T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 05-10-2011, n. 2360 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente chiedeva accertarsi l’illegittimità del silenzioinadempimento serbato su una richiesta di mobilità dal Comune di Monza a quello di Favignana e di ordinare all’amministrazione di pronunciarsi oltre a richiedere la condanna della stessa per il ritardo nell’emanazione del provvedimento ai sensi dell’art. 2 L. 241\90.

Il Comune di Monza si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo poiché l’atto richiesto costituiva atto di gestione del rapporto di lavoro su cui doveva pronunciarsi il giudice del lavoro.

L’eccezione è fondata.

Il rapporto di lavoro che lega il ricorrente al Comune di Monza rientra tra quelli che sono stati privatizzati alla luce della testo unico sul lavoro pubblico di cui al D.lgs. 165\2001.

La richiesta di mobilità rientra tra gli atti di gestione di un sifto rapporto di lavoro ed esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo che è limitata alle procedure concorsuali ed agli atti di macroroganizzazione tra i quali certamente non rientra la richiesta di mobilità.

Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione appartenendo la stessa al giudice del lavoro presso il quale il ricorso dovrà essere riassunto entro i termini di cui all’art. 11 c.p.a.

Le spese possono essere compensate stante la decisionein rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione appartenendo la stessa al giudice del lavoro.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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