milano riconosceva in favore di quest’ultimo il minor importo di Euro 2.324,06, quale rimanente corrispettivo per l’opera prestata, e compensava integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Riteneva la Corte milanese che, pacifico l’iniziale contratto scritto concluso fra le parti per il corrispettivo di lire 15.000.000 per il progetto di ristrutturazione, non fosse provato, stando soprattutto ad una deposizione (teste B.), l’incarico per il secondo e più ampio progetto di recupero edilizio, ex lege n. 457 del 1975, di talchè il preventivo di lire 42.898.465 (sulla cui base era stato emesso il decreto ingiuntivo) non aveva alcun valore nei confronti della società Meridiana.
Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre G.R., formulando quattro motivi di annullamento, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la Meridiana s.a.s..
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1335, 1175, 1375 e 1366, in relazione all’art. 2230 c.c., nonchè degli artt. 112 e 115 c.p.c., in connessione con la censura di omessa motivazione su fatti decisivi, non avendo, ad avviso del ricorrente, analizzato e motivato su tutte le risultanze istruttorie, ignorando condotte delle parti aventi efficacia concludente circa la stipulazione in maniera tacita dell’accordo sull’ampliamento dell’incarico, quali il compimento da parte del G. di rilievi e di misurazioni, e l’esame dei nuovi disegni redatti per l’ampliamento dei lavori, elementi, questi, da cui si desume che la D. non aveva considerato cessato l’incarico ed anzi aveva consentito l’ampliamento dello studio progettuale. Altro dato rilevante ai fini dell’accertamento quanto meno tacito del consenso al nuovo progetto, non considerato dalla Corte d’appello, è costituito dal fatto che la società non aveva rinunciato al recupero del fabbricato, tant’è che una volta che la commissione edilizia aveva scoperto che erano errate le misure del sottotetto, in realtà troppo basso per consentirne la richiesta destinazione abitativa, si orientò per un nuovo progetto che prevedesse l’abbassamento dei solai dei piani inferiori per recuperare al sottotetto l’altezza mancante. Ed il fatto che la Meridiana si sia poi rivolta ad altro professionista, dimostra che la società non aveva rinunciato al recupero del fabbricato, ma che sperava di ottenerlo in maniera tale da evitare il pagamento di ulteriori oneri di concessione.
Parte ricorrente conclude il motivo formulando quesiti (superflui, trattandosi di ricorso proposto avverso sentenza d’appello emessa prima del 2.3.2006, data di entrata in vigore dell’art. 366-bis c.p.c. che, pertanto, è inapplicabile alla fattispecie) con i quali chiede se il professionista, incaricato di raggiungere un dato risultato postogli dal cliente, possa o debba, per i suoi obblighi di diligenza nell’adempimento dell’obbligazione, compiere tutte le attività professionali necessarie, "anche se tramite un iter nuovo rispetto a quello originariamente previsto"; se violi il principio di esecuzione del contratto secondo buona fede il cliente che non si opponga o impedisca tale ulteriore attività, ma l’agevoli o la consenta, salvo rifiutare, poi, di remunerarla; se costituisca elemento concludente e sufficiente a dimostrare il conferimento o l’ampliamento dell’originario incarico il comportamento del cliente che consenta e agevoli l’attività del professionista, ulteriore a quella dell’originario incarico, esaminandone e valutandone gli elaborati tecnici frutto di tale aggiuntiva condotta professionale.
Lamenta, infine, che la decisione impugnata si sia fondata su di una deposizione (teste B.), senza considerare il più articolato e concludente complesso dei fatti dedotti, che comprendono gli accessi per il rilievo delle esatte misure dell’immobile, la redazione del progetto ampliato e varie sessioni con la cliente.
1.1. – Il motivo è infondato.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. S.U. n. 5802/98 e successive conformi tra cui, da ultimo, Cass. n. 15264/07). In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. nn. 2272/07 e 14084/07).
1.1.1. – Nello specifico, la Corte territoriale ha congruamente e logicamente motivato la propria persuasione affermando che ciò che non è provato "è che l’incarico relativo al secondo e più ampio progetto di recupero ex L. n. 457 del 1975 sia mai stato conferito da Meridiana all’architetto G., mancando una qualsiasi documentazione o testimonianza in questo senso in grado di attestare la conclusione del contratto. Infatti la teste B. ha parlato della prospettazione alla D. della necessità di un più ampio progetto, senza formulare però alcuna dichiarazione dalla quale si possa desumere la volontà di Meridiana di commissionare il nuovo progetto. Se dunque pare provato il fatto (…) che in seguito alle contestazioni del Comune e alle successive integrazioni apportate dal professionista, il progetto acquisì dimensioni più vaste, non si può, però, assumere che l’incarico di realizzare un tale e più vasto progetto sia mai stato affidato all’architetto G., di talchè il preventivo di L.. 42.898.465 non ha alcun valore impegnativo per la committente".
Tale motivazione, non essendo isolabile al suo interno alcuna aporia logica, non è aggredibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e resta, dunque, immune dalla censura in esame.
1.1.2. – Va da sè che, assente la prova di un ulteriore o diverso rapporto contrattuale, nessuna delle denunciate violazioni di norme sostanziali può configurarsi, che l’adempimento estingue obblighi, ma non costituisce fonte di creazione negoziale.
2. – Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2233, 2234 e 1285 c.c. in relazione al principio dell’inderogabilità dei minimi tariffari professionali, nonchè la violazione degli artt. 18 e 23 della tariffa degli architetti e delle tabelle di cui all’all. B della L. n. 143 del 1949, nonchè il mancato riconoscimento delle spese come diritto autonomo rispetto al compenso professionale, e il vizio di motivazione.
