Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 1 dicembre 2010, notificato il 15 febbraio 2011, con il quale il Prefetto di Taranto, richiamando la segnalazione della questura dalla quale si evinceva che il ricorrente aveva circolato alla guida di un veicolo durante il periodo di sospensione della patente, ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Nella camera di consiglio del 13 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Nel caso in esame la revoca della patente di guida è stata assunta ai sensi dell’art. 218, comma 6, del Codice della Strada, per essersi il ricorrente messo alla guida nonostante la Prefettura gli avesse sospeso la patente di guida e durante il periodo di sospensione di validità della patente.
L’art. 218, comma 6, del C.d.S. dispone testualmente:
"Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo".
Il quinto comma del medesimo articolo prevede che l’opposizione è ammessa ai sensi dell’art. 205, norma che (prima della soppressione del secondo disposta dall’art. 23 del d.lgs. n.507 del 1999) attribuiva al pretore (piuttosto che al giudice di pace) la competenza in ordine alle contestazioni delle sanzioni amministrative accessorie.
In base alle norme citate, la revoca della patente di guida è una sanzione amministrativa accessoria, per cui la relativa impugnazione deve essere proposta davanti al giudice ordinario.
Infatti, la giurisprudenza ha precisato che nel caso in cui il provvedimento di revoca della patente costituisca sanzione accessoria di illeciti amministrativi o penali connessi a violazioni del c.d.s., sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., 29 aprile 2003, n. 6630, Tar Bologna, sez. I, 25 marzo 2010, n. 2716; Cons. Stato, sez. VI, 26 giugno 2007, n. 3444; Tar Liguria, sez. II, 13 maggio 2009, n. 1035).
In base a queste considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la cognizione della controversia è, quindi, riservata al giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere proseguito mediante riassunzione a cura della parte interessata, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 codice del processo amministrativo, fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi a questo tribunale amministrativo.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e indica come giudice competente il Giudice Ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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