Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
I – Il ricorrente, dipendente della Soprintendenza per i beni ambientali e paesaggistici del Molise, avendo partecipato al concorso di riqualificazione per 6 posti di funzionario delle tecnologie, di cui al bando n. 224 del 31.7.2009, ed essendosi collocato al decimo posto nella graduatoria di merito, insorge per impugnare i seguenti atti: 1)la graduatoria definitiva generale regionale di merito per il Molise dei candidati alla procedura selettiva per il passaggio dalla fascia retributiva F1 (ex C1) alla fascia retributiva F4 (ex C3), nel profilo professionale di "funzionario per le tecnologie", approvata con decreto del 16.12.2010 dal Direttore generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio e il personale – Servizio IV del Ministero per i beni e le attività culturali, allegato alla circolare n. 475 datata 16.12.2010 dello stesso Direttore generale, recante anche la nomina dei vincitori e il loro inquadramento nel profilo professionale di funzionario per le tecnologie della terza area – fascia retributiva F4 (ex C3), nelle parti in cui sono stati attribuiti 190 punti a V.F., 187,5 punti a N.E., 184,4 punti a G.L., 183 punti a I.P., 182 punti a I. Bernanrdo, nonché nella parte in cui sono stati dischiarati vincitori, in luogo del ricorrente, i predetti V.F. e N.E.; 2)ogni altro atto o provvedimento preordinato, presupposto, connesso o conseguente, compreso il decreto emesso dal predetto Direttore generale in data 201.2.2010 di nomina come vincitore di G.L., allegato alla circolare n. 480 del 20.12.2010, oltre ai verbali redatti, alle operazioni compiute e alle schede formulate dalla commissione giudicatrice, relativi ai controinteressati elencati in epigrafe. Il ricorrente deduce i seguenti motivi: 1)violazione ed errata applicazione della norma di cui all’art. 9 comma primo del bando di partecipazione alla procedura di selezione, nonché della norma di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 403/1998, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione; 2)violazione ed errata applicazione della norma di cui all’art. 4 comma terzo punto 4 del bando di selezione, come modificato e integrato dall’art. 2 del decreto del Direttore generale datato 7.8.2009, nonché della norma di cui allo stesso art. 4 sub. Lett. e 1, del bando medesimo, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione; 3)violazione ed errata applicazione delle norme di cui all’art. 4 del bando di selezione disciplinante i titoli valutabili con particolare riferimento a quelle relative alla valutazione dei titoli di cui alle lettere D, E, F, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione, ingiustizia grave.
Con successiva memoria, il ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.
Si costituisce l’Amministrazione statale intimata, deducendo, anche con successiva memoria, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.
Si costituiscono tutti i controinteressati intimati, per resistere nel giudizio. Con atti di costituzione e apposite memorie chiedono la reiezione del ricorso.
Con ordinanza collegiale n. 101/2011, questa Sezione respinge la domanda cautelare del ricorrente.
All’udienza del 27 luglio 2011, la causa viene introitata per la decisione.
II – Il ricorso è inammissibile, stante il difetto di giurisdizione.
III – Le controversie in materia di concorsi interni riservati al personale in servizio sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, quando i relativi procedimenti sono preordinati al semplice passaggio di livello economico, senza variazioni di area o categoria, ossia senza novazione oggettiva del rapporto di lavoro (c.d. progressione orizzontale). Nel caso di specie, viene impugnata la graduatoria definitiva regionale di merito dei candidati alla procedura selettiva per il passaggio dalla fascia retributiva F1 (ex C1) alla fascia retributiva F4 (ex C3), nel profilo professionale di "funzionario per le tecnologie" del Ministero per i beni e le attività culturali. Si tratta, dunque, di una procedura concorsuale rientrante nella cosiddetta "progressione orizzontale". La controversia appartiene, pertanto, alla cognizione del giudice ordinario, poiché attinente al concorso interno di progressione orizzontale, avente a oggetto la selezione preordinata al passaggio di personale dipendente dell’Amministrazione da un livello all’altro, nell’ambito della medesima categoria F (ex C), senza alcuna novazione oggettiva del rapporto di lavoro (cfr.: Cass. civile, sez. un., 5.5.2011 n. 9844; T.A.R. Lazio Roma III, 22.4.2009 n. 4029; T.A.R. Toscana Firenze II, 28.3.2007 n. 539).
IV – Va dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa, ai fini dell’eventuale rimessione degli atti dinanzi al giudice ordinario competente per territorio, in funzione della specialità dell’oggetto della controversia, da attuarsi secondo le forme della "translatio judicii" previste dalla legge processuale (cfr.: T.A.R. Emilia Romagna Parma I, 25.5.2010 n. 201).
V – In conclusione, il ricorso è inammissibile, stante il difetto di giurisdizione. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara il difetto di giurisdizione.
Indica nell’Autorità giudiziaria ordinaria il giudice nazionale fornito di giurisdizione in materia.
Sono fatti salvi, ai sensi dell’art. 11 comma terzo del codice del processo amministrativo ( D.Lgs. 2.7.2010 n. 104, allegato I), gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il processo sarà riproposto – entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza declinatoria di giurisdizione – innanzi al giudice indicato.
Le spese del giudizio sono compensate tra le parti.
All’Autorità amministrativa è fatto ordine di dare esecuzione alla presente sentenza.
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