Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-01-2012, n. 951 Pensione

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Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Lecce G.C. chiedeva l’accertamento del suo diritto ad ottenere l’integrazione al minimo sulla pensione ottenuta in forza della convenzione italo Belga fin dalla sua originaria decorrenza del primo gennaio 1979, con condanna dell’Inps al pagamento della differenza dei relativi ratei, pur essendo titolare, quale ex minatore in Belgio, di una prestazione belga per malattia professionale; nel contraddittorio con l’Inps – che si opponeva alla domanda per la equiparazione legislativa, ad opera della legge finanziaria del 2001, di detta prestazione con le rendite Inail – il Tribunale accoglieva la domanda. L’Inps appellava, eccependo che l’assicurato aveva dolosamente omesso di riferire di essere titolare anche di altra pensione in pro rata dalla Svizzera dal dicembre 1994 e di avere goduto della integrazione al minimo sulla pensione italiana fino a quella data, allorquando l’integrazione era stata revocata. L’assicurato si costituiva eccependo di non accettare il contraddittorio su questa nuova eccezione e la locale Corte d’appello rigettava il gravame dell’Istituto, sul rilievo che la pensione svizzera è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e, non valendo come reddito imponibile in Italia, non influisce ai fini dell’integrazione al minimo, per cui l’integrazione andava ripristinata dalla data della revoca.

Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un motivo, mentre lo G. resiste con controricorso e ricorso incidentale con due motivi.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza ex art. 335 cod. proc. civ..

Con il ricorso principale l’Inps denunzia violazione dell’art. 9 della convenzione italo svizzera ratificata con L. n. 1781 del 1973 e della L. n. 153 del 1969, art. 8, eccependo che, ai sensi della citata disposizione del 1969, l’integrazione al minimo, ove la prestazione sia frutto di totalizzazione, spetta solo ove il pro rata italiano sia inferiore al minimo, com’era accaduto nella specie, ma che poi la medesima integrazione va revocata quando l’interessato divenga titolare, del pro rata liquidato dall’ente previdenziale straniero, com’era avvenuto, nel caso di specie, nel 1994 con il pagamento della pensione svizzera.

Con il primo motivo del ricorso incidentale si denunzia violazione degli artt. 416 e 420 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale rilevato che l’Inps aveva dedotto una nuova eccezione in appello: la preclusione alla integrazione al minimo non era più costituita dalla prestazione belga, come dedotto in primo grado, ma dalla pensione erogata dall’ente assicuratore svizzero; nè l’Istituto poteva invocare il dolo da parte sua nel non avere riferito della pensione svizzera, non avendo offerto alcuna prova sul punto, di talchè la Corte d’appello non avrebbe potuto decidere nel merito della pretesa, ma rigettare l’impugnazione per divieto dello ius novorum.

Con il secondo motivo si censura la sentenza per difetto di motivazione, perchè la Corte non aveva espresso le ragioni che lo avevano indotto a rigettare la sua eccezione preliminare.

Il ricorso incidentale è fondato.

Invero la Corte territoriale ha deciso nel merito della causa, pur rigettando l’impugnazione dell’Inps, senza considerare che l’Istituto aveva dedotto in appello una questione di fatto nuova: la preclusione alla integrazione al minimo sul pro rata italiano non veniva più fondata sul trattamento per malattia professionale erogato dall’ente assicuratore del Belgio, ma veniva fondata su una circostanza del tutto diversa e cioè che lo G., dal 1994 percepiva una pensione in pro rata dalla Svizzera, di talchè, da quella data in poi, la integrazione al minimo sul pro rata italiano era stata, e doveva essere revocata. Non vi è dubbio che con questo motivo di impugnazione l’Istituto sia incorso nel divieto di nuove eccezioni in appello. Si trattava infatti, non già di una nuova argomentazione o prospettazione in diritto che sono consentite, ma di una circostanza di fatto, che doveva essere provata in causa, così allungandone i tempi di trattazione.

La Corte territoriale quindi non avrebbe dovuto entrare nel merito dell’impugnazione dell’Inps, ma rilevare che la questione era preclusa.

Ne consegue che il ricorso incidentale dello G. va accolto, e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ex art. 382 cod. proc. civ., u.c., perchè il processo non poteva proseguire in appello sula base del motivo d’impugnazione dedotto dell’Istituto, mente risulta assorbito quello principale.

Le spese del giudizio d’appello e del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso incidentale, assorbito il principale. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna l’Istituto al pagamento delle spese, liquidate per il grado d’appello in Euro duemilacinquanta (milleduecento onorari e ottocento diritti) e per il presente giudizio in Euro 30,00 per esborsi e duemila per onorari, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. per ciascuna liquidazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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