T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 06-10-2011, n. 7764 Energia elettrica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che la ditta ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe con i quali, in seno allo speciale procedimento di attuazione del piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, è stato autorizzato il progetto presentato da T. per lo spostamento sulla proprietà della ricorrente di un sostegno (n. 120) prima posizionato sulla proprietà finitima per la realizzazione di due tratti di linea elettrica interrata, assumendo di avere presentato due soluzioni alternative di progetto e lamentando la mancata istruttoria e la violazione dell’art. 121 del T.U. n. 1775/1933, per non avere T. adeguatamente valutato le osservazioni e considerato il danno procurato alla proprietà e alle attività agricole in essa esercitate;

Ritenuto che la prima censura è inammissibile nella parte in cui pretende di introdurre un sindacato giurisdizionale sul merito della scelta effettuata in seno al procedimento che ha condotto all’autorizzazione impugnata (non potendo il giudizio di mera legittimità essere esteso a valutazioni tecnico discrezionali che attengono a profili di opportunità ed adeguatezza delle soluzioni tecniche prescelte), e infondata nella parte in cui lamenta l’insufficienza dell’istruttoria e l’erroneità degli elementi di fatto posti a sostegno della determinazione adottata;

Ritenuto, infatti, che, come risulta dagli atti del procedimento, in seno all’istruttoria procedimentale sono state ripetutamente esaminate e vagliate le osservazioni proposte dalla ricorrente e le diverse soluzioni progettuali presentate e sono state esplicitate le ragioni per le quali la soluzione prescelta è stata comunque considerata quella che contempera al meglio le diverse esigenze pubbliche e gli interessi dei privati coinvolti dall’azione amministrativa;

Ritenuto che i menzionati approfondimenti istruttori hanno trovato collocazione e completa articolazione in seno ad una conferenza di servizi all’uopo indetta e, successivamente in esito ad ulteriori richieste di approfondimento sollecitate dal Comune di Lugo, cosicchè appare palesemente infondata la lagnanza di carenza o insufficienza dell’istruttoria proposta, mirando piuttosto la ricorrente, dietro lo schermo dell’asserita carenza istruttoria, a sollecitare un riesame nel merito delle valutazioni tecniche espletate in sede procedimentale;

Ritenuto, peraltro, che la soluzione tecnica prescelta, ed approvata dallo stesso Ministero in sede di autorizzazione, appare immune da profili di manifesta irragionevolezza o illogicità in base alle seguenti considerazioni:

) il progetto in questione non si è risolto nel mero spostamento di un sostegno da una proprietà privata ad un’altra finitima, avendo implicato piuttosto la realizzazione di un tratto di linea in cavo interrato con la conseguente realizzazione di un nuovo e diverso sostegno di transizione da linea aerea a linea in cavo, con la demolizione di un tratto di linea aerea e dei relativi vecchi sostegni (fra cui quello situato nella proprietà Gagliardi) con caratteristiche tecniche affatto differenti da quello di nuova costituzione;

) la soluzione prescelta è coerente con la natura e la finalità del progetto, posizionando il sostegno alla prima intersezione stradale successiva al punto in cui la linea aerea viene trasformata in linea interrata, e consente di limitare l’altezza del sostegno e di evitare che la linea aerea attraversi la viabilità comunale;

) risponde all’esigenza di garantire l’abbattimento di un maggior tratto della linea aerea esistente, anche per ragioni di salvaguardia della compatibilità ambientale e paesaggistica del progetto;

Ritenuto ancora che anche le motivazioni addotte da T. per rigettare le osservazioni proposte dalla ricorrente non appaiono manifestamente illogiche e/o razionali, anche perché dette osservazioni evidenziano problemi di compatibilità con le finalità perseguite, e sopra menzionate, implicando il posizionamento del sostegno al di là della strada e l’attraversamento della sede stradale con la linea aerea oppure un prolungamento dell’interramento lungo la via comunale e il collocamento del sostegno in una diversa posizione maggiormente impattante sul paesaggio circostante, con notevole aumento dei costi;

Ritenuto ancora che T. ha proposto soluzioni realizzative del progetto che consentono la riduzione del rischio, paventato dalla ricorrente, di danno connesso alla riproduzione di parassiti che diffondono il "legno nero";

Ritenuto anche che, alla stregua delle superiori osservazioni non è possibile accedere alla richiesta istruttoria, di consulenza tecnica d’ufficio, volta all’inammissibile riesame, in sede giurisdizionale, delle soluzioni tecniche alternative proposte dalla ricorrente;

Ritenuto che sono infondati anche i successivi motivi di ricorso con i quali la ricorrente insiste nel lamentare la mancata considerazione delle soluzioni alternative offerte, considerato anche che la normativa CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) invocata non assume carattere cogente e non riguarda in maniera specifica la fattispecie per cui è causa, e la mancata convocazione di una ulteriore conferenza di servizi sarebbe risultata inutile attesa la completezza dell’istruttoria espletata;

Ritenuto ancora che il mancato rispetto del termine di cui all’art. 1 sexies della legge n. 290/2003 non determina l’illegittimità del provvedimento di autorizzazione tardivamente adottato, potendo al più lasciar ipotizzare una responsabilità per danno da ritardo nei confronti del soggetto istante;

Ritenuto conclusivamente che il ricorso è infondato e va rigettato mentre le spese di lite possono essere compensate fra le parti in ragione della natura della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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