T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 05-10-2011, n. 7738 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Asserisce parte ricorrente:

1. di essere assistente amministrativo di terza fascia inserita con tale profilo anche nella graduatoria dell’Istituto Magarotto, presso il quale ha già prestato la sua attività professionale come assistente amministrativo per l’intero anno scolastico 2007/2008;

2. di essere nell’anno in corso venuta a conoscenza che nell’anno scolastico 2008/2009 sono state assunte con contratto di lavoro a tempo determinato presso l’Istituto Magarotto la Sig.ra G.P. e la Sig.ra M.A., entrambe inserite nella medesima graduatoria e con il medesimo profilo professionale della ricorrente, ma in posizione inferiore rispetto a quest’ultima.

In relazione a quanto sopra, in data 23 luglio 2010, la Sig.ra C. ha quindi presentato all’amministrazione ISISS Magarotto domanda di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 241/1990 e s.m.i. avente ad oggetto i seguenti documenti amministrativi: 1) la graduatoria di istituto del triennio 2006/2009; 2) i contratti di lavoro stipulati con la Sig.ra G.P. e con la Sig.ra M.A. nell’anno scolastico 2008/2009. L’istanza perveniva all’amministrazione il 29 luglio 2010.

Con nota del 12 agosto 2010, l’amministrazione comunicava alla ricorrente di aver provveduto ad informare dell’istanza le controinteressate Sig.re G.P. e M.A., ai sensi dell’ art. 3, comma 1, del D.P.R. 184/2006, sostenendo di essere in attesa di un loro riscontro e dopo l’invio di tale comunicazione l’ISISS Magarotto non ha fornito più alcun riscontro.

Precisa altresì parte ricorrente che:

– Il 13 ottobre 2010, l’istante si è recata presso l’ISISS Magarotto ed ivi ha accertato che la Sig.ra M.A., pur posizionata anche nella graduatoria vigente per il triennio in corso in posizione inferiore rispetto alla ricorrente, è stata nuovamente chiamata dall’Istituto Magarotto a ricoprire un posto vacante "sino a nomina del!" avente diritto".

– Al contrario, la ricorrente, pur trovandosi in posizione utile nella graduatoria vigente, non è mai stata convocata dall’Istituto Magarotto.

In data 15 ottobre 2010, l’Avv. Michela Reggio d’Aci, in nome e per conto della Sig.ra M.C.C., ha presentato una nuova domanda di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. avente ad oggetto esame ed estrazione di copia dei seguenti atti, contratti e documenti amministrativi: 1) la graduatoria di istituto del triennio 2006/2009; 2) i contratti di lavoro stipulati con la Sig.ra G.P. e con la Sig.ra M.A. nell’anno scolastico 2008/2009 (già oggetto della domanda del 29 luglio 2010); 3) tutti gli atti, provvedimenti e contratti di assegnazione di incarico relativamente alla figura professionale di assistente amministrativo di terza fascia effettuate dall’Istituto Magarotto nell’anno 2009 e nell’anno 2010.

Tale richiesta di accesso perveniva all’amministrazione il 18 ottobre 2010, ma pur essendosi la ricorrente recata in data 26 ottobre 2010, la ricorrente si è recata presso l’Istituto Magarotto per richiedere nuovamente con raccomandata sottoscritta personalmente e consegnata a mano tutta la documentazione già oggetto della richiesta del 18 ottobre 2010, l’amministrazione non solo non ha fornito alcun riscontro, ma come la ricorrente, asserisce, si sarebbe rifiutata di fornire i dati della Sig.ra Maria G.P. e della Sig.ra M.A. per l’eventuale notifica del ricorso.

Con il ricorso in esame e proposto ex art.25 della legge n.241 del 1990 e art 116 c.p.a. parte ricorrente impugna il silenziodiniego dell’Istituto Statale Istruzione Specializzata per Sordi Magarotto formatosi sull’istanza di accesso dalla stessa presentata in data 18 e 26 ottobre 2010 avente ad oggetto esame ed estrazione di copia dei seguenti atti, contratti e documenti amministrativi: 1) la graduatoria di istituto del triennio 2006/2009; 2) i contratti di lavoro stipulati con la Sig.ra G.P. e con la Sig.ra M.A. nell’anno scolastico 2008/2009 (già oggetto della domanda del 29 luglio 2010); 3) tutti gli atti, provvedimenti e contratti di assegnazione di incarico relativamente alla figura professionale di assistente amministrativo di terza fascia effettuate dall’Istituto Magarotto nell’anno 2009 e nell’anno 2010.