La Corte d’appello, sostiene parte ricorrente, pur dando atto che le parti avevano concordato il compenso espressamente condizionandolo al rispetto dei minimi tariffari, non ne ha verificato, però, l’effettiva osservanza. Se tale attività fosse stata compiuta, i giudici di secondo grado avrebbero constatato che a) il compenso per la progettazione nelle sue tre fasi è pari allo 0,37% del costo dell’opera, e che la direzione dei lavori comporta un compenso dello 0,25% dello stesso costo, sicchè è evidente l’errore della Corte che ha valutato quest’ultima attività come equivalente a quella di progettazione, limitando al 50% del compenso inizialmente pattuito la liquidazione della fase di progettazione; b) la tariffa degli architetti per le voci di progettazione e direzione dei lavori prevede un compenso costituito dalla somma di tutte le percentuali previste per ogni prestazione, a condizione che tutte siano commissionate ed eseguite; poichè è pacifico che la prestazione in origine commessa integralmente all’arch. G. è stata, poi, limitata alla progettazione (esclusa la direzione dei lavori, la fase di collaudo e quella di liquidazione), consegue che la Corte d’appello ha completamente omesso il relativo calcolo originario per il rispetto della tariffa; c) l’art. 2234 c.c. nonchè l’art. 23 della tariffa professionale prevedono, oltre al compenso, la rifusione delle spese in misura percentuale sul compenso stesso sino alla misura massima del 60% degli onorari a percentuale; nella specie, l’arch. G. ha applicato il 40%, per cui è ovvio che, anche in caso di completamento dell’accordo iniziale, il credito del professionista sarebbe stato di lire 15 milioni più 6 milioni di spese, oltre il 2% e l’IVA; è dunque innegabile, sostiene il ricorrente, l’errore della Corte, che ha liquidato solo il compenso, omettendo le spese, che costituiscono una componente necessaria ed importante del corrispettivo; infine, d) la tariffa all’art. 9, in conformità al disposto dell’art. 1282 c.c., prevede che sull’importo della parcella del professionista maturino dal 61 giorno gli interessi moratori; questi, sebbene richiesti in giudizio, non sono stati presi in considerazione dalla Corte, che ha omesso di pronunciarsi al riguardo.
Quindi, il ricorrente sintetizza le suddette censure in un quesito con il quale chiede se il giudice di merito, di fronte alla riconosciuta inderogabilità della tariffa e dovendo pronunciarsi sul compenso richiesto, debba verifìcare anche d’ufficio se quest’ultimo sia conforme alla tariffa stessa e se siano dovuto il rimborso delle spese e il pagamento degli interessi moratori di cui all’art. 9 della tariffa medesima.
2.1. – Il motivo è inammissibile.
2.1.1. – Quanto ai profili sunteggiati nelle lett. a), b) e c), perchè introduce una questione nuova (il rispetto di tariffe minime inderogabili), che a stregua della sentenza impugnata non risulta dedotta e trattata nel giudizio d’appello, e di cui parte ricorrente non ha dimostrato (e in realtà neppure allegato) la previa introduzione, non di meno, in quel giudizio (sull’inammissibilità di questioni nuove in sede di ricorso per cassazione, cfr. e pluribus e per tutte, Cass. n. 25546/06).
2.1.2. – Al profilo sub d), invece, osta il giudicato interno, non risultando impugnata in punto interessi la sentenza di primo grado, la quale, revocato il decreto ingiuntivo, si limitò a quantificare la residua somma capitale dovuta.
3. – Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. nonchè l’omesso esame di un’eccezione, consistente in ciò, che la difesa dell’odierna parte ricorrente aveva sempre contestato che l’assegno di lire 3 milioni versatogli dal marito della D., socio con lei nella società Meridiana, ma anche cliente diretto e in proprio del G., fosse relativo all’incarico per cui è causa; tale contestazione era stata ribadita anche in secondo grado, nella comparsa conclusionale, sicchè viola le risultanze agli atti l’affermazione opposta, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui sarebbe pacifico che l’acconto in parola si riferisca al rapporto professionale per cui è causa.
Conclude il motivo chiedendo se adempia l’obbligo di decidere iuxta alligata et probata il giudice che affermi pacifico un fatto controverso, atteso che pacifico è solo il fatto espressamente o implicitamente ammesso in quanto posto a base della difesa della parte stessa.
3.1. – Il motivo è fondato.
Invero, la sentenza impugnata, mentre in parte narrativa richiama, ad illustrazione del gravame incidentale, l’affermazione della parte appellata secondo cui non vi sarebbe ragione valida per detrarre dal debito complessivo l’acconto di lire 3.000.000, in quanto si trattava di una somma versata da un soggetto estraneo al contratto, in parte motiva sostiene che a nulla rileva che detta somma fosse stata versata dal coniuge della legale rappresentante della società Meridiana, essendo rilevante e pacifico che tale acconto si riferisse al rapporto professionale in questione.
Tale affermazione contraddice la premessa di fatto, atteso che il senso evidente della censura mossa dall’appellato non era l’irrilevanza del pagamento in quanto effettuato da un soggetto terzo rispetto al rapporto in causa, ma la terzietà del solvens quale indice sintomatico di una diversa imputazione di pagamento; e, così decidendo, la Corte territoriale ha sostanzialmente eluso ogni risposta al motivo d’impugnazione, dando erroneamente per pacifica l’imputazione del pagamento al debito in questione, mentre pacifica era solo la provenienza di esso dal coniuge della legale rappresentante della società Meridiana.
4. – L’accoglimento del suddetto motivo assorbe l’esame della quarta censura, con la quale parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 92 c.p.c. e la carenza e la contraddittorietà della motivazione in punto di compensazione delle spese.
5. – Per le considerazioni svolte, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, che provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo, respinti il primo e il secondo e assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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