Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-01-2012, n. 936 Opposizione all’esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata in questa sede il Tribunale di Genova ha respinto l’opposizione proposta da R.M. e da C. A. all’esecuzione promossa nei loro confronti mediante pignoramento immobiliare dal Condominio Savoia & Savoia, nella quale procedura è intervenuta la s.r.l. San Carlo Immobiliare.

L’esecuzione era stata promossa dal Condominio per ottenere il pagamento delle spese processuali liquidate con sentenza in precedenti controversie intercorse fra le parti, dalle quali gli opponenti sono usciti soccombenti.

Questi ultimi propongono sei motivi di ricorso per cassazione.

Resiste la San Carlo Immobiliare con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 1193 c.c., ed omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia i ricorrenti assumono che il loro condebitore in solido, B.A., nell’effettuare il pagamento alla S. Carlo Immobiliare di Euro 10.393,64, ha specificamente imputato la somma di Euro 6.526,36 alle spese legali dovute in virtù della sentenza n. 1641/2005 – delle quali egli solo era debitore – e la somma di Euro 3.867,88 alla sentenza n. 1639/2005, di cui era condebitore in solido con il R.. Lamentano i ricorrenti che la S. Carlo Immobiliare ha invece imputato la somma di Euro 7.711,04 alla prima sentenza e la minor somma di Euro 2.682,00 alla seconda, ponendo così a loro carico la maggior somma di Euro 1.185,88.

L’imputazione sarebbe dimostrata dalla lettera 26 aprile 2004 del Bianchi, che i ricorrenti assumono prodotta in primo grado ed allegano in copia al ricorso, addebitando al Tribunale di non averla esaminata. Assumono altresì che il pagamento avrebbe dovuto essere imputato nello stesso modo anche a prescindere dalla volontà del B., poichè la seconda sentenza è più risalente nel tempo, sicchè il relativo debito avrebbe dovuto essere pagato in data anteriore, a norma dell’art. 1193 c.c..

1.1.- Va preliminarmente rilevato che la resistente eccepisce l’inammissibilità dei doc. n. 1 – 31 (fra i quali il citato doc. 27), che assume prodotti per la prima volta in questa sede e che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito.

L’eccezione è fondata.

I documenti vengono indicati in calce al ricorso come appartenenti ad un Elenco produzioni citazione in opposizione, in aggiunta ad atti e documenti prodotti nei tre giudizi di opposizione promossi dai ricorrenti di cui si parla nella parte espositiva del ricorso.

Non risulta, e non è chiarito dai ricorrenti, quale sia questo ulteriore giudizio di opposizione iniziato con citazione; in che data i documenti, ed in particolare il n. 27, siano stati prodotti in sede di merito, e come siano reperibili fra gli atti di causa.

Nella memoria illustrativa i ricorrenti si limitano a ribadire che il documento è stato prodotto, senza tuttavia indicare in che data, con quali atti ed in quale sede ciò sia avvenuto. La sentenza impugnata non menziona affatto il documento, sicchè neppure da essa può trarsi argomento a supporto della tesi attrice.

Il motivo è pertanto inammissibile, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 372 c.p.c., per la produzione del nuovo documento nel presente giudizio. Va peraltro soggiunto che il contenuto del suddetto documento appare smentito dal doc. 10 del fascicolo di primo grado del resistente – richiamato nel controricorso, p. 17 – che consiste in altra lettera del B. (in data 13.4.2006, anteriore a quella menzionata dai ricorrenti), con cui questi dichiara di avere versato Euro 2.282,00 a fronte della sentenza n. 1639, come indicato nell’atto di precetto.

1.2.- Il motivo è inammissibile anche ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., poichè il quesito di diritto è generico e astratto, mentre manca un momento di sintesi delle censure di vizio di motivazione, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione è da ritenere viziata e l’indicazione delle ragioni per cui sarebbe insufficiente a giustificare la decisione. Il quesito di diritto è così formulato: "Vero che nel caso in cui il debitore…. imputi il pagamento…..ad uno specifico debito, tra i diversi che egli ha nei confronti del creditore, ai sensi dell’art. 1193 c.c., comma 1, l’imputazione è vincolante…ed il creditore non può imputare il pagamento al credito più risalente nel tempo".

Nella specie la questione controversa non è il principio di diritto di cui sopra, sul quale non vi è alcun dubbio nè contestazione, ma la sussistenza di fatto della dichiarazione di imputazione da parte del debitore, su cui la sentenza impugnata non ha pronunciato.

