Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-06-2011) 16-09-2011, n. 34278

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, sull’istanza di riesame proposta da B.V., confermava – salvo che per il capo 88) – il provvedimento del Giudice per indagini preliminari del medesimo Tribunale, che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3, 4, in relazione all’art. 80, (capo 1), e di concorso in plurime violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Esponeva il Tribunale che le emergenze processuali – costituite prevalentemente dagli esiti di intercettazioni ambientali e telefoniche, dall’attività di videoregistrazione, dall’acquisizione di tabulati telefonici, da servizi di p.g., da sequestri di stupefacente, da arresti in flagranza e dalle dichiarazioni rese dai clienti degli indagati – avevano rivelato l’esistenza di una potente associazione dedita a partire dal 2008 al narcotraffico, della quale venivano accusati di far parte anche esponenti della ‘ngrangheta Muto di Cetraro, della ‘ndrina Chinilo di Paternò Calabro e brokers di stupefacente del vibonese e di San Luca. Tale associazione operava in particolare sia nel settore delle importazioni dal Sud America, gestite da P.B. in diretto contatto con i narcos colombiani e venezuelani per l’acquisto di ingenti quantitativi di stupefacente; sia nell’offerta di stupefacente nell’alto tirreno cosentino, gestita dall’associazione in regime di monopolio ‘ndrangheristico ad opera in particolare di S.L., che si occupava in loco della distribuzione della cocaina importata;

sia nell’offerta di stupefacente in (OMISSIS) e comuni vicini ed in (OMISSIS), ad opera di C.R..

In tale contesto criminale, veniva a collocarsi il B., il cui ruolo all’interno del gruppo era quello di smerciare al dettaglio nel territorio cetrarese lo stupefacente rifornitogli dal depositario del gruppo criminale, C.A., in diretto contatto anche con S.L. e con altri soggetti operanti in stretto coordinamento con l’associazione.

Quanto alle esigenze cautelari, l’ordinanza impugnata riteneva sussistente e perdurante il pericolo di recidiva specifica, sia in considerazione delle modalità e circostanze dei fatti che della personalità dell’indagato, desunta dai comportamenti e dagli atti concreti dallo stesso realizzati rivelatori della sua capacità delinquenziale. Le suddette evidenze dimostravano, secondo il Tribunale, la palese inadeguatezza delle invocate forme più tenui di coercizione personale.

2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre per cassazione il difensore dell’indagato, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

– la violazione degli artt. 273 e 275 c.p.p., in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto la motivazione risulterebbe generica quanto alla consapevolezza del ricorrente di contribuire, con la sua condotta, all’attuazione del programma associativo, avendo desunto la prova della partecipazione al reato associativo dal coinvolgimento dell’indagato nei singoli episodi contestati, che tuttavia ben poteva essere giustificato dal perseguimento di un semplice personale vantaggio.

– la violazione degli artt. 273 e 275 c.p.p., in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto la motivazione in ordine alla contestata aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, risulterebbe assente e comunque contraddittoria, posto che i singoli episodi riferiti all’indagato hanno ad oggetto esigue quantità di stupefacente. La motivazione risulterebbe altresì generica e di mero stile in ordine alla partecipazione del B. agli episodi di detenzione, cessione e trasporto provvisoriamente contestati. Quanto alla scelta della misura custodiale, il ricorrente evidenzia che la marginalità della posizione del B. avrebbe comportato il superamento della presunzione di pericolosità.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con riferimento al primo motivo, ne va dichiarata la manifesta infondatezza.

E’ principio più volte affermato – e che questo Collegio condivide – che è configurabile l’ipotesi della partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti anche nei confronti di un soggetto stabilmente disponibile ad acquistare dal sodalizio tali sostanze, dato che in tal modo è possibile che egli faciliti lo svolgimento dell’intera attività criminale ed assicuri la concreta realizzazione del programma delittuoso garantendo il conseguimento del profitto (tra le tante, Sez. 1 n. 1849 del 09/12/2008, dep 19/01/2009, Cucchiarelli, Rv. 242726).

Il fatto che costui operi anche per il perseguimento di un interesse personale non è infatti incompatibile con l’adesione al sodalizio criminale, purchè nella sua condotta sia comunque rinvenibile il paradigma oggettivo e soggettivo del reato associativo: attraverso la sua attività l’acquirente deve avvalersi continuativamente delle risorse dell’organizzazione con la coscienza e volontà di farne parte e di contribuire al suo mantenimento, non potendosi, invece, desumere automaticamente tali caratteri da una serie di operazioni, ancorchè frequenti, di compravendita di sostanze stupefacenti tra le stesse persone.

