Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L’Azienda ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe che aveva negato il trasferimento di quote latte disposto da un’azienda inglese in suo favore.
Le Amministrazioni resistenti si erano costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 3.4.2007 era stata respinta l’istanza cautelare per assenza di fumus boni iuris.
In occasione dell’udienza odierna il difensore della ricorrente faceva presente che era venuto meno l’interesse per il ricorso.
Ciò determina l’improcedibilità dello stesso.
L’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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