Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-07-2011) 16-09-2011, n. 34290 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. C.L. ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza specificata in epigrafe, che confermava il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per concorso nei reati previsti dagli artt. 319, 319 bis e 479 c.p..

Sopravvenuta la rimessione in libertà, l’indagato ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione. p.2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese, per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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