Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-01-2012, n. 926 Opposizione al precetto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 22/9/2008 il Tribunale di Siracusa respingeva l’opposizione proposta dai sigg.ri S.M. ed altri nei confronti del precetto notificato loro in data 11/7/2007 dai sigg.ri G. e B.P., quest’ultimo erede del sig. B. C., per il pagamento in via solidale della complessiva somma di Euro 290.991,58.

Avverso la suindicata pronunzia i sigg.ri S.M. ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso i sigg.ri B.G. e P. C..

Motivi della decisione

Va preliminarmente posto in rilievo che il Collegio ha richiesto una motivazione semplificata.

Con il 1 motivo i ricorrente denunziano violazione degli artt. 1223, 1292, 1294, 1295, 1314, 2055 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunziano violazione degli artt. 1223, 2055 c.c., art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3 motivo denunziano violazione dell’art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 4 motivo denunziano violazione dell’art. 2909 c.c., art. 615 c.p.c., art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 5 motivo denunziano violazione degli artt. 112, 615 c.p.c., art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c;

nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c Il ricorso è inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

I motivi recano infatti quesiti di diritto formulati in termini invero difformi dallo schema al riguardo delineato da questa Corte, non recando la riassuntiva ma puntuale indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, a tale stregua appalesandosi astratti e generici, privi di riferibilità al caso concreto in esame e di decisività, tali cioè da non consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433;

Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658;

Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr.

Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064), risolvendosi in buona sostanza in una richiesta a questa Corte di vaglio della fondatezza delle proprie tesi difensive.

Tanto più che nel caso i motivi risultano formulati in violazione del principio di autosufficienza, atteso che i ricorrenti fanno richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., le sentenze notificate con atto di precetto ecc.), limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede-riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti e, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, se siano stati prodotti anche in sede di legittimità (v. Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).

Principio di autosufficienza che non risulta invero osservato nemmeno allorquando si faccia invero luogo alla "spillatura" o come nella specie all’inserimento nel corpo del motivo di ricorso di (tutti o parte degli) atti o documenti del giudizio di merito (c.d. ricorso "sandwich"), essendo al riguardo necessario che vengano dei medesimi riportati gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità con eliminazione del "troppo e del vano", non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare ed utilizzare ciò che possa servire (v. Cass., 22/10/2010, n. 21779; Cass., 23/6/2010, n. 15180; Cass., 18/9/2009, n. 20093;

Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628).

Senza sottacersi che l’ error in procedendo ex art. 112 c.p.c. non è denunziabile per violazione di rito nè in termini di vizio di violazione di norme di diritto.

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, i motivi non recano la prescritta "chiara indicazione" – secondo lo schema e nei termini delineati da questa Corte – delle relative "ragioni", inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica della medesima, con interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258 ), a fortiori non consentita in presenza di formulazione come detto nella specie altresì carente di autosufficienza.

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del medesimo (cfr. Cass., 6/5/2009, n. 10432).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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