Afferma la istante che l’impugnato silenzio diniego di accesso sarebbe illegittimo per i seguenti motivi:

l. Sussistenza dell’interesse a richiedere ed ad ottenere l’accesso ai sensi dell’art. 22 della Lo 241/90 da parte della ricorrente la quale evidenzia che nell’anno 2009 non è mai stata convocata dall’Istituto Magarotto e che tuttavia nel medesimo anno ha appreso che lo stesso Istituto nell’anno scolastico 2008/2009 ed in quello in corso, 2010/2011, ha assunto con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo di assistente amministrativo di terza fascia le Sig.re G.P. e M.A. entrambe inserite nella medesima graduatoria e nel medesimo profilo professionale della ricorrente, ma in posizione inferiore rispetto quest’ultima.

Nonostante le numerose richieste l’Istituto ed il suo Dirigente si sono sempre rifiutati di consentire alla odierna ricorrente di esercitare il diritto di accesso necessario per tutelare la sua posizione giuridica.

Ribadisce la consistenza del suo interesse diretto, concreto ed attuale ai sensi dell’ art. 22 della legge 241/90 a richiedere l’accesso a tutti gli atti e documenti indicati in narrativa anche perché l’acquisizione della documentazione si renderebbe necessaria per tutelare la propria situazione giuridica della ricorrente innanzi al giudice del lavoro, anche sotto il profilo risarcitorio.

2.Violazione degli artt. 22 e 25 della legge 241/1990 e s.m.i. anche in relazione all’art. 97 della Costituzione ed al principio di pubblicità e trasparenza cui all’art. 1 della legge 241/90 e s.m.i.. Eccesso di potere.

Il silenzio protratto manifestato dall’ amministrazione intimata sulle domande di accesso appare palesemente confliggente con la disciplina del diritto di accesso di cui alla legge 241/90 s.m.i., con il principio di buon andamento e legittimità dell’azione amministrativa di cui all’ art. 97 Costituzione, nonché con i principi generali di buona fede e correttezza che devono informare tutte le relazioni giuridiche, ivi comprese quelle intercorrenti tra cittadino e pubblica amministrazione, in special modo quando l’amministrazione riveste il ruolo del datore di lavoro potendo perciò influire sugli esiti del sottostante rapporto così come nel caso della chiamata od omessa chiamata a rivestire un posto vacante sicchè si rende violativo delle norme e dei principi sopra esposti il comportamento nel caso di specie serbato dall’Istituto, impeditivo della acquisizione della documentazione necessaria per tutelare innanzi al giudice del lavoro la posizione giuridica della ricorrente.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente che, nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso

Nel merito, ad avviso del Collegio il diniego implicito opposto dall’Amministrazione alla richiesta di accesso a documenti amministrativi formulata dalla ricorrente ai sensi degli artt.22, 24 e 25 della Legge n.241 del 1990 appare ingiustificato e quindi illegittimo.

Non può ritenersi invero che l’interesse fatto valere debba avere natura di diritto soggettivo o di interesse legittimo atteso che tali situazioni soggettive sono compiutamente tutelabili in sede giurisdizionale; é invece sufficiente che l’accesso abbia funzione strumentale e propedeutica alla tutela, da esperirsi in qualunque sede e con qualunque mezzo, di situazioni anche diverse da quelle inerenti alla tutela giudiziaria del diritto soggettivo o dell’interesse legittimo ma tali da comportare ripercussioni positive o negative nella sfera giuridica dell’istante.

Nel caso di specie, la ricorrente aveva esposto con estrema chiarezza le ragioni che la inducevano alla richiesta della estrazione di copia della documentazione indicata in epigrafe, ragioni consistenti nell’interesse ad avere la necessaria conoscenza della: 1) la graduatoria di istituto del triennio 2006/2009; 2) i contratti di lavoro stipulati con la Sig.ra G.P. e con la Sig.ra M.A. nell’anno scolastico 2008/2009 (già oggetto della domanda del 29 luglio 2010); 3) tutti gli atti, provvedimenti e contratti di assegnazione di incarico relativamente alla figura professionale di assistente amministrativo di terza fascia effettuate dall’Istituto Magarotto nell’anno 2009 e nell’anno 2010. E ciò in quanto era venuta a conoscenza che nell’anno scolastico 2008/2009 sarebbero state assunte con contratto di lavoro a tempo determinato presso l’Istituto Magarotto la Sig.ra G.P. e la Sig.ra M.A., entrambe inserite nella medesima graduatoria e con il medesimo profilo professionale della ricorrente, ma in posizione inferiore rispetto a quest’ultima.

Per le considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere accolto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto ordina all’Istituto Statale Istruzione Specializzata per Sordi Magarotto, di rilasciare alla ricorrente copia della documentazione richiesta e in motivazione indicata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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