Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata del 20 aprile 2006 la Corte d’appello di Roma confermava la statuizione di primo grado, con cui era stata rigettata l’opposizione proposta dalla Sima Società Italiana Mense Aziendali srl avverso il decreto ingiuntivo concernente contributi dovuti all’Inps per il periodo dal 1.8.1981 al 30.12.88. Infatti nel corso di una visita ispettiva era emerso che non era stata pagata la contribuzione per la dipendente S.L. dal 1.8.81 al 28.4.82, per la dipendente P.G. dal 1.12.82 al 15.3.83 e per D.B. dal 1.12.88 al 31.12.88. Gli ispettori avevano raccolto le deposizioni delle lavoratoci in ordine all’inizio del loro rapporto di lavoro e nel ricorso in opposizione la società non aveva formulato alcuna contestazione in merito alle risultanze di quell’accertamento. Pertanto a fronte del dettagliato rapporto ispettivo, valevole ad offrire elementi di giudizio anche nel processo di merito, delle dichiarazioni delle lavoratrici e in assenza di puntuali contestazioni, la Corte territoriale riteneva accertata l’omissione contributiva, considerando in ogni caso tardiva la deduzione, fatta in appello sulla insussistenza del credito in forza del condono, ed affermava essere generica quella relativa alle compensazioni dovute.
Avverso detta sentenza la società soccombente ricorre con tre motivi, illustrati da memoria.
Resiste l’Inps con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si denunzia difetto di motivazione, per non avere la Corte considerato che i verbali ispettivi erano stati depositati solo in appello.
Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. per avere ammesso in appello il deposito dei verbali ispettivi.
Con il terzo motivo si denunzia violazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, per non avere applicato il regime più favorevole.
Il ricorso è inammissibile e va quindi rigettato, per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ.. Infatti con il primo motivo, pur essendo stato dedotto difetto di motivazione, manca il momento di sintesi prescritto da questa disposizione; è stato infatti affermato (Cass. Sez. U, n. 20603 del 01/10/2007, seguita da numerose altre conformi) che "In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità";
In ogni caso la sentenza resiste alle critiche sulla base della considerazione che nell’atto di opposizione a DI la esistenza del debito non era stata contestata, il che riceve conferma dal tenore dell’opposizione come riportato nel presente ricorso.
Il secondo e terzo motivo sono inammissibili per mancanza del quesito di diritto, nonostante le censure riguardino la violazione di legge;
l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, (applicabile, ai sensi dell’art. 27, comma 2, di detto decreto, ai ricorsi per cassazione proposti avverso sentenze rese pubbliche in data successiva all’entrata in vigore del decreto stesso, come nella specie) stabilisce che l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso proposto ai sensi del precedente art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, e 4, debba concludersi, a pena d’inammissibilità del motivo, con la formulazione di un quesito di diritto. Attraverso questa specifica norma, in particolare, il legislatore si propone l’obiettivo di garantire meglio l’aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi debbono corrispondere. La formulazione del quesito funge da prova necessaria della corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimità, inteso come giudizio d’impugnazione a motivi limitati. Ne consegue non solo che la formulazione del quesito di diritto previsto da detta norma deve necessariamente essere esplicita, in riferimento a ciascun motivo di ricorso (cfr., in tal senso, Sez, un, n. 7258 del 2007, e Cass. n. 27130 del 2006), ma anche che essa non deve essere generica ed avulsa dalla fattispecie di cui si discute (cfr. Sez. un. n. 36 del 2007), risolvendosi altrimenti in un’astratta petizione di principio, perciò inidonea tanto ad evidenziare il nesso occorrente tra la singola fattispecie ed il principio di diritto che il ricorrente auspica sia enunciato, quanto ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio, ad opera della Corte, in funzione nomofilattica.
Inoltre la Corte, con la sentenza 26 marzo 2007 n. 7258 delle Sezioni unite, ha affermato che la disposizione non può essere interpretata nel senso che il quesito di diritto si possa desumere implicitamente dalla formulazione del motivi di ricorso, perchè una tale interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma.
Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 50,00 per esborsi e tremila Euro per onorari, oltre accessori di legge.
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