Al riguardo, l’ordinanza impugnata appare motivare adeguatamente e logicamente, non meritando le censure del ricorrente, che sollecitano piuttosto una lettura alternativa delle risultanze processuali, inammissibile in sede di legittimità.

Il Tribunale ha invero evidenziato, quali indici dell’affectio societatis e dell’apporto stabilmente dato dal B. al sodalizio criminale, che l’indagato, coinvolto in modo ininterrotto lungo tutto l’arco di svolgimento delle indagini in condotte di spaccio nel cetrarese – il cui mercato della droga era controllato in regime di monopolio ‘ndrangheristico dagli Scornaienchi -, non solo manteneva frequenti contatti con il suo fornitore abituale, C. A., che fungeva da "depositario" dello stupefacente per il gruppo criminale, ma anche con i soggetti posti al vertice dell’associazione (segnatamente, S.L.) e con altri individui operanti stabilmente in stretto coordinamento con lo stesso (quasi alle sue dipendenze). Significative sono in particolare le trascrizioni delle conversazioni ambientali intercettate, nelle quali il B. fa costante riferimento al C. per l’approvvigionamento della droga e per stabilire le modalità della vendita della stessa (per il prezzo e per i ricavati), dimostrando di lavorare non in proprio, ma per conto del gruppo criminale di riferimento.

3. Parimenti connotato dalla medesima manifesta infondatezza è il secondo motivo di ricorso.

Quanto all’aggravante dell’ingente quantità, deve constatarsi che la stessa risulta provvisoriamente contestata con riferimento all’indagato per il solo capo 1), relativo al delitto associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Pertanto, è irrilevante la deduzione difensiva secondo cui il B. risulterebbe coinvolto nello spaccio di piccole quantità di stupefacente, considerato che l’ordinanza ha dimostrato – in termini di qualificata probabilità – la sua intraneità ad un gruppo criminale che movimentava sul territorio cetrarese ingenti quantità di stupefacenti (a tal fine l’ordinanza ha evidenziato i plurimi sequestri di quantitativi ingenti di stupefacente, tra i quali, per citare i più significativi, quello del (OMISSIS) di circa 10 chili di cocaina all’aeroporto di (OMISSIS), quello del (OMISSIS) di 56 chili circa di cocaina all’aeroporto di (OMISSIS), nonchè quelli di vere e proprie piantagioni su larga scala di canapa indiana).

Del tutto priva di fondamento è anche la censura relativa alla motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine alla gravità indiziaria delle singole provvisorie incolpazioni (capi da 15 a 19, da 89 a 96, da 98 a 105). Deve rilevarsi che il Tribunale del riesame non si è limitato – come sostiene il ricorrente – ad elencare acriticamente le trascrizioni delle intercettazioni, bensì ha dato adeguato conto, mediante un discorso argomentativo non contraddittorio e privo di manifeste incongruenze logiche, degli elementi indiziari emergenti dagli atti quanto alle illecite attività riferibili all’indagato, costituiti dal contenuto delle conversazioni captate – effettivamente molto esplicite – e dalle dichiarazioni rese dagli acquirenti dello stupefacente.

4. Anche relativamente alla scelta della misura carceraria, le censure difensive appaiono assolutamente prive di fondamento.

I giudici a quibus hanno infatti adempiuto l’obbligo motivazionale, in quanto – andando anche al di là della mera presunzione di adeguatezza prevista per il titolo di reato provvisoriamente contestato – hanno indicato le ragioni per le quali hanno ritenuto che quella della custodia in carcere fosse la misura cautelare più idonea a soddisfare le ravvisate esigenze cautelari e ciò hanno fatto con motivazione incensurabile in questa sede – perchè adeguata, corretta e logicamente accettabile – fondata sulla valutazione non solo della natura ed entità dei fatti, ma anche della personalità dell’indagato.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, in considerazione dalla molteplicità dei fatti delittuosi commessi senza soluzione di continuità per lungo tempo, rivelatrice della sua capacità delinquenziale e della stabilità e diuturnità del vincolo associativo. Secondo il Tribunale, le evidenziate doti criminali del prevenuto, l’inserimento dello stesso in una rete organizzata di narcotrafficanti ed il carattere "professionale" dell’attività illecita svolta precludevano l’attenuazione del regime coercitivo.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare, in ragione delle questioni dedotte – in Euro mille. La cancelleria provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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