Il quesito avrebbe dovuto essere formulato, pertanto, come censura di omessa, o insufficiente od illogica motivazione, ed avrebbe dovuto essere indirizzato a dimostrare che, pur essendo stata acquisita agli atti la prova dell’imputazione del pagamento, il giudice non ne ha tenuto alcun conto. Si ricorda che il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., deve essere formulato in termini tali da indicare con precisione quale sia la fattispecie oggetto di controversia e di esame; quale il principio che si assume erroneamente applicato dalla sentenza impugnata e quale quello diverso che si vorrebbe venisse applicato in sua vece, sì da consentire alla Corte di cassazione di formulare con la sua decisione un principio di diritto chiaro, specifico e applicabile anche ai casi simili a quello in esame (cfr. Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3^, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).

Le doglianze di vizio di motivazione debbono poi contenere un momento di sintesi, analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione sarebbe da ritenere omessa, insufficiente o contraddittoria, e le ragioni per cui è inidonea a giustificare la soluzione (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652; Cass. Civ. Sez. 3^, 7 aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le tante).

Tale requisito non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

2. – Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 91 e 474 c.p.c., e delle disposizioni in tema di imposta sul valore aggiunto, nonchè omessa od insufficiente motivazione, sul rilievo che erroneamente il Tribunale ha respinto l’opposizione all’esecuzione, quanto all’importo dell’IVA sulle somme dovute, richiesto dall’Immobiliare S.Carlo (Euro 2.742,78). Dai doc. 29-30- 31, da essa prodotti, risulterebbe infatti che la società svolge attività imprenditoriale di locazione di residenze turistico- alberghiere e ha diritto alla deduzione dell’IVA sugli acquisti e pertanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, non ha diritto al rimborso dell’IVA e ciò il debitore può eccepire in sede di opposizione all’esecuzione (Cass. 11877/2007 ed altre). In ogni caso ed in subordine, anche a condividere quanto ha ritenuto il Tribunale circa il fatto che il l’attività svolta era quella di mera locazione di appartamenti, in esenzione IVA, con esclusione del diritto al rimborso, tale diritto sussisterebbe quanto meno limitatamente ai locali affittati ad uso commerciale. Dai documenti prodotti (doc. 3-4-5) risulterebbe che la società ha beneficiato della deduzione dell’IVA nella misura dell’11%, ed in misura dell’8% negli anni 2005-2006-2007, per gli importi, rispettivamente, di Euro 300,00 ed Euro 230,00 (doc. prodotti all’udienza del 3.10.2008).

2.1.- Il motivo è inammissibile sotto svariati profili.

In primo luogo il Tribunale ha accertato che l’attività svolta dall’Immobiliare S.Carlo era fuori campo IVA e che solo negli ultimi anni (2005 – 2007) la società poteva avvalersi della detrazione dell’IVA sugli acquisti nella misura dell’8%.

Quanto al primo aspetto, si tratta di accertamento in fatto che, se effettivamente in contrasto con i documenti prodotti, avrebbe dovuto essere contestato con azione di revocazione della sentenza; non tramite la richiesta di ulteriori e diversi accertamenti in fatto, inammissibili in questa sede di legittimità.

Quanto al secondo aspetto, il relativo accertamento è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., poichè non ha costituito oggetto di specifico quesito, contenente i lineamenti della fattispecie e l’indicazione delle norme che il Tribunale avrebbe dovuto applicare e non avrebbe applicato (cfr. giurisprudenza cit. supra, 1.2).

3.- Con il terzo motivo, denunciando violazione dell’art. 336 c.p.c., e vizi di motivazione, i ricorrenti assumono che la sentenza n. 4250/05 è stata riformata in appello, con sentenza n. 1005/08 – che assume di avere prodotto come doc. 33 – e che pertanto la condanna al pagamento delle spese processuali, costituente il titolo esecutivo sulla base del quale si è proceduto all’esecuzione, è da ritenere caducato; sicchè erroneamente la sentenza impugnata ha respinto l’opposizione sul punto.

3.1.- Il motivo è inammissibile sotto svariati profili.

In primo luogo il motivo è generico e non congruente con le ragioni della decisione del Tribunale.

A prescindere dalla circostanza che a pag. 5 del ricorso (15) i ricorrenti affermano che "l’appello promosso contro la sentenza n. 4250/05…risultava tardivo", sicchè non si comprende come esso possa essere stato accolto, i ricorrenti non precisano: a) in quale data la suddetta sentenza sia stata riformata in appello: se prima dell’inizio dell’esecuzione o nel corso del giudizio di opposizione;

se in termini per essere prodotta nel giudizio di opposizione e per essere esaminata dal Tribunale, o solo dopo la rimessione della causa in decisione; b) se la sentenza di appello abbia o meno pronunciato sulla condanna alle spese emessa in primo grado, privando così di efficacia il titolo esecutivo costituito da quest’ultima. Quanto al primo aspetto, la sentenza impugnata non fa alcun cenno alla questione, sicchè è da presumere che l’eccezione fatta valere in questa sede non sia stata proposta al giudice di appello.

