Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-06-2011) 16-09-2011, n. 34184

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.L. è stata sottoposta a procedimento penale per il delitto di cui all’art. 648 c.p. "per avere ricevuto, per procurarsi un profitto, l’assegno bancario n. (OMISSIS) proveniente dal delitto di furto o art. 647 c.p. commesso in danno di V.D. M., commesso in (OMISSIS), sapendone o dovendone sapere la illecita provenienza, facendone poi uso. In (OMISSIS)".

Il Tribunale di Pontassieve, a seguito di giudizio ordinario con sentenza 12.5.2009 ha dichiarato la penale responsabilità della imputata, condannandola alla pena di anni due di reclusione e Euro 600,00 di multa. A seguito di impugnazione, la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza 30.11.2010, in parziale riforma della decisione del giudice di primo grado, riconoscendo le attenuanti generiche ha condannato la P. alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.

Tramite il difensore l’imputata ricorre per Cassazione avverso la decisione della Corte d’Appello denunciando:

1.) vizio di inosservanza o erronea applicazione dell’art. 62 c.p., n. 4, nonchè mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

In particolare, la difesa, sotto un unico motivo, deduce due distinte doglianze. In primo luogo si duole del fatto che immotivatamente la Corte d’Appello non ha riconosciuto la attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, pur avendo l’imputata cagionato un danno di modesta entità, tale dovendo essere considerato l’importo di L. 170.000= riportato sull’assegno già compilato, oggetto del delitto di ricettazione. Sotto diverso profilo la difesa lamenta altresì il vizio di carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648 c.p., comma 2, avendo la Corte d’Appello, sul punto, fatto un semplice rinvio al contenuto della motivazione del giudice di primo grado. Entrambi i profili di doglianza sono infondati.

Per quanto attiene al mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, va osservato che implicitamente, la Corte Fiorentina, ha ritenuto infondato il relativo motivo di gravame peraltro formulato nell’atto di appello, in termini invero assai generici e al limite dell’inammissibilità (Cass. Sez. 6, 17.4.2009 n. 24973). Va peraltro osservato che, perchè ricorra la attenuante di cui in parola è necessario che il danno arrecato alla persona offesa sia non solo lieve, ma oggettivamente di rilevanza minima (v.

Cass. Sez. 2, 28.2.2007, R.N.); tale valutazione non è stata sottoposta alla attenzione della Corte d’Appello con motivo di impugnazione adeguatamente illustrato sia sotto gli aspetti di fatto che di diritto, così come prescritto dall’art. 581 c.p.p., con la conseguenza che la manifesta infondatezza del motivo, ex se, non consente di pronunciare un annullamento della decisione impugnata.

Per quanto attiene al secondo aspetto di censura il Collegio osserva che il riconoscimento della attenuante di cui al secondo comma dell’art. 648 c.p., implica una valutazione di merito che dall’esame dell’atto di appello non risulta essere stata sottoposta all’esame della Corte Genovese. Infatti l’impugnazione della decisione di primo grado risulta incentrata sulla richiesta di rideterminazione dei trattamento sanzionatolo nel modo più favorevole al reo, nella richiesta della declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e nella richiesta del riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4.

La Corte territoriale a pag. 3 della propria decisione ha affermato che la difesa della imputata ha richiesto il riconoscimento della ipotesi lieve di cui al capoverso dell’art. 648 c.p.; pur trattandosi di motivo di gravame nuovo (rispetto al contenuto dell’atto di appello) come tale inammissibile ex art. 585 c.p.p.) la Corte d’appello lo ha preso egualmente in considerazione respingendolo attraverso il richiamo del contenuto della decisione di primo grado.

Nella presente sede, la difesa, pur censurando la decisione della Corte territoriale, non fornisce alcuna indicazione puntuale in ordine agli aspetti di carenza di motivazione e apoditticità della decisione della Corte territoriale non avendo posto in evidenza quali siano in concreto gli aspetti della decisione di primo grado, erronei sul punto, e gli argomenti specifici dedotti avanti la Corte d’Appello a sostegno della richiesta di riconoscimento dell’attenuante non esplicitati nell’atto di appello.

Per le suddette ragioni il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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