Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il presente gravame i ricorrenti T., Campi e L. impugnano il verbale di proclamazione degli eletti e delle operazioni elettorali per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco di Busto Arsizio svoltesi il 1516 maggio 2011.
I succitati ricorrenti, non residenti nel comune, agiscono il primo nella qualità di candidato a sindaco non eletto in collegamento con la lista "Unione Italiana", il secondo nella qualità di candidato alla carica di consigliere comunale non eletto per la lista "Unione Italiana" ed il terzo nella qualità di segretario nazionale del partito politico "Unione Italiana", contestando, essenzialmente, l’illegittimità delle elezioni in considerazione di un errore contenuto nei manifesti elettorali affissi sugli appositi spazi cittadini e nelle sedi delle sezioni elettorali, che non contenevano il nominativo degli ultimi cinque candidati della lista "Unione italiana". Tale errore sarebbe stato, poi, corretto successivamente, ma avrebbe causato nelle more della correzione, avvenuta prima delle votazioni, una turbativa del regolare svolgimento delle operazioni elettorali.
Come già statuito dalla costante giurisprudenza amministrativa anche se nella vigenza della precedente disciplina, avverso le operazioni per l’elezione del sindaco e dei consiglieri comunali può proporre impugnazione "qualsiasi cittadino elettore o chiunque altro vi abbia diretto interesse".
La disposizione è stata costantemente interpretata nel senso che l’impugnazione potesse essere proposta non solo dai cittadini elettori, in quanto portatori dell’interesse generale del corpo elettorale, ma anche dai candidati non eletti che hanno un personale e diretto interesse alla modifica del risultato elettorale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 marzo 1996, n. 259) e perfino dai candidati eletti al fine di migliorare la loro posizione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 aprile 1986, n. 234).
Tale interpretazione risulta confermata dal disposto dell’art. 130, comma 1, lett. a), dell’allegato 1 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.), che espressamente legittima alla proposizione del ricorso contro tutti gli atti del procedimento elettorale dei comuni, province e regioni successivi all’emanazione dei comizi qualsiasi candidato o elettore dell’ente della cui elezione si tratta.
La posizione del candidato è, però, indubbiamente diversa da quella del cittadino elettore sia per legittimazione che per interesse ad agire, in quanto il primo fa valere l’interesse proprio a ricoprire l’incarico elettivo, mentre il secondo esercita una vera e propria azione popolare di tipo correttivo nell’interesse generale, pur non essendo escluso che il candidato che riveste anche la posizione di cittadino elettore del comune le cui operazioni elettorali sono contestate possa scegliere di far valere in giudizio quest’ultima veste proponendo un’azione popolare, anche in pregiudizio della posizione di candidato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 aprile 2003, n. 1838).
Nella fattispecie in questione i ricorrenti, però, non risiedono nel comune di Busto Arsizio e non possono, quindi, in alcun modo esercitare la succitata azione popolare, potendo, di contro, far valere esclusivamente l’interesse proprio a ricoprire il mandato elettivo.
Tanto premesso, dalla descrizione dei fatti che risulta dagli atti di causa, non contestata in alcun modo, si evince che il ricorrente T., candidato a sindaco, ha ottenuto 254 voti, contro i 20.955 di quello eletto F., mentre i candidati a sindaco S., S., R., P., I. e C. hanno ottenuto rispettivamente 10.982, 2.179, 1.679, 1.442, 1.347 e 711 voti. Tra questi ultimi, solo i primi tre sono stati eletti consiglieri comunali, ma nessun candidato a consigliere comunale delle liste di S. e di R. è stato eletto.
Deve, poi, evidenziarsi che dei cinque candidati a consigliere comunale della lista "Unione italiana" il cui nominativo non era stato inizialmente inserito nei manifesti elettorali solo tre hanno riportato voti di preferenza individuali (T. 14, T. 7, L. 2), mentre la capolista Lanza ha ottenuto solo 51 voti.
Di conseguenza, nella fattispecie concreta nessuno tra gli appartenenti alla lista la lista "Unione italiana" avrebbe mai potuto essere eletto, neanche alla sola carica di consigliere comunale.
Né l’errore inizialmente contenuto nei manifesti elettorali ha potuto contribuire al deludente risultato riportato dalla lista cui erano collegati i ricorrenti, atteso che tale errore è stato prontamente corretto appena segnalato, in epoca precedente alla concreta votazione da parte degli elettori.
Il collegio ritiene, dunque, di accogliere l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dalla difesa del comune di Busto Arsizio.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della fattispecie, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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