Sarebbe stato onere dei ricorrenti indicare se e tramite quali atti la questione sia stata sollevata.

Quanto al secondo aspetto, lo stesso ricorrente afferma che la sentenza messa in esecuzione è stata riformata nella parte in cui aveva dichiarato improcedibile l’opposizione al decreto ingiuntivo.

E’ da ritenere quindi che il giudice di appello, dichiarando l’opposizione procedibile, abbia emesso sentenza non definitiva, rinviando al prosieguo del giudizio l’esame del merito, senza provvedere sulle spese.

In ogni caso, il titolo esecutivo costituito dalla sentenza di primo grado resta valido ed efficace fino a che la sentenza di appello non vi opponga altra disposizione immediatamente esecutiva, che ne riformi il contenuto o che risulti con esso incompatibile.

Era onere dei ricorrenti specificare tali circostanze, che condizionano l’ammissibilità e la rilevanza delle censure. Questa Corte ha specificato che "La sentenza non definitiva che pronunci solo su di una questione pregiudiziale (nella specie, procedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo), non costituisce titolo idoneo allo scopo, poichè la ripartizione fra le parti delle spese di lite deve avvenire all’esito del giudizio, sulla base di una valutazione unitaria, che ne consideri il risultato complessivo" (cfr., fra le tante, Cass. civ. Sez. 3, 11 giugno 2008 n. 15483; Idem, 23 agosto 2011 n. 17523).

La giurisprudenza citata dai ricorrenti non è significativa, poichè riguarda casi in cui la sentenza di appello era definitiva, ancorchè parziale, ed aveva espressamente pronunciato sulla ripartizione delle spese.

3.2.- Il motivo è infine inammissibile per la genericità ed incongruenza del quesito di diritto, che non specifica gli aspetti qualificanti della fattispecie, come sopra indicati.

Manca poi la sintesi delle censure di vizio di motivazione, nei termini di cui sopra (p.1.1).

4.- Con il quarto motivo i ricorrenti assumono che i creditori non avevano diritto al rimborso delle spese processuali di cui alle sentenze di condanna, in mancanza di prova dell’avvenuto pagamento delle spese stesse.

4.1.- Il motivo è inammissibile, poichè attiene al contenuto ed al merito delle decisioni costituenti il titolo esecutivo.

La condanna al pagamento delle spese è contenuta nelle sentenze che i creditori hanno posto a base dell’esecuzione. Le eventuali censure avrebbero dovuto essere proposte in sede di impugnazione delle sentenze medesime.

5.- Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla loro richiesta che venissero dichiarate illegittime le voci di spesa maturate successivamente alle sentenze di condanna poichè, essendo stata proposta impugnazione contro le sentenze, le suddette spese avrebbero dovuto essere liquidate in appello.

5.1.- Le censure sono inammissibili perchè generiche.

L’esecuzione risulta essere stata iniziata sulla base di quattro sentenze.

I ricorrenti non specificano quali di esse siano state validamente impugnate ed in relazione a quali di esse l’atto di precetto abbia esposto voci a suo avviso non ripetibili prima della definizione del giudizio di appello.

Neppure dimostra di avere prospettato compiutamente al Tribunale questa sua eccezione, dimostrandone i presupposti; nè deduce o dimostra in quale sede, tramite quali atti ed in quale data abbia a ciò provveduto. Non si può addebitare al giudice di merito l’omessa pronuncia su di un punto della controversia senza avere previamente dimostrato di avere prospettato specificamente al giudice stesso le questioni su cui si lamenta l’omessa decisione.

Parimenti generico risulta il quesito, che formula principi astratti, senza contenere alcun riferimento alle questioni che concretamente costituiscono oggetto di controversia.

6.- Il sesto motivo, con cui i ricorrenti lamentano ancora omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulle domande da loro formulate al Punto C, n. 4 e 5, delle loro conclusioni, è inammissibile.

La sentenza impugnata non ha omesso di pronunciare sulle suddette domande, ma le ha prese in esame e le ha dichiarate inammissibili perchè tardivamente proposte solo in sede di precisazione delle conclusioni.

Le censure dei ricorrenti non sono perciò congruenti con le ragioni della decisione, ed in quanto tali sono inammissibili (Cass. civ. 11 gennaio 2005 n. 359 e numerose altre, fra cui Cass. civ. S.U. 14 febbraio 2008 n. 3519).

Va soggiunto che il quesito di diritto è anch’esso inammissibile perchè formulato in termini generici e astratti. Esso si limita a riportare astratti principi di legge, senza specificare in che termini essi vengano in considerazione nel caso in esame e sotto quali aspetti la sentenza impugnata li avrebbe disattesi (cfr. Cass. civ. S.U. n. 3519/2008 cit.).

7.- Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2012

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