Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
S.F. propose istanza di estinzione del processo esecutivo immobiliare intrapreso nei suoi confronti dal Condominio S. Agostino di Rapallo, per essere intervenuta la sentenza n. 527/02 del Tribunale di Chiavari, passata in giudicato, che, decidendo sull’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore esecutato, aveva dichiarato l’inefficacia della procedura esecutiva "per compensazione del credito azionato dal Condominio con la summenzionata procedura e quello vantato dallo S. verso il Condominio in forza di sentenza emessa dal Tribunale di Chiavarì n. 74/99 dell’8.2.99 passata in giudicato".
L’istante chiese la condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., ed al pagamento delle spese del processo esecutivo.
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Chiavari, con ordinanza depositata l’8 settembre 2008, ha accolto l’istanza di estinzione, ma ha rigettato la domanda di risarcimento danni; ha quindi compensato le spese del processo so esecutivo.
Avverso l’ordinanza S.F. propone ricorso straordinario per cassazione a mezzo di un unico articolato motivo, illustrato da memoria.
L’intimato Condominio si difende con controricorso.
Motivi della decisione
Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata.
1.- Con l’unico motivo di ricorso, lo S. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 95, 96 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente assume che il giudice di merito, pur avendo accolto l’istanza di estinzione avanzata dall’esecutato, cui si era opposto il Condominio procedente, abbia compensato le spese del giudizio e non abbia accolto la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., basando la propria decisione sulla mancata attività dell’esecutato (che avrebbe dovuto richiedere l’estinzione), laddove invece l’estinzione sarebbe conseguita alla sentenza n. 527/02 che ha dichiarato l’inefficacia della procedura esecutiva. Aggiunge il ricorrente che, a seguito della comunicazione di tale sentenza, il Condominio avrebbe dovuto presentare l’istanza di estinzione della procedura esecutiva e che, non solo non la presento (lasciando sopravvivere la procedura esecutiva per ben sei anni successivi), ma addirittura si oppose a quella presentata dal debitore esecutato.
Secondo il ricorrente tale situazione renderebbe illegittima la pronuncia impugnata.
1.1. Il motivo di ricorso non è meritevole di accoglimento.
Il giudice dell’esecuzione ha statuito secondo quanto appresso:
– ha rigettato la domanda ex art. 96 c.p.c., "atteso che all’atto dell’instaurazione della procedura esecutiva (pignoramento notificato il 26.2.98) l’esecutato non vantava ancora un credito opponibile in compensazione come stabilito solo successivamente con sentenza n. 74/99 dell’8.2.99 poi passata in giudicato e come tale costituente titolo per una valida compensazione posta a fondamento della pronuncia del giudice dell’opposizione (che, a sua volta, ha ritenuto di compensare integralmente tra le parti le spese dell’opposizione)";
– ha compensato le spese per giusti motivi "rappresentati dalle considerazioni che precedono e dalla circostanza che in qualsiasi momento successivo al passaggio in giudicato della sentenza n. 527/02 e dell’inattività di controparte, l’esecutato avrebbe potuto far rilevare l’intervenuta estinzione della procedura esecutiva, circostanza che a tale parte spetta ex art. 630 c.p.c., comma 2".
Il ricorrente censura apprezzamenti di fatto che sono riservati al giudice del merito e non sono sindacabili in cassazione, se non fondati su ragioni illogiche o contraddittorie. Nel caso di specie non ricorre di certo tale eccezione.
2.- Con riferimento alla pronuncia di compensazione delle spese, va applicato il principio per il quale nel regime anteriore alla novella dell’art. 92 c.p.c., recata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), (non essendo quest’ultima applicabile al caso di specie, poichè il processo esecutivo cui le spese sono riferibili è stato instaurato prima del 1 marzo 2006), rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito disporne la compensazione, in tutto o in parte, anche nel caso di soccombenza di una parte. Tale statuizione, ove il giudicante abbia fatto riferimento all’esistenza di "giusti motivi", non necessita di alcuna esplicita motivazione e non è censurabile in cassazione, salvo che lo stesso giudice abbia specificamente indicato le ragioni della sua pronuncia, dovendosi, in tal caso, il sindacato di legittimità estendere alla verifica dell’idoneità in astratto dei motivi posti a giustificazione della pronuncia e dell’adeguatezza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 7523/09). Nella specie, il giudice ha adeguatamente motivato con riferimento a circostanze (sopra riportate) che ampiamente giustificano la compensazione delle spese, non essendo imputabile a colpa del creditore – come si dirà – l’imposizione del vincolo del pignoramento ed essendo invece nelle facoltà dell’esecutato quella di chiedere la cancellazione del pignoramento, atteso che comunque la sentenza di accoglimento dell’opposizione all’esecuzione aveva già definitivamente sancito l’inefficacia del pignoramento e quindi l’improseguibilità del processo esecutivo.
3.- Analogamente, l’indagine circa la sussistenza dell’elemento soggettivo della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, si risolve in un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione, se congruamente motivato (cfr., da ultimo, Cass. n. 327/10).
Nella specie il provvedimento impugnato evidenzia come, al momento della trascrizione del pignoramento e fino alla pronuncia della sentenza del 2002, fosse sussistente il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (poichè fino alla sentenza del 1999 non era stato accertato il credito dell’esecutato verso il condominio e fino alla sentenza del 2002 non vi era stato alcun accertamento sull’eccezione di compensazione spettante all’esecutato medesimo), mancando quindi l’elemento oggettivo della fattispecie di cui all’art. 96 c.p.c., comma 2; motiva altresì congruamente sull’elemento soggettivo, essendo gli argomenti sopra riportati logicamente compatibili con la valutazione, riservata appunto al giudice di merito, dell’avere il creditore comunque agito con "normale prudenza". 4.- Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore del Condominio resistente nell’importo complessivo di Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2012
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