Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il ricorso in epigrafe i germani A.G. e A.U. hanno chiesto l’annullamento del giudizio di non idoneità alla permanenza in servizio nella qualità di Carabinieri effettivi in quanto per il primo "visus naturale non compatibile OD1/10OS3/10- astigmatismo ipermetrico in OS" e per il secondo "visus naturale non compatibile OS2/10astigmatismo ipermetrico in OS".
Con precedente sentenza parziale n. 1447/2011 questa Sezione ha respinto il ricorso per quanto riguarda la posizione del ricorrente A.U., mentre per quanto concerne la posizione del ricorrente A.G. disponeva l’acquisizione di idonea documentazione da parte del Ministero della Difesa assegnando il relativo termine e fissando per il prosieguo la pubblica udienza del 1 giugno 2011.
L’Amministrazione intimata, costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, ottemperava al disposto incombente istruttorio in data 28 maggio 2011, evidenziando come il giudizio di non idoneità formulato nei confronti del Sig. A.G. sia fondato sulla visita specialistica oculistica da cui si rileva un visus naturale in OD di 1/10 e in OS di 3/10 non compatibile con l’idoneità al concorso di cui è causa.
Alla luce di tale accertamento, che non appare scalfito dalle censure dedotte in ricorso nelle quali si sostiene unicamente che il ricorrente risulterebbe in possesso dei requisiti fisici richiesti dal bando, va ribadito come le valutazioni espresse dalle Commissioni mediche in sede di esame dei candidati costituiscono l’espressione di una ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità fisica dei soggetti interessati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico o un errore di fatto, che nella fattispecie in esame non si rinvengono.
Pertanto il ricorso va, definitivamente, respinto, mentre si rinvengono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio attesa la particolare natura della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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